Cass. pen. n. 41821 del 15 settembre 2015
Testo massima n. 1
La previsione di cui all'art. 404, comma secondo, cod.pen. (come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85) è norma speciale rispetto al delitto di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen., essendo il primo reato integrato da ogni forma di offesa che si estrinsechi sulle cose di culto ed a danno di queste, attraverso la loro distruzione, ovvero il loro deterioramento o imbrattamento.
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