Art. 522 – Codice penale – Ratto a fine di matrimonio
[Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26798/2024
In tema di circostanze, non può ritenersi implicitamente contestata in fatto e riconosciuta in sentenza un'aggravante, nel caso in cui l'imputazione contenga l'esplicita contestazione di una diversa aggravante, con l'indicazione dei relativi riferimenti normativi e con l'analitica descrizione della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di appello che, nel silenzio dell'imputazione e della decisione di primo grado, aveva ritenuto implicitamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., necessaria ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di furto, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sul rilievo che era stata contestata la sola aggravante della violenza sulle cose, ininfluente a tali fini).
Cass. civ. n. 21860/2024
In tema di bancarotta fraudolenta, poiché le condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione sono alternativamente previste dalla norma, non dà luogo a nullità per violazione dell'art. 429, cod. proc. pen. la formulazione di contestazioni alternative nel decreto che dispone il giudizio, né integra violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per una sola di tali condotte, trattandosi di contestazione di maggiore garanzia, che pone l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale e di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di difesa.
Cass. civ. n. 18366/2024
In tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità di un medico per il delitto di omicidio colposo, sul rilievo che, nell'imputazione, il profilo di colpa era stato contestato quale errore di diagnosi e di scelta dell'intervento da eseguire, nella sentenza di primo grado, era stato ravvisato nell'ingiustificata condotta omissiva a fronte di complicanze seguite all'operazione e, nella sentenza d'appello, era stato, invece, individuato nell'esecuzione imperita del primo intervento chirurgico).
Cass. civ. n. 16127/2024
In tema di circostanze aggravanti, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., configurata dall'abuso di relazioni domestiche, qualora nell'imputazione l'elemento qualificante dell'abuso non sia esposto in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non contestata in fatto l'aggravante citata, in quanto nella imputazione vi era la sola indicazione della qualità di convivente della persona offesa).
Cass. civ. n. 15141/2024
Il giudice di appello che, nel pronunciarsi a seguito di restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 521 cod. proc. pen., ritiene che l'azione penale, in violazione del divieto processuale di "bis in idem", sia stata esercitata nuovamente per il medesimo fatto è tenuto a disporre l'annullamento della sentenza gravata ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., con rinvio al giudice di primo grado, privandosi, altrimenti, l'imputato di un grado di merito, che non ha mai avuto svolgimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice di appello che, invece di annullare la pronunzia gravata, con rinvio al giudice di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere, ritenendo che il pubblico ministero avesse reiterato l'originaria contestazione, per la quale era stata pronunciata l'ordinanza di restituzione a norma dell'art. 521 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 47533/2023
In tema di atti persecutori, che è delitto a eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, la decisione che individui la verificazione di un evento, ulteriore e distinto nell'ambito della norma incriminatrice, idoneo a configurare il medesimo fatto di reato purché ciò non incida sul giudizio di disvalore complessivo della condotta. (Fattispecie in cui la contestazione riguardava l'evento dello stato di ansia e di paura, mentre la sentenza anche quello della percezione da parte della vittima di un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno).
Cass. civ. n. 21089/2023
La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale).
Cass. pen. n. 924/1997
I delitti di ratto a scopo di libidine o a scopo di matrimonio — previsti dagli artt. 523 e 522 c.p. ed abrogati per effetto della legge 15 febbraio 1996, n. 66 — pur avendo in comune con quello di sequestro di persona la privazione della libertà personale del soggetto passivo, si differenziavano da quest'ultima per la qualificazione del fine, essendo i suddetti reati di ratto caratterizzati, o dal fine di soddisfare la propria libidine, o da quello di indurre al matrimonio la parte offesa, mentre lo schema legale del sequestro di persona si completa con la semplice privazione della libertà personale del soggetto passivo, senza una particolare qualificazione del fine del soggetto attivo. Ne deriva che, venute meno le fattispecie di ratto a fine di libidine o di matrimonio, a seguito della nuova disciplina in materia di violenza sessuale introdotta con la suindicata legge n. 66 del 1996, non per questo devono andare esenti da sanzione quei comportamenti in cui siano ravvisabili violazioni di altre norme giuridiche tuttora vigenti; con conseguente configurabilità del delitto di sequestro di persona allorquando il soggetto attivo, per fine di libidine o per indurre al matrimonio la parte offesa, privi quest'ultima della libertà personale.