Art. 521 – Codice penale – Atti di libidine violenti
[Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23954/2024
In tema di sequestro preventivo, la riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero e recepita nel provvedimento genetico, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, conservando l'anzidetto giudicante, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la riqualificazione in termini di riciclaggio, effettuata in sede di impugnazione cautelare, di un fatto originariamente contestato come ricettazione).
Cass. civ. n. 18366/2024
In tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità di un medico per il delitto di omicidio colposo, sul rilievo che, nell'imputazione, il profilo di colpa era stato contestato quale errore di diagnosi e di scelta dell'intervento da eseguire, nella sentenza di primo grado, era stato ravvisato nell'ingiustificata condotta omissiva a fronte di complicanze seguite all'operazione e, nella sentenza d'appello, era stato, invece, individuato nell'esecuzione imperita del primo intervento chirurgico).
Cass. civ. n. 17547/2024
Sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, ritenuta la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato ex art. 521 cod. proc. pen., abbia annullato la decisione di condanna dell'imputato resa in primo grado e abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, atteso che tale sentenza, pur avendo natura meramente processuale, determina l'eliminazione delle statuizioni in favore della parte civile.
Cass. civ. n. 16127/2024
In tema di circostanze aggravanti, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., configurata dall'abuso di relazioni domestiche, qualora nell'imputazione l'elemento qualificante dell'abuso non sia esposto in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non contestata in fatto l'aggravante citata, in quanto nella imputazione vi era la sola indicazione della qualità di convivente della persona offesa).
Cass. civ. n. 15141/2024
Il giudice di appello che, nel pronunciarsi a seguito di restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 521 cod. proc. pen., ritiene che l'azione penale, in violazione del divieto processuale di "bis in idem", sia stata esercitata nuovamente per il medesimo fatto è tenuto a disporre l'annullamento della sentenza gravata ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., con rinvio al giudice di primo grado, privandosi, altrimenti, l'imputato di un grado di merito, che non ha mai avuto svolgimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice di appello che, invece di annullare la pronunzia gravata, con rinvio al giudice di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere, ritenendo che il pubblico ministero avesse reiterato l'originaria contestazione, per la quale era stata pronunciata l'ordinanza di restituzione a norma dell'art. 521 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 14636/2024
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso da quello contestato, abbia annullato la decisione di condanna di primo grado e trasmesso gli atti al pubblico ministero, in quanto tale pronuncia non determina alcun pregiudizio per il ricorrente che, a dell'eliminazione della prima decisione, ha ampia e inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato.
Cass. civ. n. 10690/2024
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità del materiale pedopornografico detenuto, di cui all'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen., a fronte di un'imputazione in cui, senza richiamare espressamente tale previsione, si contesti la detenzione di tal genere di materiale con riferimento a centinaia di immagini e di video", posto che la concreta formulazione dell'addebito, incentrando il disvalore della condotta anche sull'ingente dato quantitativo, consente all'imputato un adeguato esercizio dei diritti di difesa.
Cass. civ. n. 10202/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa per la quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta disposta la trasmissione degli atti, il pubblico ministero diviene nuovamente "dominus" dell'azione penale con la conseguente facoltà di contestare ulteriori aggravanti, essendogli precluso il solo esercizio dell'azione penale per il reato come originariamente qualificato).
Cass. civ. n. 36524/2023
A seguito di annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, il giudice civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. deve procedere a un'autonoma qualificazione del fatto, indipendente dalla formale imputazione penale, restando conseguentemente irrilevante la mancata formulazione, in quella sede, della contestazione suppletiva ex art. 521 c.p.p. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che, pronunciandosi in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile vittima di lesioni personali, reputando irrilevante, ai fini civilistici, che all'iniziale contestazione, in sede penale, delle stesse quali aggravante del reato di rissa non fosse seguita una rituale contestazione suppletiva quale autonomo titolo di reato, ai sensi dell'art. 521 c.p.p.).
Cass. civ. n. 35630/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.
Cass. civ. n. 31574/2023
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, avendo ritenuto la ricorrenza di un fatto diverso e più grave rispetto a quello contestato, abbia annullato, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza assolutoria di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sussistendo un concreto interesse dell'imputato ad impugnare in ragione della situazione peggiorativa che consegue alla sentenza di annullamento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, per effetto dell'annullamento ex art. 521 cod. proc. pen. della sentenza assolutoria di primo grado, il processo regredisce alla fase delle indagini, nella quale l'imputato è posto, di certo, in condizione di difendersi, circostanza che, tuttavia, non elimina il pregiudizio a lui derivante dall'intervenuta caducazione della prima decisione, a lui favorevole).
Cass. civ. n. 30145/2023
In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa).
Cass. civ. n. 29157/2023
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non si configura la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora l'ablazione, richiesta per la pericolosità qualificata del proposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, sia disposta per la sua ritenuta pericolosità generica ex art. 1, lett. b), stesso decreto, a condizione che sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo in merito all'abitualità della commissione di delitti idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo, o comunque significativamente rilevante, del proposto, nonché in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità, alla riconducibilità degli acquisti a tale periodo ed alla commissione di reati fonte di profitti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare.
Cass. civ. n. 25368/2023
Il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, decorrendo dalla conoscenza della relativa omissione il termine per proporre querela. (In applicazione di quanto in premessa, la Corte ha ritenuto irrilevante il momento in cui il difensore, già informato della mancata consegna, aveva avuto notizia del fermo del veicolo, trattandosi di attività amministrativa meramente eventuale e successiva alla consumazione).
Cass. civ. n. 24932/2023
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato che non vi fosse violazione del principio di necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza in un caso nel quale, a fronte della contestazione del delitto di utilizzo di fatture inesistenti autoprodotte, si era affermata la penale responsabilità dell'imputato per aver utilizzato fatture soggettivamente inesistenti, chiarendo che la non riferibilità soggettiva delle prestazioni alle imprese che le avevano fatturate aveva costituito il nocciolo della contestazione, sulla quale il predetto aveva avuto la possibilità di difendersi e si era effettivamente difeso).
Cass. civ. n. 24035/2023
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il principio della necessaria correlazione tra incolpazione e sentenza si applica anche con riferimento alla sospensione cautelare facoltativa di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, con la conseguenza che, se nel procedimento penale è caduta l'accusa avente ad oggetto la commissione del fatto di reato in relazione al quale il magistrato era stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, la Sezione disciplinare del C.S.M. non può, in sede di istanza di revoca dell'ordinanza cautelare chiesta dal magistrato, confermare quest'ultima sulla base di un fatto di reato diverso, senza che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione o il Ministro della Giustizia abbia avanzato una nuova istanza cautelare e senza garantire all'incolpato il diritto di difesa in relazione al diverso fatto emerso nel corso del procedimento penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M., nonostante l'archiviazione del procedimento penale per riciclaggio nei confronti di un magistrato, aveva confermato il provvedimento cautelare di cui era stata chiesta la revoca, fondandolo sull'emersione, nel corso dello sviluppo del detto procedimento, di fatti di corruzione in relazione ai quali il P.G. presso la Corte di Cassazione non aveva chiesto l'emissione di una nuova misura cautelare).
Cass. civ. n. 23275/2023
In caso di restituzione degli atti al pubblico ministero per l'accertata diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e di successivo nuovo esercizio dell'azione penale, non hanno effetto le cause di interruzione e di sospensione del corso della prescrizione verificatesi anteriormente alla nuova determinazione del rappresentante della pubblica accusa, trattandosi di due distinti procedimenti, in ragione della diversità del fatto.
Cass. civ. n. 21089/2023
La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio in un caso nel quale l'imputato era stato condannato per avere fornito la base logistica in un tentativo di rapina ai danni di un istituto di vigilanza, a fronte della contestata partecipazione attiva all'azione predatoria, sul rilievo che già in fase cautelare e poi in sede di giudizio abbreviato il predetto avesse avuto piena conoscenza delle risultanze probatorie, da cui emergevano in maniera chiara e circostanziata le effettive modalità della partecipazione concorsuale).
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 30488/2022
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.
Cass. civ. n. 16669/2022
In tema di messa alla prova, qualora, all'esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme alla contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli deve ammettere l'imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta nei termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla stessa imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata "ex novo".
Cass. pen. n. 13261/1999
Poiché nel delitto di atti di libidine violenti la violenza viene in considerazione, secondo lo schema del reato complesso, in quanto elemento costitutivo della condotta, nel caso in cui il comportamento dell'agente, isolatamente considerato, possa essere riportato alla fattispecie criminosa della violenza privata, lo stesso — una volta che sia stato giudicato per il delitto di cui all'art. 521 c.p. — non può essere sottoposto a nuovo giudizio per quel frammento del suo operato, consistito nella violenza dispiegata per costringere la vittima a sottostare alle sue intenzioni libidinose. (Fattispecie in cui l'imputato, prosciolto per improcedibilità per mancanza di querela con riferimento al reato ex art. 521 c.p., era poi stato rinviato a giudizio e condannato per il delitto di cui all'art. 610 stesso codice).
Cass. pen. n. 2074/1997
Nel caso in cui la pena per il delitto - nella specie ritenuto tentato - di atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 c.p., non sia stata fissata nei limiti minimi, non viene in discussione l'applicazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66. (Norme contro la violenza sessuale): in tal caso il raffronto tra la normativa abrogata e quella sopravvenuta deve essere risolto nell'applicare la disposizione del 1930, che, con riferimento ai massimi edittali irrogabili, è più favorevole.
Cass. pen. n. 11318/1995
In tema di atti di libidine violenta due fugaci baci sulla guancia e sul collo, dati fuggevolmente e senza insistenza, sia pure dal datore di lavoro ad una sua dipendente, non integrano gli estremi del reato di atti di libidine violenta e potrebbero integrare, se fatti in luogo aperto al pubblico o pubblico, gli estremi del reato contravvenzionale di molestia o quello di ingiuria, se sussiste l'elemento psicologico.
Cass. pen. n. 8315/1994
Ai fini della configurabilità del reato di atti di libidine violenti è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza del carattere libidinoso degli atti, consapevolezza scaturente dalla stessa natura degli atti correlata con le circostanze particolari e peculiari del caso, le quali dimostrano la consistenza licenziosa del comportamento ed escludono altre ragioni (quelle terapeutiche ad esempio), le quali sono incompatibili con l'intento lascivo.
Cass. pen. n. 4623/1993
In tema di tentativo di atti di libidine, un invito a salire in auto può integrare gli estremi del reato, unitamente ad altri precisi elementi quali ad esempio la condotta pregressa, l'atteggiamento tenuto, le frasi pronunziate.
Cass. pen. n. 7186/1990
L'assorbimento del delitto di atti di libidine violenti in quello di violenza carnale si ha soltanto in caso di contestualità degli atti integranti i due reati: in tal caso infatti il delitto di cui all'art. 519 c.p. assume la configurazione di fattispecie progressiva. L'assorbimento è invece escluso quando gli atti di libidine sono commessi in tempo e luogo diversi rispetto a quelli di congiungimento ed assumono autonoma rilevanza.
Cass. pen. n. 12697/1989
In tema di atti di libidine violenti, per integrare la violenza presunta non occorre uno stato di vera e propria infermità mentale, bensì è sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni tali da togliere comunque in tutto o in parte la capacità di esprimere un valido consenso e da impedirgli di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente.
Cass. pen. n. 2909/1987
Ai fini della configurabilità del reato di atti di libidine violenti, è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà libera e cosciente di commettere gli atti contro il consenso della persona offesa o nonostante l'invalidità di essa per i casi di violenza presunta, con la consapevolezza del carattere libidinoso degli stessi, essendo irrilevanti i motivi che eventualmente abbiano spinto l'agente a tale comportamento. Il dolo, tuttavia non inest in re ipsa, non può cioè essere presunto ma va accertato in relazione alla particolarità della fattispecie.
Cass. pen. n. 3999/1986
Integra la materialità del delitto di atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 c.p., qualunque atto, diverso dalla congiunzione carnale, suscettivo di dare sfogo alla concupiscenza, anche in modo non completo, e di durata brevissima. A tale scopo sono sufficienti toccamenti lascivi in un contesto non equivoco di altre manifestazioni dell'imputato (l'essersi, nella specie, denudato ed aver invitato il soggetto passivo a fare altrettanto).
Cass. pen. n. 3796/1986
In tema di delitti contro la libertà sessuale, non può parlarsi di atti inequivocabilmente libidinosi in caso di visita medica — in linea generale e fatti salvi alcuni casi particolari — solo quando la visita medica debba necessariamente riguardare la sfera o gli organi sessuali del paziente e non quando essa riguardi altre parti del corpo. In tal caso, infatti, è evidente che l'estensione della visita anche alla sfera sessuale può concretizzare il delitto di atti di libidine violenti, poiché, per integrare gli estremi della violenza, è sufficiente anche la violenza meramente potenziale, che si verifica quando il medico — estendendo abusivamente l'area della sua indagine — operi all'improvviso ed all'insaputa del paziente, pur sapendo che il consenso non vi sarebbe stato e che l'opposizione o la resistenza non sarebbero mancati, se fossero stati possibili.
Cass. pen. n. 11951/1985
Il delitto di atti di libidine abusivi, di cui al secondo comma dell'art. 521 c.p., che consiste nell'induzione agli atti di libidine di persona che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 519, secondo comma (violenza carnale presunta e abusiva) si realizza indipendentemente dalla violenza o dalla minaccia ed è privo di valore il consenso eventualmente prestato da chi si trovi in condizioni di inferiorità. (Fattispecie relativa a ritenuta colpevolezza, quale concorrente morale, di imputato che aveva spinto e sollecitato il proprio figlio, in condizioni di inferiorità fisica e psichica, a compiere atti di libidine sulla propria madre contro la volontà di quest'ultima).
Cass. pen. n. 7812/1985
I palpeggiamenti e i toccamenti lascivi, se determinati dal fine di concupiscenza ed in particolare dal desiderio di congiunzione carnale con la parte lesa, integrano i delitti di cui agli artt. 521 e 527 c.p.
Cass. pen. n. 2170/1985
Nell'ipotesi in cui l'agente, per unirsi carnalmente con la vittima, espleti la sua azione attraverso atti libidinosi sul corpo della stessa, qualora il congiungimento non avvenga per qualsiasi ragione, deve rispondere del delitto di atti di libidine violenti.
Cass. pen. n. 470/1985
L'art. 521 c.p. incrimina gli «atti» di libidine violenti e non l'«atto di libidine violento»; ciò significa che possono integrare la materialità del delitto sia una singola manifestazione di concupiscenza sia una pluralità senza che, in questa seconda ipotesi, si abbiano più reati, purché le varie espressioni di libidine si susseguano senza soluzione di continuità sì da costituire segmenti di un'unica azione delittuosa.
Cass. pen. n. 9689/1984
Colui il quale mostri ad un minore infraquattordicenne delle riproduzioni fotografiche pornografiche e lo inviti, contro la sua volontà e coartandone la libertà di movimento, a comportarsi secondo le immagini e a praticare, nell'appuntamento datogli per il giorno dopo, dei “giochi proibiti” non compie un atto di libidine, che presuppone per la sua esistenza un rapporto corporale, ma risponde del tentativo di atto di libidine perché è innegabile che con tale ostentazione di foto-porno oltre ad erotizzarsi, l'interessato come di solito si verifica per tali soggetti, vengono eccitati i sensi della vittima che viene turbata nella sua naturale innocenza e nel proprio riserbo.
Cass. pen. n. 515/1984
Integra la materialità del delitto di atti di libidine qualunque atto, diverso dalla congiunzione carnale, suscettivo di dare sfogo alla concupiscenza, come toccamenti lascivi e ancor più gravemente, strofinamenti dell'organo virile sugli organi genitali femminili, a prescindere dalla concreta realizzazione del fine. Non è necessaria la consapevolezza da parte della persona offesa della natura delle azioni poste in essere dall'agente, come avviene talora nel caso di atti di libidine su minori, che possono percepire un disturbo o squilibrio della loro personalità con diverso grado di consapevolezza o confondere perfino con un gioco innocente il comportamento turpe del soggetto agente.
Cass. pen. n. 7819/1983
In tema di delitti contro la libertà sessuale, gli atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 c.p., sono non soltanto quelli con i quali si soddisfa, ma anche quelli con i quali si eccita la brama sessuale. Pertanto, ai fini della sussistenza di tale reato, non occorre che la concupiscenza sia soddisfatta, poiché tale soddisfazione è del tutto estranea al perfezionarsi del reato, ma sono sufficienti abbracci e toccamenti lascivi anche se su parti del corpo non scoperte.
Cass. pen. n. 10235/1982
Il delitto di atti di libidine abusivi di cui all'art. 521 cpv. c.p. (che consiste nella induzione agli atti di libidine di persona che si trovi nelle condizioni previste dagli artt. 519 cpv. e 520 c.p., violenza carnale presunta e abusiva, e delle quali il colpevole si avvale), con il termine «induce», che individua la condotta, richiede una attività del soggetto attivo che determini — senza violenza — a commettere atti di libidine il paziente, che si trova in condizioni di inferiorità.