Art. 525 – Codice penale – Circostanze attenuanti
[Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31694/2024
In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., la prova riassunta in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non deve necessariamente essere raccolta una seconda volta quando muti la persona fisica del giudice di secondo grado o dei componenti del collegio giudicante. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, sussiste l'onere della parte di indicare le ragioni poste a fondamento dell'esigenza di rinnovazione).
Cass. civ. n. 16046/2024
Il tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., un collegio diversamente composto da quello che ha iniziato la trattazione della regiudicanda può legittimamente emettere la sentenza a condizione che siano state compiute davanti ad esso tutte le attività proprie del dibattimento. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità della sentenza emessa in grado di appello da un collegio diverso da quello che aveva pronunciato l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e dinanzi al quale l'imputato aveva reso dichiarazioni spontanee).
Cass. civ. n. 1527/2024
La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).
Cass. civ. n. 51433/2023
Non viola il principio di immutabilità del giudice e non è, pertanto, causa di nullità ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. il mutamento del giudice di appello avvenuto dopo la pronunzia dell'ordinanza di rigetto della richiesta di immediata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, esulando tale provvedimento dalle attività proprie del dibattimento.
Cass. civ. n. 49291/2023
Non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ricorribile in via autonoma ed immediata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata a seguito del mutamento del giudice, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza).
Cass. civ. n. 41701/2023
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, ove la sentenza sia deliberata da un giudice diverso da quello che ha assunto la prova a cui era stata condizionata la richiesta definitoria, la mancata rinnovazione dell'atto istruttorio, non richiesta dalla parte al momento della discussione, non determina la nullità della sentenza.