Art. 526 – Codice penale – Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata

[Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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