Art. 526 – Codice penale – Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata
[Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5709/2024
È legittima la lettura in dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persona non più in grado di ripeterle, perché affetta da un'infermità sopravvenuta – imprevedibile al momento dell'assunzione delle dichiarazioni e da accertare rigorosamente – tale da impedirle, in modo assoluto e non rimediabile con soluzioni alternative, la partecipazione all'udienza in modo vigile e attivo. (Nella fattispecie, la sentenza è stata annullata avendo la Corte territoriale fondato l'accertamento della sussistenza del requisito dell'irripetibilità delle dichiarazioni del teste, affetto da patologia neurodegenerativa evolutiva, sulla sola base della constatazione diretta delle condizioni di salute e di un certificato medico privo di indicazioni in ordine all' influenza della patologia sulla perdita della memoria).