Art. 529 – Codice penale – Atti e oggetti osceni: nozione
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 49550/2017
La nozione di "offesa del pudore" che ha mantenuto rilievo penale ai fini della qualifica di un atto come "osceno" ai sensi dell'art. 529 cod. pen., è unicamente quella che si riferisce al sentimento comune dei minori, atteso che la depenalizzazione del reato di cui all'art. 527, comma primo, cod. pen., rende configurabile il reato di "atti osceni" solo in relazione al possibile coinvolgimento di questi ultimi.
Cass. pen. n. 3027 del 21 ottobre 1995
Non costituisce violazione dell'art. 528 c.p. la esposizione e la messa in commercio di oggetti di forma fallica quando il contenuto palesemente ironico e canzonatorio degli oggetti stessi ne escluda il carattere di oscenità.
Cass. civ. n. 1780/1986
Il comune modo di sentire, ai fini del concetto di osceno, va determinato non in base alla sensibilità di quei cittadini che attribuiscono scarso rilievo ai valori morali e spirituali, ma in relazione a quella dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico. Ora non è dubitabile che, nonostante la spregiudicata opera di minoranze volta a determinare l'abbassamento del comune sentimento del pudore e della decenza, ancora oggi in Italia il modo di pensare e di sentire del cosiddetto uomo medio non solo non accetta, ma ritiene intollerabile uno spettacolo il cui tessuto connettivo sia esclusivamente o quasi costituito dalla brutale riproduzione di atti di generazione o di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale.
Cass. civ. n. 11696/1985
Ai fini dell'indagine sul comune sentimento del pudore assume rilevanza il pensare e sentire dell'intera comunità nazionale; quindi è irrilevante la circostanza che il fatto sia avvenuto in un piccolo centro in cui sopravvivono mentalità e costumi superati dall'evoluzione dei tempi. (Fattispecie relativa a cantante che, nel corso di uno spettacolo tenuto in luogo pubblico in un piccolo centro, si denudava completamente).
Cass. civ. n. 3494/1985
La particolare sensibilità e riservatezza in materia di cose e di atti pertinenti alla vita sessuale è offesa, con riguardo ai valori della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale, anche dagli oggetti cosiddetti «coadiuvanti», che hanno la funzione di risvegliare e stimolare l'istinto sessuale, rappresentando organi genitali o pose, atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante.
Cass. civ. n. 3493/1985
Agli effetti della nozione di osceno ai fini penali, di cui all'art. 529 c.p., atti ed oggetti si equivalgono, sicché è arbitraria l'adozione di un criterio meno restrittivo nel giudizio di oscenità di un oggetto, di quello che dovrebbe darsi in un atto in cui il bene giuridico protetto sia aggredito con pari offesa del pubblico pudore.