Art. 529 – Codice penale – Atti e oggetti osceni: nozione
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 34475/2024
In tema di revisione non costituisce "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la dedotta mancanza di condizione di procedibilità per un reato che, solo per effetto di una modifica normativa successiva all'irrevocabilità della sentenza di condanna, sia divenuto procedibile a querela.
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 20574/2024
In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia prosciolto l'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, che non abbia rilevato la conseguente improcedibilità del reato, nel caso in cui non sia formulata specifica censura relativa alla diversa qualificazione. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva riqualificato a norma dell'art. 609-quater cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.). Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 13775/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 29187/2023
medesimo reato – Proscioglimento del concorrente – Efficacia del vincolo nei confronti di persona iscritta nel registro degli indagati per il medesimo reato dopo il proscioglimento del concorrente – Esclusione – Ragioni. In tema di sequestro preventivo impeditivo, il vincolo sul bene, in precedenza adottato nell'ambito di altro procedimento, definito con sentenza di proscioglimento, a carico di un concorrente nel medesimo reato, non ha efficacia nei confronti della persona sottoposta a indagini, titolare del medesimo bene, la cui iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta dopo l'indicata definizione, trattandosi di misura cautelare disposta nell'ambito di procedimento ormai definito, pur se il nuovo fascicolo sia stato formato mediante estrazione di copia degli atti del procedimento "a quo".
Cass. civ. n. 14700/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).
Cass. pen. n. 49550/2017
La nozione di "offesa del pudore" che ha mantenuto rilievo penale ai fini della qualifica di un atto come "osceno" ai sensi dell'art. 529 cod. pen., è unicamente quella che si riferisce al sentimento comune dei minori, atteso che la depenalizzazione del reato di cui all'art. 527, comma primo, cod. pen., rende configurabile il reato di "atti osceni" solo in relazione al possibile coinvolgimento di questi ultimi.
Cass. pen. n. 37395/2004
Secondo la nozione di cui all'art. 529 c.p., è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale - tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico - suscita nell'osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo. In particolare, il carattere osceno del toccamento delle parti anatomiche anche erogene del corpo altrui, dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico e ne va accertata caso per caso la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva e delle modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato. [Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che poiché il semplice toccamento dei glutei di una donna (della quale non fosse percepibile il dissenso) non assume sempre un chiaro contenuto erotizzante, non avesse un oggettivo carattere di oscenità il palpeggiamento dei glutei di alcune donne, avvenuto nel luogo di lavoro, considerando che, dato il contesto del fatto, chi avesse assistito a tali atti non avrebbe provato alcuna eccitazione erotica, ma avrebbe piuttosto espresso un giudizio negativo circa la correttezza del contegno, senza ricondurre in via immediata tale comportamento alla sfera sessuale].
Cass. pen. n. 3027/1995
Non costituisce violazione dell'art. 528 c.p. la esposizione e la messa in commercio di oggetti di forma fallica quando il contenuto palesemente ironico e canzonatorio degli oggetti stessi ne escluda il carattere di oscenità.
Cass. pen. n. 1780/1986
Il comune modo di sentire, ai fini del concetto di osceno, va determinato non in base alla sensibilità di quei cittadini che attribuiscono scarso rilievo ai valori morali e spirituali, ma in relazione a quella dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico. Ora non è dubitabile che, nonostante la spregiudicata opera di minoranze volta a determinare l'abbassamento del comune sentimento del pudore e della decenza, ancora oggi in Italia il modo di pensare e di sentire del cosiddetto uomo medio non solo non accetta, ma ritiene intollerabile uno spettacolo il cui tessuto connettivo sia esclusivamente o quasi costituito dalla brutale riproduzione di atti di generazione o di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale.
Cass. pen. n. 11696/1985
Ai fini dell'indagine sul comune sentimento del pudore assume rilevanza il pensare e sentire dell'intera comunità nazionale; quindi è irrilevante la circostanza che il fatto sia avvenuto in un piccolo centro in cui sopravvivono mentalità e costumi superati dall'evoluzione dei tempi. (Fattispecie relativa a cantante che, nel corso di uno spettacolo tenuto in luogo pubblico in un piccolo centro, si denudava completamente)
Cass. pen. n. 3494/1985
La particolare sensibilità e riservatezza in materia di cose e di atti pertinenti alla vita sessuale è offesa, con riguardo ai valori della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale, anche dagli oggetti cosiddetti «coadiuvanti», che hanno la funzione di risvegliare e stimolare l'istinto sessuale, rappresentando organi genitali o pose, atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante.
Cass. pen. n. 3493/1985
Agli effetti della nozione di osceno ai fini penali, di cui all'art. 529 c.p., atti ed oggetti si equivalgono, sicché è arbitraria l'adozione di un criterio meno restrittivo nel giudizio di oscenità di un oggetto, di quello che dovrebbe darsi in un atto in cui il bene giuridico protetto sia aggredito con pari offesa del pubblico pudore.
Cass. pen. n. 5308/1984
La nozione di comune sentimento del pudore, di cui all'art. 529 c.p., va risolta nel senso della verifica e dell'aggiornamento di esso nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l'evoluzione del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (cosiddetto criterio storico-evolutivo). (Nella specie, relativa al film «Caligola», oltre all'affermazione che tale opera cinematografica viola «il minimo etico», è stato altresì affermato che il comune senso del pudore, pur affievolito dalla evoluzione dei costumi, ha ancora una sua attuale dimensione, sia pure limitata, e che questa è travolta dalla brutalità e bestialità descrittiva delle immagini e dalla loro corrosività rispetto alla sensibilità e riservatezza della generalità dei cittadini). Il valore artistico dell'opera va riferito al suo complesso. Pertanto l'osceno non si pone necessariamente in conflitto con l'arte, a condizione, però, che sussista un equilibrio tra il contenuto e la forma, tra il messaggio che l'autore propone ed i mezzi di cui egli si è avvalso. (Nella specie è stato ritenuto osceno il film «Caligola» poiché l'interpretazione data dagli attori, la scelta delle inquadrature, il colore, gli ambienti e quanto altro non potevano, in tale situazione, determinare alcun apprezzabile risultato estetico neppure sul piano formale, posto che l'integrità espressiva presuppone una chiarezza epifonica dell'oggetto considerato, ben lontane dalla banalità e dal cattivo gusto del kolossal porno, nel quale l'immagine cinematografica fu relegata).