Art. 530 – Codice penale – Corruzione di minorenni
[Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri. La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36333/2024
In tema di giudizio di appello, l'obbligo di motivazione rafforzata, richiesta in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, non comporta la necessaria acquisizione di elementi istruttori nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati, posto che un tale adempimento, non previsto da alcuna norma processuale, presupporrebbe la giuridica impossibilità di attribuire autonomo rilievo ai vizi e alle lacune intrinseci all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice.
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 29156/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie, dovendo pronunciare, invece, sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che ciò non sia possibile e che prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Cass. civ. n. 29083/2024
In caso di annullamento con rinvio, per vizio motivazionale, di sentenza di appello confermativa della condanna pronunciata in primo grado, è legittima, in assenza della parte civile e delle statuizioni ad essa relative ex art. 578 cod. proc. pen., la declaratoria del giudice del rinvio di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, pur a fronte di uno specifico "mandato" integrativo disposto dalla Cassazione, ove non emergano "ictu oculi" circostanze idonee al proscioglimento nel merito.
Cass. civ. n. 27098/2024
Il dubbio sulla sussistenza del reato presupposto, pur sancito da una sentenza irrevocabile, non giustifica, di per sé solo, il dubbio sulla sussistenza del reato di calunnia. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel giudizio per il delitto di calunnia, l'innocenza del calunniato non va necessariamente accertata in via pregiudiziale in un separato procedimento penale e il giudicato eventualmente formatosi al riguardo deve essere liberamente e autonomamente valutato). (Conf.: n. 8637 del 1979,
Cass. civ. n. 24058/2024
In tema di responsabilità da reato dell'ente, questo, in caso di assoluzione dal reato-presupposto del legale rappresentante, risponde dell'illecito amministrativo, a condizione che il fatto sia stato accertato nella sua dimensione storica e sia riferibile a uno dei soggetti indicati dall'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, pur se manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale degli stessi.
Cass. civ. n. 19514/2024
Il giudicato penale di assoluzione non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare, perché - come si desume, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, dalla previsione dell'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - la P.A. datrice di lavoro può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell'originaria contestazione disciplinare e all'irrogazione di una sanzione provvisoria e, poi, dopo la definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione (nella specie, con la "formula perché il fatto non sussiste"), ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare "per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale".
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).
Cass. civ. n. 13379/2024
In tema di procedimento in appello, il giudice che perviene a una decisione di condanna, diversamente apprezzando le dichiarazioni dibattimentali rese da un perito o da un consulente tecnico, è tenuto, nel caso si tratti di prove decisive, alla rinnovazione istruttoria dibattimentale mediante l'esame del predetto perito o consulente.
Cass. civ. n. 1223/2024
Il giudice d'appello che conferma la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, atteso che tale obbligo, conformemente ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve essere posto in correlazione al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", valevole in funzione della condanna e non dell'assoluzione.
Cass. civ. n. 51681/2023
L'assoluzione pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. esclude sia la condanna alle spese del querelante ai sensi dell'art. 427, comma 1, cod. proc. pen., sia la configurabilità della lite temeraria, con conseguente risarcimento del danno a norma dell'art. 427, comma 3, cod. proc. pen., difettando "in re ipsa" l'elemento soggettivo della colpa grave, posto che il quadro probatorio incerto è idoneo a prospettare una possibilità di colpevolezza.
Cass. civ. n. 40277/2023
In tema di diffamazione, non trova applicazione la formula assolutoria di cui all'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 596, comma quarto, cod. pen., che postula la piena dimostrazione dell'esistenza del fatto attribuito al diffamato e che non è riconducibile alle cause di giustificazione o alle cause soggettive di non punibilità.
Cass. civ. n. 36878/2023
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel procedimento di revoca conseguente alla sopravvenuta definitività della sentenza che ha dichiarato l'insussistenza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice, in punto di pericolosità sociale, deve compiere un puntuale confronto con la motivazione che, all'esito del processo penale, ha ritenuto gli elementi addotti dall'accusa non sufficienti a provare il reato associativo.
Cass. civ. n. 31817/2023
La mancata impugnazione delle parti civili della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado dal giudice penale, poi riformata con sentenza irrevocabile di condanna penale dell'imputato, su gravame del solo pubblico ministero, non determina alcun effetto preclusivo nei confronti dell'azione risarcitoria promossa nel successivo giudizio civile nei confronti del medesimo imputato, dovendo escludersi la formazione di una sorta di giudicato (implicito) di rinuncia alla pretesa civile e di improponibilità della relativa domanda in sede civile.
Cass. civ. n. 17708/2023
In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato.
Cass. civ. n. 15704/2023
In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (In motivazione, la Corte ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un elevato standard di legalità si riflette, non tanto sulle modalità di accertamento, quanto sull'oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull'esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità).
Cass. pen. n. 3595/1996
Il delitto di corruzione di minorenni resta assorbito in quello di violenza carnale quando il minorenne è l'unico soggetto passivo della condotta. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto erronea applicazione dell'art. 519 c.p., dovendo invece inquadrarsi i fatti a lui ascritti — coiti orali — nella previsione dell'art. 530 c.p. e dovendo escludersi la punibilità ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo, essendo il minore persona già moralmente corrotta).
Cass. pen. n. 16085/1990
La corruzione del minore diviene giuridicamente rilevante come reato autonomo (art. 530 c.p.) qualora il concorrente reato di violenza carnale (art. 519 c.p.) o di atti di libidine violenti (art. 521 c.p.) venga a perdere qualcuno dei suoi estremi, come nel caso in cui sia stato ritenuto il dubbio circa il consenso del soggetto passivo.
Cass. pen. n. 12287/1986
La semplice induzione a denudarsi, come manifestazione di desiderio della nudità di un minore, espressa con atti finalizzati alla persuasione del minore stesso, concreta il tentativo di corruzione di minorenni. (Nella specie l'imputato aveva incitato il minore a salire sulla sua moto, dicendogli tra l'altro: «ti voglio vedere nudo», non riuscendo nell'intento per la pronta fuga del minore).
Cass. pen. n. 1499/1986
In difetto dell'accertamento dell'età del soggetto passivo, manca, per la sussistenza del delitto di corruzione di minorenni, la prova dell'elemento materiale, che consiste nell'aver commesso il fatto il presenza di un minore di anni sedici, e quella dell'elemento intenzionale, relativo alla consapevolezza di commettere l'atto di libidine in presenza di un minore di anni sedici.
Cass. pen. n. 2358/1985
Ai fini della sussistenza del delitto di corruzione di minorenne, non si esige che i minori abbiano la capacità mentale di compiere subito una valutazione etica e naturalistica degli atti di libidine compiuti in loro presenza, ma è sufficiente che essi avvertano, sia pure indistintamente e con un vago senso di turbamento psichico, che gli atti hanno un carattere inconsueto e che interessano quelle parti del corpo che già considerano, sia pure inconsciamente, con un senso di pudore e di riservatezza. Il delitto è perciò configurabile anche nel caso in cui gli atti di libidine siano commessi in presenza di minori di tre-quattro anni, sempre che sia certo che essi abbiano compreso, nei limiti indicati, la vera natura degli atti a cui hanno assistito. (Nella specie l'imputato aveva esibito i genitali a due bambine di dodici ed otto anni).
Cass. pen. n. 10898/1984
Deve essere escluso l'assorbimento del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., da parte di quello di corruzione di minorenni, di cui all'art. 530 c.p.; non è configurabile, infatti, il necessario presupposto, costituito dal rapporto di specialità, il quale implica che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie generale siano compresi nella fattispecie speciale, poiché il reato di corruzione di minorenni difetta dell'elemento, relativo alla pubblicità del luogo, tipico del reato di atti osceni. Oltretutto, diverso è il bene giuridico tutelato, consistente, nell'ipotesi di atti osceni, nella «necessità di proteggere il pudore e la riservatezza che attengono alle manifestazioni della vita sessuale di tutti», e, nell'ipotesi di corruzione di minorenni, nella tutela accordata al minore degli anni 16 ai fini di curare il suo sviluppo psichico, con riferimento particolare alla sfera sessuale, onde traumi, eventualmente provocati da atti di libidine commessi in sua presenza, non abbiano a provocare deviazioni o conseguenze negative.
Cass. pen. n. 9689/1984
Ogni atto lascivo ed osceno altrui, finalizzato al compimento di atti di libidine che comporta un perturbamento nell'animo del minore infraquattordicenne, può essere inquadrato, oltre che nell'ambito del reato di corruzione di minore, anche in quello di tentativo di atti di libidine, purché ne sussistano le condizioni e cioè si tenti di eccitare i sensi del minore per renderlo succube all'agente eccitato, turbandone la naturale innocenza e il riserbo.
Cass. pen. n. 5309/1984
Il delitto di corruzione di minorenni, di cui all'art. 530 c.p., rimane assorbito nei reati previsti dagli artt. 519 (violenza carnale), 520 (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale) e 521 c.p. (atti di libidine violenti) solo quando il minore è l'unico soggetto passivo di tali reati. Quando, invece, gli atti di libidine siano commessi in danno di altra persona ed in presenza del minorenne, a nulla rilevando che quest'ultimo — a sua volta — sia stato vittima di atti di libidine violenti commessi prima, dopo o contemporaneamente a quelli compiuti sull'altra persona, si versa nell'ipotesi del concorso materiale dei reati.
Cass. pen. n. 2087/1981
Perché possa applicarsi l'esimente prevista dall'ultimo comma dell'art. 530 c.p. non è sufficiente che il soggetto passivo abbia avuto esperienze sessuali, ma è necessario che per una consuetudine di vita rotta alla lascivia e ai piaceri sessuali, versi in uno stato di depravazione morale così completo, da non poter essere aggravato per effetto di altri atti di corruzione.
Cass. pen. n. 5480/1980
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 non è applicabile al delitto di corruzione di minorenni perché il consenso dell'offeso è elemento costitutivo del reato.