Art. 542 – Codice penale – Querela dell’offeso

[I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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