Art. 420 – Codice penale – Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità , è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 8178/1983

Ai fini della sussistenza del reato di attentato a impianti di pubblica utilità, la nozione di impianto indica il complesso di strutture, apparecchi, attrezzature e congegni concorrenti ad uno stesso scopo ed indispensabili per un determinato fine. In tale nozione rientra una centralina telefonica o armadio di distribuzione, che ha la funzione di convogliare e smistare, attraverso i congegni e i cavi in essa contenuti, il traffico delle utenze di una determinata area, ai fini del normale svolgimento del servizio telefonico. (Nella specie, è stata ritenuta danneggiamento di impianto di pubblica utilità la manomissione di cavi di una centralina telefonica finalizzata alla perpetrazione di un furto).

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