Art. 421 – Codice penale – Pubblica intimidazione
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità [422-437], ovvero fatti di devastazione o di saccheggio [419], in modo da incutere pubblico timore , è punito con la reclusione fino a un anno.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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