Art. 441 – Codice penale – Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio , diverse da quelle indicate nell'articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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