Art. 442 – Codice penale – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio , pone in commercio , ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte , in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448, 452, 516].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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