Art. 442 – Codice penale – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio , pone in commercio , ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte , in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448, 452, 516].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 52574/2017
La fattispecie di distribuzione di acque avvelenate o contaminate, di cui all'art. 442 cod. pen., ha natura di reato di pericolo concreto la cui offensività è incentrata non già sul potenziale evento pericoloso, bensì sulla generale attitudine della condotta a produrre danni per la salute pubblica.
Cass. civ. n. 23543/2014
Integra il concorso dei reati di cui agli artt. 442 e 648 c.p. la detenzione per il commercio, o la distribuzione per il consumo, di sostanze contraffatte nella specie, prodotti farmaceutici protetti da brevetto), se l'agente ha ricevuto o acquistato le stesse nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.