Art. 442 – Codice penale – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio , pone in commercio , ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte , in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448, 452, 516].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28917/2024
In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), çod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.
Cass. civ. n. 23569/2024
E' preclusa l'istanza di restituzione nel termine articolata dall'imputato, all'esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite.
Cass. civ. n. 21867/2024
Nel giudizio per cassazione avverso una sentenza di appello resa prima dell'entrata in vigore dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non può essere richiesta la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per poter accedere al giudizio abbreviato e beneficiare, così, dell' ulteriore riduzione della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché, in tale caso, l'eventuale restituzione nel termine determinerebbe la regressione del procedimento a fasi procedurali già definite.
Cass. civ. n. 17842/2024
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
Cass. civ. n. 51180/2023
La riduzione di pena di un sesto prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.
Cass. civ. n. 49255/2023
La riduzione di pena di un sesto, prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado, non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa.
Cass. civ. n. 42681/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.
Cass. civ. n. 41701/2023
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, ove la sentenza sia deliberata da un giudice diverso da quello che ha assunto la prova a cui era stata condizionata la richiesta definitoria, la mancata rinnovazione dell'atto istruttorio, non richiesta dalla parte al momento della discussione, non determina la nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 40079/2023
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.
Cass. civ. n. 38447/2023
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto, deve aversi riguardo alla pena edittale prevista per il reato, indipendentemente da eventuali riduzioni premiali per il rito prescelto.
Cass. civ. n. 35896/2023
In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere dell'imputato richiedere, nell'udienza fissata per il rito speciale, l'espunzione degli atti di indagine integrativi sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, non essendo legittimato ad avanzare richiesta di revoca della istanza di ammissione a tale rito).
Cass. civ. n. 33454/2023
In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo.
Cass. civ. n. 30145/2023
In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa).
Cass. civ. n. 25136/2023
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).
Cass. civ. n. 21981/2023
In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità.
Cass. civ. n. 20834/2023
In tema di giudizio abbreviato, non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti da nullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità di ufficio ed alla insanabilità di tali vizi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile "erga omnes" la deposizione resa dal soggetto escusso dalla polizia giudiziaria in qualità di persona informata sui fatti, che, invece, avrebbe dovuto essere sentito, sin dall'inizio, in veste di indagato).
Cass. civ. n. 8106/2023
In tema di sanzioni sostitutive, la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trova applicazione nel caso di condanna pronunciata nel giudizio di primo grado definito antecedentemente all'entrata in vigore del citato d.lgs., avverso la quale non sia stato proposto appello, non vertendosi in tema di processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, per i quali sia proponibile l'istanza di sostituzione in sede esecutiva. (Fattispecie relativa a sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, non oggetto di impugnazione in funzione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 8082/2023
Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all'art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.
Cass. civ. n. 6972/2023
In tema di giudizio abbreviato, nel caso in cui la richiesta di definizione con rito alternativo sia avanzata all'udienza fissata a seguito di citazione diretta a giudizio, ex art. art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (vigente "ratione temporis"), è inammissibile la produzione di documenti o l'integrazione probatoria nella fase antecedente alla conversione del rito, essendo costituito il compendio probatorio dai soli atti trasmessi dal pubblico ministero e da quelli urgenti, eventualmente assunti dal giudice per le indagini preliminari. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter
Cass. civ. n. 4237/2023
In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in "melius" della pena.
Cass. pen. n. 52574/2017
La fattispecie di distribuzione di acque avvelenate o contaminate, di cui all'art. 442 cod. pen., ha natura di reato di pericolo concreto la cui offensività è incentrata non già sul potenziale evento pericoloso, bensì sulla generale attitudine della condotta a produrre danni per la salute pubblica.
Cass. pen. n. 23543/2014
Integra il concorso dei reati di cui agli artt. 442 e 648 c.p. la detenzione per il commercio, o la distribuzione per il consumo, di sostanze contraffatte nella specie, prodotti farmaceutici protetti da brevetto), se l'agente ha ricevuto o acquistato le stesse nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.
Cass. pen. n. 1503/1966
La pericolosità per la salute pubblica richiamata nell'art. 442 c.p. non può ravvisarsi nella considerazione che un medicinale contraffatto, se non arreca alcun danno alla salute, non la favorisce, non reintegrando l'organismo malato, perché il pericolo di cui parla la legge è quello che consegue all'azione della cosa adulterata o contraffatta, e ciò in relazione a tutte le cose considerate nella norma (sostanze alimentari e medicinali). L'elemento materiale del reato previsto dall'art. 442 c.p. consiste nel detenere per il commercio, o nel mettere in commercio ovvero nel distribuire per il consumo, acqua, sostanze o altre cose, che da altri, e senza il concorso del soggetto, siano state adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la pubblica salute. Per l'art. 442 c.p., del quale è oggetto il fatto di detenere per il commercio, o di mettere in commercio, ovvero di distribuire per il consumo, sostanze alimentari o medicinali che sono stati da altri avvelenati, corrotti, adulterati o contraffatti, è necessario che le cose delle quali si fa commercio, a causa della corruzione, della adulterazione o della contraffazione, siansi rese concretamente pericolose per la pubblica salute; è del pari necessaria la volontà di detenere, porre in vendita o distribuire sostanze alimentari o medicinali avvelenate, adulterate o contraffatte, sapendo che le stesse sono pericolose per la pubblica salute: mancando questa consapevolezza, non è configurabile il delitto ex art. 442.