Art. 445 – Codice penale – Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali , le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche , o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 55515/2018
L'art. 445 cod. pen., che punisce la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dall'esercente il commercio di medicinali in forma continuativa e con il supporto di una sia pur elementare organizzazione, e cioè tramite farmacie aperte al pubblico, farmacie ospedaliere, dispensari aperti al pubblico o altre strutture che detengono farmaci direttamente.
Cass. civ. n. 21324/2007
L'art. 445 c.p. prevede e punisce un reato proprio, che può essere commesso soltanto da chi, esercitando (anche abusivamente) il commercio di medicinali, li somministri indebitamente a terzi, non anche da chi somministri medicinali per un titolo diverso, ovvero senza averne fatto commercio. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che la nozione di commercio va intesa come attività di intermediazione nella circolazione di beni, svolta con professionalità o continuità ed avvalendosi di una sia pur rudimentale organizzazione di mezzi, rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti, utilizzatori o a loro volta intermediari, per la successiva distribuzione).
Cass. civ. n. 6150/2000
Il reato previsto dall'art. 445 c.p. si riferisce, quanto al concetto di “specie”, alla vendita di “aliud pro alio” attuata nell'ambito della somministrazione di medicinali, non già al caso della vendita di un medicinale in luogo di una sostanza diversa e più pericolosa che sia stata richiesta. (Fattispecie nella quale erano state somministrate compresse medicinali normalmente usate per la cura del raffreddore in luogo di compresse di “Ecstasy” che asseritamente erano offerte in vendita. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che tale condotta potesse integrare il reato di cui all'art. 445 c.p.).