Art. 451 – Codice penale – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque , per colpa [43] , omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33294/2011
La fattispecie criminosa dell'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro punisce le condotte consistite nell'omessa collocazione, nella rimozione oppure nella resa inidoneità allo scopo, degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti all'estinzione dell'incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone, non occorrendo anche il concreto verificarsi di uno dei danni che essa mira ad impedire o, comunque, a limitare.
Cass. civ. n. 7175/1996
Per la ravvisabilità del reato di cui all'art. 451 c.p., è necessario che il pericolo si riferisca ad un numero indeterminato di persone. Tale indeterminatezza, però, non sta a significare che occorre la presenza di una collettività di lavoratori, tale da rendere possibile una diffusa estensione del pericolo, ma che devono essere salvaguardati dal pericolo di infortuni i lavoratori momentaneamente e casualmente in servizio, i quali sono per definizione indeterminati.