Art. 43 – Codice penale – Elemento psicologico del reato
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente ;
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti , si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 788/2025
In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, elencate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono fra loro alternative e, pertanto, la definizione con adesione dell'accertamento parziale consente, ai sensi della lettera b) del citato art. 2, comma 4, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini predetti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, come invece richiesto nella diversa ipotesi prevista dalla precedente lettera a).
Cass. civ. n. 666/2025
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
Cass. civ. n. 600/2025
In tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 35867/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il consulente tecnico non è legittimato a depositare autonomamente eventuali osservazioni e contestazioni al rendiconto della gestione, non potendo essere considerato «parte interessata» a norma dell'art. 43, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Cass. civ. n. 35124/2024
In tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, non è scusabile l'errore dell'agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprende "sine titulo" un'attività commerciale per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l'agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall'agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di attività di raccolta e trasporto di rifiuti).
Cass. civ. n. 33705/2024
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verificazione, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).
Cass. civ. n. 30645/2024
L'acquisizione di atti d'indagine al fascicolo del dibattimento, pur se richiesta dalla difesa dell'imputato, è preclusa in caso di opposizione o dissenso da parte del pubblico ministero, potendo avvenire nel solo caso in cui tutte le parti vi consentano.
Cass. civ. n. 30616/2024
In tema di responsabilità per colpa, il giudizio di prevedibilità postula l'individuazione della "classe di evento" di riferimento, che deve essere determinata avendo riguardo alla descrizione di quanto è avvenuto e procedendo, poi, a ricondurre l'evento verificatosi a una più ampia categoria, tenuto conto anche alla realtà morfologica, geografica e spaziale del luogo del sinistro. (Fattispecie relativa a delitto di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la responsabilità del Comandante del porto e del Capo pilota in relazione ad un incidente mortale dovuto al crollo della Torre Piloti a seguito dell'impatto di una nave in manovra all'interno di un bacino a ciò deputato, sul rilievo che era stata correttamente individuata, quale "classe di evento", quella degli urti tra navi in evoluzione nelle acque portuali e la citata Torre).
Cass. civ. n. 29332/2024
In tema di giudizio immediato, è tempestiva la richiesta di definizione con rito abbreviato formulata all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., a seguito del rigetto di una precedente richiesta definitoria con rito abbreviato condizionato presentata, a sua volta, entro i termini di legge, in quanto intercorre tra tali riti un rapporto di genere a specie, essendo, invece, preclusa la presentazione, in detta sede, di una nuova richiesta definitoria con rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una prova diversa, atteso che vi osta la perentorietà del termine decadenziale di quindici giorni previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie verificatasi antecedentemente alla modifica dell'art. 458 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 27, comma 1, lett. b, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 25888/2024
La responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione.
Cass. civ. n. 24572/2024
In tema di incendio colposo, l'accertamento dell'elemento soggettivo, riguardante, necessariamente, anche la diffusività delle fiamme, deve effettuarsi mediante valutazione "ex ante", essendo indispensabile accertare se colui che ha posto in essere le condizioni perché il fuoco si propaghi abbia trascurato gli elementi di rischio di tale diffusione, desumibili dalle condizioni meteorologiche e ambientali del sito, ovvero abbia omesso di adottare gli accorgimenti utili a prevenirla.
Cass. civ. n. 24387/2024
In tema di accertamento delle imposte, la sostituzione di un avviso, annullato in sede di autotutela, costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, per cui la sua emissione comporta una rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi già in possesso dell'Ufficio, senza potere incrementare la ripresa a tassazione, la quale presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, posta a base dell'accertamento integrativo, per come prescritto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Cass. civ. n. 24254/2024
In tema di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ove il debito tributario sia compensato con un credito d'imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell'utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l'omessa verifica non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l'acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione.
Cass. civ. n. 23926/2024
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto alla luce sia delle modalità dell'aggressione subita dalla vittima, quindici anni più anziana dell'agente, con struttura fisica più esile, e reiteratamente colpita con calci e pugni anche mentre era a terra, sia delle lesioni riportate, con la frattura di una costola, la lacerazione di un polmone, contusioni sparse per tutto il corpo, la fuoriuscita di sangue da un orecchio e la compressione della zona perifaringea e periesofagea conseguente ad un'azione di strozzamento).
Cass. civ. n. 23600/2024
In tema di accertamento tributario, il raddoppio del termine - previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, nel caso del reato (ex art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000) di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della "cartiera" dante causa - opera anche nei confronti del soggetto che ha utilizzato tali fatture e ne ha tratto vantaggio economico attraverso il meccanismo della detrazione dell'IVA, avendo posto in essere fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, quantomeno con riferimento all'ipotesi di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Cass. civ. n. 23278/2024
In tema di contenzioso tributario, è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'impugnazione di un atto di rettifica catastale con cui l'Amministrazione si è limitata a ridurre, in autotutela, il valore e la rendita dell'immobile precedentemente attribuiti, in quanto si tratta di un atto privo di innovatività e riconducibile all'originario atto catastale, di cui segue le sorti sia se definitivo sia se tempestivamente impugnato.
Cass. civ. n. 23157/2024
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.
Cass. civ. n. 22907/2024
Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.
Cass. civ. n. 22822/2024
È ricorribile per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'ammissione al rito abbreviato, atteso che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, non essendo consentita la conversione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che i limiti al potere di impugnare, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustificano in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sull'accordo delle parti dal quale l'imputato non può recedere, mentre non si applicano con riguardo alle condizioni di ammissibilità di accesso al rito). (Vedi: n. 12752 del 1994,
Cass. civ. n. 22115/2024
A seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento; ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio.
Cass. civ. n. 21870/2024
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che fanno insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, opera in relazione all'accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.
Cass. civ. n. 21333/2024
In tema di fallimento, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore - e non anche nei riguardi del contribuente - non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto impositivo, né tantomeno la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito ed ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell'ente, i quali rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l'atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza.
Cass. civ. n. 21042/2024
In tema di prova documentale, la richiesta di deposito di una nota del consulente tecnico di parte non può equipararsi a quella di deposito di un documento, non afferendo, la prima, ad un'attività meramente materiale e priva di contenuto di indagine.
Cass. civ. n. 20423/2024
La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa - in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione - non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello, limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio.
Cass. civ. n. 19829/2024
Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.
Cass. civ. n. 19754/2024
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.
Cass. civ. n. 18832/2024
E' configurabile il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti dei ragazzi, pur avendone la possibilità, ometta di intervenire per impedirle.
Cass. civ. n. 18401/2024
E' illegittimo il provvedimento con cui la Corte di appello rigetta l'istanza di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di una prova che, nel giudizio di primo grado, definito con rito abbreviato condizionato, benché richiesta, non sia stata acquisita. (In motivazione, la Corte ha precisato che il supplemento probatorio, posto come condizione del rito speciale, può essere solo accolto o respinto dal giudice negli esatti termini nei quali è formulato.)
Cass. civ. n. 18285/2024
In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento della parte.).
Cass. civ. n. 18253/2024
L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.
Cass. civ. n. 18074/2024
In tema di c.d. "rito Fornero" le esigenze acceleratorie previste dall'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012 riguardano l'impulso processuale e la struttura (bifasica) del procedimento di primo grado, mentre la disciplina processuale in tema di reclamo deve necessariamente integrarsi con quella in tema di appello nel rito del lavoro, sicché, una volta proposto tempestivo reclamo principale, deve ritenersi che il reclamato ben possa proporre (anche ai sensi dell'art. 24 Cost.) reclamo incidentale, nei termini di cui all'art. 436 c.p.c.
Cass. civ. n. 17965/2024
In tema di delitto di istigazione o aiuto al suicidio, la condotta di partecipazione morale, che sul piano condizionalistico deve presentare un "intrinseco finalismo" orientato all'esito suicidiario, sotto il profilo soggettivo deve essere sorretta dal dolo generico, per la cui integrazione è indispensabile sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta, sia la consapevolezza della obiettiva serietà dell'altrui proposito suicida al cui rafforzamento la condotta deve concorrere.
Cass. civ. n. 17587/2024
Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, affermando l'irrilevanza del fatto che nello storico del procedimento la lettura del dispositivo risultava registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta).
Cass. civ. n. 17507/2024
La costituzione di parte civile avvenuta nel corso delle indagini preliminari - nella specie, in sede di incidente probatorio - è affetta da nullità a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento delle parti private. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine iniziale della costituzione di parte civile "per l'udienza preliminare", indicato dall'art. 79 cod. proc. pen., presuppone l'esercizio dell'azione penale e coincide con la fissazione di detta udienza). (Diff.: n. 1767 del 1992,
Cass. civ. n. 17106/2024
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").
Cass. civ. n. 17012/2024
In tema di giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'accesso al rito anche per iscritto, con firma autenticata dal difensore, senza che sia necessaria la sua presenza all'udienza o il rilascio di una procura speciale al difensore per il deposito della istanza.
Cass. civ. n. 16997/2024
In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui.
Cass. civ. n. 16833/2024
In tema di mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto, il diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali ex art. 2, comma 5, l. n. 297 del 1982, presuppone come fatto costitutivo l'insolvenza di quest'ultimo ed il necessario ed infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nei suoi confronti, sicché l'allegazione da parte dell'ente previdenziale del mancato previo esperimento di tale esecuzione non è da qualificare come eccezione in senso proprio, bensì come mera difesa, con conseguente inapplicabilità del divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437 c.p.c.
Cass. civ. n. 16423/2024
In tema di giudizio abbreviato, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base del diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, successivamente alla sostituzione del comma 3-bis, dell'art. 603 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tenuto a rinnovare, anche d'ufficio, solo l'assunzione della prova ritenuta decisiva oggetto di integrazione istruttoria su richiesta di parte ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441, comma 5, cod proc. pen.
Cass. civ. n. 16358/2024
Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).
Cass. civ. n. 16318/2024
In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale dell'agente, l'imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l'accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l'iter della condotta, fino all'ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima. (Fattispecie relativa a donna che aveva intenzionalmente versato benzina sul coniuge, poi deceduto per carbonizzazione, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la condanna per omicidio volontario che, nonostante l'obiettiva inidoneità dell'atto a cagionare da solo l'evento e l'incertezza sulle cause di innesco del fuoco, si basava sulla mera presunzione che l'intento omicidiario fosse rimasto fermo fino al prodursi dell'evento).
Cass. civ. n. 16111/2024
Ai fini della configurabilità della la bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).
Cass. civ. n. 15999/2024
In tema di accertamento tributario, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società in accomandita semplice determina il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, anche del reddito imputato "per trasparenza" ai soci accomandanti.
Cass. civ. n. 15993/2024
Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente).
Cass. civ. n. 15451/2024
Ai fini del rinnovo del contratto collettivo per gli anni 2006-2007, va escluso il diritto alla partecipazione al tavolo negoziale dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP), perché, essendo disciplinata l'attività lavorativa delle predette figure professionali nell'alveo del comparto Regioni ed Enti Locali, il predetto sindacato difetta della necessaria rappresentatività.
Cass. civ. n. 15006/2024
Il giudice nazionale, dovendo ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di Stato, non contrastati dall'impossibilità di esecuzione o dalla necessità di tutelare la certezza del diritto e il legittimo affidamento, deve disapplicare la disposizione di cui all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale, con conseguente legittimità del recupero anche frazionato dell'aiuto, purché l'Amministrazione giunga all'obiettivo del rispetto della normativa di cui all'art. 289 TFUE.
Cass. civ. n. 14598/2024
Al fine della tutela degli interessi generali cui è ispirata la l. n. 89 del 2001 è' il momento del deposito del ricorso, nei giudizi che vanno introdotti con tale tipo di atto processuale, quello in cui si considera incardinato il giudizio allo scopo del computo della durata complessiva del processo, da cui detrarre il periodo di durata ragionevole, per desumerne, conseguentemente, quello (eventualmente) irragionevole in funzione del riconoscimento del diritto all'ottenimento dell'equo indennizzo. Ne consegue che il periodo intercorso tra il deposito del ricorso in appello (nella specie in materia previdenziale) e la sua effettiva notifica - la cui dilatazione non sia imputabile alle parti ma alle disfunzioni dell'apparato giudiziario - va in ogni caso computato e non può, quindi, essere detratto ai fini dell'individuazione della durata complessiva del giudizio, non sortendo alcuna rilevanza la scissione degli effetti processuali tra la posizione dell'appellante e quella dell'appellato.
Cass. civ. n. 13714/2024
In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).
Cass. civ. n. 13676/2024
In tema di impugnazione nel processo amministrativo di un'aggiudicazione definitiva di un appalto, la proposizione di motivi aggiunti con la richiesta di annullamento della successiva dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, non determina l'obbligo del pagamento di un ulteriore contributo unificato, in quanto gli atti impugnati, legati tra loro da un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, devono essere ricondotti a un'unica procedura, in ossequio al principio di effettività imposto dalla normativa e dalla giurisprudenza europee.
Cass. civ. n. 13373/2024
L'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto - se impedisce all'intimato di trarre conoscenza dell'esistenza (o meno) di una clausola di girata per l'incasso e di riscontrare se l'intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, mantiene la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia incaricato, in sua vece, un banchiere giratario, a norma degli artt. 43, 55, comma 3, e 86 del r.d. n. 1736 del 1933 - rende nullo l'atto di intimazione, privo di un essenziale requisito di contenuto-forma; detta invalidità, pregiudicando in maniera autoevidente il diritto dell'intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito.
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 11733/2024
In tema di procedimento a carico degli enti, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari interdittive (nella specie, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) è quello ordinario di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per le decisioni in camera di consiglio, che decorre dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'art. 52, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 richiama solo le disposizioni di cui all'art. 325 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 11351/2024
In tema di contenzioso tributario, in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull'assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest'ultimo all'impugnazione dell'atto impositivo.
Cass. civ. n. 10893/2024
In tema di revocatoria fallimentare, la pendenza della procedura concorsuale non è una condizione di proseguibilità dell'azione, ove il fallimento sia stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l.fall., dal momento che la norma consente la chiusura nonostante la presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi.
Cass. civ. n. 10810/2024
In tema di cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 1, del d.P.R. n. 542 del 1999 e nel testo anteriore all'introduzione del comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la cessione senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 è efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, a condizione che la società cedente abbia già indicato nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti.
Cass. civ. n. 10691/2024
In tema di impugnazioni, la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata esclusa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione, a fronte di un giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato).
Cass. civ. n. 10401/2024
Il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa, neanche con riguardo all'audizione dell'imputato, limitata, secondo l'enunciato della Corte EDU Maestri c. Italia, al caso in cui la stessa sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese dal predetto nel corso delle indagini preliminari.
Cass. civ. n. 10226/2024
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o la modificazione in aumento della pretesa fiscale originaria, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ammissibile anche ove la "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", quale presupposto legittimante l'ulteriore atto impositivo, sia integrata dai dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento al momento della sua adozione.
Cass. civ. n. 10202/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa per la quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta disposta la trasmissione degli atti, il pubblico ministero diviene nuovamente "dominus" dell'azione penale con la conseguente facoltà di contestare ulteriori aggravanti, essendogli precluso il solo esercizio dell'azione penale per il reato come originariamente qualificato).
Cass. civ. n. 9010/2024
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, non è, alla luce della interpretazione di cui alla sentenza n. 247 del 2011 della Corte cost., cumulabile con la proroga biennale di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002 per i soggetti che non si sono avvalsi del condono o che non abbiano potuto farlo, mentre va considerato, ai fini della decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione, il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa ad essa più favorevole.
Cass. civ. n. 6642/2024
In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 6135/2024
Nel rito del lavoro, il giudice di merito, qualora ritenga indispensabile l'acquisizione integrale di un contratto collettivo, può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, sempre che il lavoratore abbia assolto l'onere della prova di cui è gravato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., essendo a ciò sufficiente la produzione di "schede riassuntive" dei contratti collettivi ritenuti applicabili.
Cass. civ. n. 5212/2024
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p., in coerenza con la ratio della disposizione citata di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato, nei casi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Cass. civ. n. 4902/2024
Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
Cass. civ. n. 4867/2024
La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello).
Cass. civ. n. 3755/2024
In tema di delitto di rivelazione di segreti di ufficio, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "extraneus". (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, per aver arrecato un contributo rilevante al disvelamento di notizie coperte da segreto investigativo da parte di un pubblico ministero, assolto in separato giudizio per errore incolpevole sul fatto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen.).
Cass. civ. n. 3145/2024
Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare.
Cass. civ. n. 3134/2024
La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.
Cass. civ. n. 2438/2024
In caso di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale – parallelamente contestato – va condotto in modo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività.
Cass. civ. n. 1950/2024
In tema di riscossione coattiva, l'ambito territoriale - e, cioè, la circoscrizione territoriale entro cui può legittimamente operare l'agente della riscossione - già affidato a Riscossione Sicilia S.p.A. (alla quale è poi succeduta, in forza dell'art. 76 del d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) coincide con l'intera regione siciliana in base all'art. 2, commi 1, 2 e 10, della l.r. Sicilia n. 19 del 2005 (disciplina vigente dal 1° ottobre 2006 e "ratione temporis" applicabile).
Cass. civ. n. 1908/2024
In tema di misure di sicurezza, non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.
Cass. civ. n. 1783/2024
In caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di talune posizioni giudicate con rito abbreviato e di altre giudicate con rito abbreviato condizionato, il regime di assunzione e di utilizzazione delle prove segue le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendosi modificare, in forza del principio del "simultaneus processus", la disciplina imposta "ex lege" per i diversi rapporti processuali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la trattazione cumulativa dei diversi riti abbreviati richiesti dagli imputati nell'ambito di un medesimo processo, a condizione che il giudice selezioni, per ciascun imputato, le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito dallo stesso prescelto, precisando, inoltre, che la parte giudicata con rito abbreviato non condizionato non ha diritto a partecipare all'assunzione delle prove ammesse, in via integrativa, nel rito abbreviato condizionato, né ad utilizzarne i risultati).
Cass. civ. n. 1095/2024
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta, avanzata dal titolare del bene dissequestrato, di restituzione delle somme anticipate per liquidare i compensi del collaboratore dell'amministratore giudiziario deve essere riqualificato come opposizione ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente "in executivis". (In motivazione, la Corte ha precisato che alla conversione deve procedersi quand'anche il provvedimento impugnato sia stato emesso a seguito di udienza camerale partecipata, anziché "de plano").
Cass. civ. n. 159/2024
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'acquisizione sanante prevista dall'art. 42-bis, introdotto dall'art. 34, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, non trova applicazione a procedimenti ablatori avviati in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, atteso che, quantunque, a mente del comma 8 del citato art. 34, le disposizioni introdotte si applichino anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non ne fa menzione la disciplina delle occupazioni sine titulo anteriori al 30 settembre 1996 ex art. 55 del T.U., dovendosi tenere conto del fatto che tale norma risponde alla medesima finalità del sostituito art. 43 del T.U., dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, consistente nell'agevolare il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, ma soltanto per i procedimenti ablatori avviati in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo T.U., sicché, essendo il relativo provvedimento emesso, in tali casi, in carenza di potere e potendo, perciò, essere disapplicato, resta esclusa l'improcedibilità della domanda risarcitoria e la contemporanea pendenza dell'opposizione alla stima.
Cass. civ. n. 50299/2023
Ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, il giudice, riconosciuta l'offensività "in astratto" della condotta omissiva, è tenuto a verificare gli indici della configurabilità del dolo e ad accertare, altresì, l'offensività "in concreto", dovendo verificare, in ragione della "ratio" della norma incriminatrice, se tale condotta risulti o meno inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto, escludendone la punibilità in caso di riscontrata inoffensività.
Cass. civ. n. 49953/2023
Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.
Cass. civ. n. 49667/2023
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di colpa in concreto, per l'evento mortale.
Cass. civ. n. 48565/2023
In caso di appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, l'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 34, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non opera nel caso in cui la sentenza gravata sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato.
Cass. civ. n. 47900/2023
In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.
Cass. civ. n. 47127/2023
E' irrituale, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della trattazione del giudizio abbreviato e ritenuta la nullità del decreto di giudizio immediato (nella specie, per non essere stato tradotto in lingua nota all'imputato), ne abbia disposto la rinnovazione, così revocando, al di fuori degli specifici casi consentiti, l'ammissione del rito alternativo, in quanto la conseguente regressione del giudizio non determina una stasi del procedimento e, in ogni caso, non comporta il sacrificio dei diritti della difesa, posto che l'imputato, a seguito della rinnovazione del decreto nullo, conserva la facoltà di reiterare la richiesta di rito abbreviato.
Cass. civ. n. 46333/2023
In tema di giudizio abbreviato, l'esclusione prevista per i delitti puniti con pena dell'ergastolo opera sia per quelli "ex se" sanzionati con la pena perpetua, sia per quelli che lo diventano per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, non avendo alcun rilievo la diversa formulazione dell'art. 344-bis, comma 9, cod. proc. pen., che, riguardo all'improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio d'impugnazione, esprime il medesimo concetto di eccezione con la diversa espressione "delitti punibili con l'ergastolo anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti".
Cass. civ. n. 44677/2023
Sussiste il delitto di omicidio volontario, e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, nel caso in cui la condotta dell'agente riveli, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione, da parte del predetto, anche solo dell'eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui è stata esclusa la preterintenzione sul rilievo che l'imputato avesse colpito al volto la moglie con uno schiaffo e una stampella, cagionandole un poli-traumatismo da contusioni che, in un soggetto già in precarie condizioni di salute perché affetto da altre patologie, nonché in stato settico, ne aveva comportato il decesso).
Cass. civ. n. 41705/2023
In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce alla assenza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato e non alla volontarietà delle stesse).
Cass. civ. n. 41701/2023
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, ove la sentenza sia deliberata da un giudice diverso da quello che ha assunto la prova a cui era stata condizionata la richiesta definitoria, la mancata rinnovazione dell'atto istruttorio, non richiesta dalla parte al momento della discussione, non determina la nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 40797/2023
L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari.
Cass. civ. n. 40434/2023
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 38447/2023
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, al fine di vagliare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto, deve aversi riguardo alla pena edittale prevista per il reato, indipendentemente da eventuali riduzioni premiali per il rito prescelto.
Cass. civ. n. 36518/2023
Nel caso di pagamento eseguito in favore di un soggetto non legittimato, mediante servizio di bonifico domiciliato, si configura, in capo a Poste Italiane S.p.A., una responsabilità di tipo contrattuale, con la conseguenza che su quest'ultima grava l'onere di dimostrare, alternativamente, di avere esattamente adempiuto (pagando al reale beneficiario) ovvero di avere, comunque, eseguito la prestazione con la diligenza qualificata discendente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., dalla propria qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.
Cass. civ. n. 36241/2023
In caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, ove il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, il fallito non è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell'inerzia assoluta.
Cass. civ. n. 35896/2023
In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato, gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, alterando la piattaforma probatoria sulla cui base è stata avanzata la richiesta di abbreviato, sono affetti da inutilizzabilità relativa, sanata ove non dedotta prima dell'ammissione del giudizio abbreviato. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere dell'imputato richiedere, nell'udienza fissata per il rito speciale, l'espunzione degli atti di indagine integrativi sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata avanzata la richiesta di rito abbreviato, non essendo legittimato ad avanzare richiesta di revoca della istanza di ammissione a tale rito).
Cass. civ. n. 34854/2023
In tema di giudizio abbreviato conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato, è consentita la revoca della richiesta nel caso in cui la piattaforma probatoria, in relazione alla quale è stata esercitata l'azione penale ed emesso l'indicato decreto, si arricchisca dell'esito di un accertamento di particolare rilievo per la posizione dell'imputato, di cui lo stesso non sia stato reso edotto con l'avviso di deposito dell'atto e che risulti acquisito al fascicolo successivamente alla formalizzazione della richiesta definitoria con rito alternativo.
Cass. civ. n. 34517/2023
Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifizi e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).
Cass. civ. n. 34243/2023
La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.
Cass. civ. n. 33416/2023
A seguito di risoluzione bancaria disposta dalla Banca d'Italia, deve ritenersi che tra le passività cedute dalla Banca delle Marche s.p.a. ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, in favore dell'ente "ponte" - e da questo trasferite ulteriormente alla banca incorporante -, rientrino anche quelle derivanti da condotte poste in essere prima della data di efficacia della cessione, anche se non accertate giudizialmente, poiché, essendo il debito già sorto per effetto dell'illecito compiuto, rimane irrilevante il momento della proposizione della relativa domanda giudiziaria.
Cass. civ. n. 32966/2023
In riferimento al delitto di frana colposa di cui all'art. 426 cod. pen., costituisce colpa specifica l'inosservanza delle prescrizioni, dei limiti e delle modalità realizzative legittimamente imposte dalle autorizzazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, sicché non è consentito al destinatario del provvedimento abilitativo sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello effettuato dall'organo pubblico con l'adozione di condotte diverse da quelle prescritte. (Fattispecie relativa alla violazione di regole cautelari cd. rigide, poste a salvaguardia del vincolo idrogeologico).
Cass. civ. n. 32815/2023
Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.
Cass. civ. n. 32634/2023
possibile proposizione di un'azione risarcitoria della curatela nei suoi confronti e della sua possibile incriminazione per bancarotta).
Cass. civ. n. 32502/2023
Nei giudizi di appello soggetti al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato comunicato all'appellante, non determina l'improcedibilità del gravame, dovendo il giudice fissare una successiva udienza e concedere un nuovo termine per la notifica, sempre che l'appellante medesimo non abbia comunque acquisito conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa.
Cass. civ. n. 32358/2023
In caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza.
Cass. civ. n. 32113/2023
In caso di cessione del credito d'imposta, l'amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto, può opporre al cessionario non solo le eccezioni sull'esistenza o validità del rapporto alla base del credito, ma anche i fatti che incidono "ab origine" sull'efficacia del contratto di cessione, in quanto inerenti alla legittimazione del cessionario, mentre non può eccepire i vizi che non determinano l'originaria inefficacia o che riguardano la revocabilità del rapporto di cessione ex art. 2901 c.c. ovvero ex artt. 65 ss. l.fall. (ora artt. 165 ss. c.c.i.i.), poiché in tali casi la cessione resta efficace fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia, sicché, in assenza di quest'ultima, permane la legittimazione del cessionario a pretendere l'adempimento del debitore ceduto.
Cass. civ. n. 31005/2023
Integra il delitto di disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ("altro disastro") non solo il macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente e immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo pluriennale, sempre che produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che il delitto potesse essere integrato anche nel caso di attività di bonifica errata di un sito già inquinato, laddove si verifichi una imponente contaminazione dei parametri ambientali).
Cass. civ. n. 30779/2023
In tema di doppia imposizione internazionale, il certificato di residenza fiscale è idoneo a soddisfare le condizioni previste dall'art. 29, comma 2, della Convenzione Italia-Svizzera, resa esecutiva in Italia con la l. n. 943 del 1978, dando atto della residenza in Svizzera del contribuente e dell'assoggettamento del suo reddito e del suo patrimonio alla tassazione nello Stato predetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto ad un cittadino italiano residente in Svizzera il diritto al rimborso delle ritenute sulla pensione INPS, sulla base della produzione del certificato fiscale, rilasciato dalle autorità svizzere).
Cass. civ. n. 30145/2023
In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa).
Cass. civ. n. 29840/2023
In tema di abusiva concessione di credito, sussiste la legittimazione del curatore fallimentare ad azionare la responsabilità correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita, in quanto l'organo concorsuale in parola è gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio dell'imprenditore fallito, dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. i diritti soggettivi già radicati nel patrimonio di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 29615/2023
L'art. 44 della l. r. Veneto n. 63 del 1993 sanziona con la confisca il veicolo destinato a noleggio con conducente, ove il servizio sia svolto in assenza di autorizzazione, ovvero nel caso in cui il trasporto sia effettuato in modo totalmente abusivo e in radicale carenza di titolo, diversamente da quanto accade in caso di servizio esercitato in maniera difforme dall'autorizzazione o in violazione degli obblighi di legge, ipotesi per le quali resta esclusa la confisca obbligatoria del natante.
Cass. civ. n. 27123/2023
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione).
Cass. civ. n. 27064/2023
Le aziende ospedaliere universitarie, ove non intendano avvalersi del patrocinio spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, devono adottare apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, specificamente motivata in relazione al profilo oggettivo della specialità del caso, che deve essere tale da giustificare l'opzione di avvalersi di un avvocato del libero foro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando nullo il mandato alle liti conferito all'avvocato del libero foro, poiché la delibera di conferimento dell'incarico non illustrava la ragione della scelta a monte fra i due patrocini, attenendo esclusivamente al profilo soggettivo dell'avvocato del libero foro prescelto).
Cass. civ. n. 26316/2023
In tema di elemento soggettivo del reato, non sussiste incompatibilità tra dolo d'impeto e dolo eventuale, in quanto l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere e accettare il rischio della verificazione dell'evento quale conseguenza della propria azione. (Fattispecie in materia di omicidio, commesso mediante lo spruzzo di alcol denaturato all'altezza del tronco della vittima mentre questa si trovava ai fornelli).
Cass. civ. n. 26256/2023
In tema di contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo, il commentatore, nell'apportare il proprio bagaglio tecnico e la propria professionalità, assurge a compartecipe della conduzione dell'evento mediatico quando la sua presenza si caratterizzi come continuativa e quando il suo ruolo sia pregnante, travalicando quello di mero supporto tecnico e di autore di episodici commenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - nel confermare la sentenza di merito nella quale era stato accertato che le prestazioni di due noti ex calciatori trascendevano il rango di occasionale e ininfluente affiancamento tecnico, per assumere in tutto e per tutto le sembianze di partecipazione alla conduzione e alla presentazione - ha precisato che in un ambito come quello sportivo è costante l'osmosi tra il dettaglio tecnico e lo spettacolo, essendo la dimensione spettacolare coessenziale allo sport).
Cass. civ. n. 26020/2023
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena all'esito del dibattimento, ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è applicabile nei soli casi in cui la diversa qualificazione giuridica o il mancato riconoscimento di un'aggravante rendano il fatto non più punibile con la pena dell'ergastolo e non in quello in cui l'aggravante implicante, in astratto, la pena perpetua sia riconosciuta sussistente, ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con una o più attenuanti, con la conseguenza che la richiesta di definizione con rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio "ex post".
Cass. civ. n. 25136/2023
In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, la mancata citazione del teste non causa l'automatica decadenza della parte dal diritto alla sua escussione, ma genera in capo al giudice un onere di verifica circa la sua rilevanza per l'accertamento in corso, da compiersi alla stregua della valutazione già effettuata al momento dell'ammissione del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rilevata la decadenza dal diritto dell'imputato all'assunzione della testimonianza, inferendola dalla mancata citazione del testimone).
Cass. civ. n. 23689/2023
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di turno spezzato - prevista dall'art. 43 del c.c.n.l. Autostrade del 18/2/2000 e diretta a compensare il disagio subito dal lavoratore, addetto a turni continui ed avvicendati, in caso di modifica, per esigenze di servizio, dell'orario di lavoro con introduzione di una pausa tra due turni - non è necessario che l'interruzione abbia una determinata durata, non essendo applicabili i limiti temporali di cui all'art. 9 del medesimo c.c.n.l., norma speciale che disciplina soltanto l'orario di lavoro di capo casello e capo stazione.
Cass. civ. n. 22966/2023
Il curatore fallimentare è legittimato a promuovere incidente di esecuzione in funzione della revoca della confisca, onde conseguire la restituzione alla massa attiva delle somme confiscate con cui soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo.
Cass. civ. n. 22022/2023
La residenza abituale del minore, ai fini della valutazione della sussistenza di un'ipotesi di sottrazione, coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Detta valutazione di mero fatto va compiuta dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Tribunale dei minorenni che - ai fini dell'individuazione della residenza abituale - aveva valorizzato la scelta condivisa dei genitori di far nascere il neonato in altro Paese e di fissare ivi la residenza familiare, escludendo ogni rilevanza alla residenza anagrafica ed altresì carente di decisività la circostanza che il bambino fosse in cura presso un pediatra in Italia).
Cass. civ. n. 21981/2023
In tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità.
Cass. civ. n. 21432/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità delle richieste, ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'impugnazione di un punto autonomo della decisione gravata che non sia stata proposta attraverso la deduzione di una specifica e autonoma richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata con il motivo con cui si lamentava l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, trattandosi di autonomo punto della decisione).
Cass. civ. n. 20834/2023
In tema di giudizio abbreviato, non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti da nullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità di ufficio ed alla insanabilità di tali vizi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile "erga omnes" la deposizione resa dal soggetto escusso dalla polizia giudiziaria in qualità di persona informata sui fatti, che, invece, avrebbe dovuto essere sentito, sin dall'inizio, in veste di indagato).
Cass. civ. n. 20601/2023
Nel rito del lavoro, qualora l'appellante notifichi il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio relativo alla "vocatio in ius" è sanato dalla costituzione dell'appellato, che ha diritto alla rimessione in termini per la proposizione dell'appello incidentale dalla quale sia eventualmente decaduto in conseguenza del suddetto vizio.
Cass. civ. n. 20409/2023
In tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l'emersione di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine.
Cass. civ. n. 17466/2023
In materia di IVA, l'art. 5, comma 4 ter, del d.l. n. 70 del 1988, nel riconoscere all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito IVA, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43 bis e 43 ter, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette.
Cass. civ. n. 17208/2023
In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Cass. civ. n. 16754/2023
In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso).
Cass. civ. n. 15422/2023
In tema di giudizio abbreviato instaurato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata nella sede e nei termini di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., deve intendersi tacitamente rinunciata nel caso in cui, all'udienza camerale fissata, la parte abbia coltivato esclusivamente la richiesta di procedere con il rito alternativo prescelto, condizionato ad integrazione probatoria o, in linea subordinata, "secco".
Cass. civ. n. 15311/2023
Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.
Cass. civ. n. 13345/2023
L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.
Cass. civ. n. 11849/2023
L'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'ufficio, non opera con riguardo ad un avviso annullato in sede di autotutela, alla cui rinnovazione l'Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto nullo.
Cass. civ. n. 11287/2023
Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 10126/2023
In materia di giudizio di cassazione, la discordanza, per mero errore materiale, tra i dati identificativi della sentenza impugnata indicati nell'atto d'impugnazione e quelli risultanti dalla sentenza prodotta in copia autentica dall'impugnante, non determina l'inammissibilità del ricorso, ove la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione risulti comunque dalla congruenza tra i motivi di gravame ed il contenuto della sentenza in atti, consentendo di individuare univocamente quest'ultima come oggetto effettivo del ricorso.
Cass. civ. n. 9015/2023
E' ammissibile il motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di impugnazione originario, nel caso in cui riguardi questioni d'inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché, ove il motivo sia proposto in una fase processuale già correttamente instaurata, il giudice è, comunque, tenuto a pronunciarsi.
Cass. civ. n. 8341/2023
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado è soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché l'appellante deve notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato, pena l'improcedibilità dell'appello. A tal fine è irrilevante che il decreto di fissazione dell'udienza contenga l'ordine di notifica alla cancelleria.
Cass. civ. n. 7686/2023
In tema di giudizio abbreviato, è inammissibile la richiesta di rito speciale formulata con riguardo a taluni soltanto dei reati contestati al medesimo imputato, nel caso in cui tra di essi compresi reati puniti con la pena dell'ergastolo, preclusivi dell'accesso a tale rito, nonché reati sanzionati con pena diversa, che, viceversa, lo consentono, ostando alla separazione delle imputazioni il disposto degli artt. 438, comma 1 e 440, comma 1, cod. proc. pen. e la finalità deflattiva del rito.
Cass. civ. n. 7510/2023
in una fattispecie in cui la comunicazione di cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello, da notificarsi a pena di decadenza all'appellato unitamente al ricorso, era stato inserito nella cartella "spam" in quanto posta indesiderata).
Cass. civ. n. 6972/2023
In tema di giudizio abbreviato, nel caso in cui la richiesta di definizione con rito alternativo sia avanzata all'udienza fissata a seguito di citazione diretta a giudizio, ex art. art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (vigente "ratione temporis"), è inammissibile la produzione di documenti o l'integrazione probatoria nella fase antecedente alla conversione del rito, essendo costituito il compendio probatorio dai soli atti trasmessi dal pubblico ministero e da quelli urgenti, eventualmente assunti dal giudice per le indagini preliminari. Proc. Pen. art. 553 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter
Cass. civ. n. 6931/2023
Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un'apposita delibera motivata dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e - poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale - tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 5166/2023
Nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 4564/2023
L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali).
Cass. civ. n. 3399/2023
Non sussiste l'eccesso colposo nella legittima difesa, ma trova applicazione l'anzidetta scriminante, nel caso in cui un gruppo di tifosi, travisati e armati di strumenti contundenti, colpiscano il parabrezza e il finestrino di un'autovettura il cui conducente, per difendere l'incolumità propria e dei passeggeri, nel tentativo sottrarsi all'agguato, involontariamente investa, con una manovra in violazione di norme del codice della strada, due aggressori, posto che l'accertamento di eventuali profili di colpa dev'essere effettuato, a fronte dell'inosservanza di norme cautelari "rigide", tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, dell'esigibilità del rispetto delle prescrizioni cautelari e dello specifico settore che le norme violate disciplinano.
Cass. civ. n. 3024/2023
In tema di tutela del diritto d'autore, il fine di trarne profitto, che integra il dolo specifico del delitto di cui all'art. 171-bis, comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 13 legge 18 agosto 2000, n. 248, ha una portata più ampia del "fine di lucro" richiesto dalla previgente formulazione dell'indicata norma incriminatrice e deve essere inteso come qualsiasi vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dal soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il fine di profitto nella possibilità, per la società legalmente rappresentata dall'imputato, di stare sul mercato e di continuare a beneficiare di finanziamenti pubblici in virtù della completezza di dotazione strutturale, conseguita attraverso l'abusiva detenzione e duplicazione di numerosissimi programmi informatici).
Cass. civ. n. 2922/2023
integrativa - Termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio - Decorrenza con riguardo alla parte modificata - Dalla dichiarazione emendativa - Fondamento. In tema di dichiarazione dei redditi, ove il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione reddituale, presentando una dichiarazione integrativa, da quest'ultima, e non da quella "originaria", deve necessariamente decorrere, con riguardo alle modifiche apportate, il termine di decadenza per l'accertamento da parte dell'Ufficio, poiché, altrimenti, lo stesso verrebbe eroso in caso di rettifica effettuata a ridosso della sua scadenza.
Cass. civ. n. 2505/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).
Cass. civ. n. 1959/2023
In tema di infortuni sul lavoro derivanti dall'utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme di sicurezza, la responsabilità dell'imprenditore che li abbia messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica non fa venir meno la responsabilità di chi ha venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi. (Fattispecie relativa a infortunio mortale occorso all'acquirente di un trattore nel corso di un intervento di manutenzione dei macchinari in dotazione al veicolo, bene intrinsecamente pericoloso perché messo in vendita in carenza dei prescritti requisiti di sicurezza).
Cass. civ. n. 1929/2023
In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).
Cass. civ. n. 1651/2023
In tema di protezione del diritto d'autore, nel regime giuridico che precede l'introduzione dell'art. 43 bis l. n. 633 del 1941, alla rassegna stampa si applica in via estensiva il disposto dell'art. 65, comma 1, l. cit. ed è pertanto lecita la riproduzione, nella menzionata rassegna, di articoli, informazioni e notizie, pubblicati su giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e utilizzazione, purché venga indicata la fonte da cui sono tratti, la data di pubblicazione e il nome dell'autore, se riportato.
Cass. civ. n. 1257/2023
È affetto da abnormità funzionale, determinando un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della mancata indicazione delle generalità delle persone offese, in quanto tale omissione non rientra tra le cause di nullità previste dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né può concretamente esigersi la puntuale identificazione di tutte le parti lese allorquando non vi è reale possibilità di risalire alle generalità e alla collocazione geografica delle stesse. (Fattispecie relativa al delitto di detenzione di materiale pedopornografico).
Cass. civ. n. 401/2023
Anche nell'ambito del reclamo di cui al rito cd. Fornero, prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della l. n. 92 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
Cass. civ. n. 17496/2022
L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui il dolo è stato ritenuto pur a fronte di disturbo della personalità ed etilismo cronico, giudicati tali da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento).
Cass. civ. n. 17494/2022
In tema di reato di devastazione, per la configurabilità del dolo è necessario che l'agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca nonostante la percezione che questa si ponga come concausa efficiente dell'evento.
Cass. pen. n. 13277/2023
In tema di reati colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il conducente ha l'obbligo di garantire la corretta manutenzione e la sicurezza del mezzo, sicché è responsabile per le lesioni causate ad un pedone dalla sporgenza tagliente della carrozzeria del veicolo in sosta.
Cass. pen. n. 46467/2022
In tema di reati contro la persona, l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando la morte della vittima sia eziologicamente legata alla condotta diretta soltanto a percuotere o a ledere e costituisca l'evento non voluto e non previsto, pur se in concreto ragionevolmente prevedibile, che concretizza la specifica situazione di rischio generata dal reo con il suo illecito.
Cass. pen. n. 34021/2022
Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a uccidere, ma l'evento si verifica non per effetto di quella condotta, ma di altra, successiva, posta in essere dallo stesso agente nell'erronea convinzione che la vittima sia già deceduta, l'omicidio non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa.
Cass. pen. n. 15269/2022
In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal "reo" con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo.
Cass. pen. n. 14560/2021
Risponde del delitto di omicidio doloso per contagio da HIV il soggetto che, consapevole di essere sieropositivo e informato della concreta possibilità di trasmissione del virus mediante rapporti sessuali non protetti, con probabile esito letale dell'infezione, non abbia avvisato la compagna della propria condizione, intrattenendo con la stessa tali rapporti e, dopo la scoperta della trasmissione dell'infezione, l'abbia convinta a non sottoporsi a terapia antiretrovirale in ragione di tesi negazioniste, così favorendo l'insorgenza di un linfoma non Hodgkin B, patologia "AIDS definente", inizialmente non trattata con la prescritta chemioterapia, che ne cagionava la morte.
Cass. pen. n. 4854/2021
In tema di elemento soggettivo del reato, la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente rileva solo nel caso in cui la condotta dell'agente riguardi un'attività lecita seppure rischiosa, e non, invece, laddove si versi in ipotesi di attività illecita atteso che, in tal caso, è esclusa, alla base, la stessa configurabilità dell'osservanza o meno di regole cautelari.
Cass. pen. n. 44666/2021
In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica', per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 08/01/2020)
Cass. pen. n. 21554/2021
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. (Fattispecie relativa al crollo di un immobile a seguito di una perdita di gas, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità degli imputati per il solo fatto di avere violato la norma amministrativa che subordina l'esercizio delle attività di manutenzione straordinaria degli impianti di metano alla presentazione della denuncia di inizio attività contenente la dichiarazione del possesso dei necessari requisiti tecnico professionali, omettendo di accertare se la società fosse, già all'epoca del fatto, comunque in possesso dei requisiti tecnici imposti dalla normativa di settore). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 15/01/2019)
Cass. pen. n. 20851/2021
L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione.
Cass. pen. n. 32899/2021
In tema di responsabilità per colpa, l'attività di manutenzione di carri merci integra un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., potendone scaturire pericoli per la sicurezza della circolazione ferroviaria, con la conseguenza che i doveri discendenti da tale norma gravano sul titolare dell'impresa e, ove l'attività sia esercitata in forma societaria, a carico di chi ha il compito di organizzarla. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo di colui che, nell'ambito di una società che si occupava della manutenzione di carri merci, aveva il compito di organizzare tale attività, per avere omesso di adottare disposizioni adeguate in grado di assicurare la corretta esecuzione della manutenzione, le quali avrebbero consentito di rilevare lo stato di corrosione dell'assile montato in sostituzione, che poi, cedendo, aveva determinato il deragliamento del carro e la conseguente morte di numerose persone). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2019).
Cass. pen. n. 16523/2020
Il dolo eventuale è costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall'accettazione di tale rischio, che potrà essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento; diversamente, sussiste il dolo alternativo nel caso in cui l'agente ritenga altamente probabile o certo l'evento, non limitandosi a prevederne e ad accettarne il rischio, ma prevedendo ed accettando l'evento stesso e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale, alternativamente lo vuole con un'intensità evidentemente maggiore di quelle precedenti. (Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 11/07/2019)
Cass. pen. n. 12968/2020
In tema di responsabilità medica, in presenza di due alternative terapeutiche, il medico è tenuto a scegliere la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, con la conseguenza che egli è responsabile, in caso di complicazioni, e nonostante l'osservanza delle regole dell'arte, per imprudenza, ove adotti l'alternativa più rischiosa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione di un medico che - per una sospetta endometriosi poi rivelatasi insussistente - aveva sottoposto la paziente a un intervento di isterectomia, dal quale, nonostante la corretta esecuzione, era derivata la lesione dell'uretere, per non avere approfondito se, in base alle linee guida, fosse preferibile effettuare una terapia farmacologica, sia pure dagli effetti temporanei, in attesa di poter scoprire, grazie alla reazione della paziente a tali cure e ad ulteriori approfondimenti diagnostici, la fondatezza della diagnosi di sospetta endometriosi). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 22/05/2019)
Cass. pen. n. 9745/2020
In tema di colpa, la valutazione in ordine alla prevedibilità dell'evento va compiuta avendo riguardo anche alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna del titolare di un'impresa edile per i decessi e le lesioni gravissime cagionate a suoi dipendenti in conseguenza del crollo di un pesante cornicione in cemento armato, determinato da un inadeguato suo ancoraggio alle strutture sottostanti, essendo egli in grado, per la qualifica rivestita, di rendersi conto della pericolosità intrinseca del pesante manufatto e della necessità di un sicuro ancoraggio). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/05/2018)
Cass. pen. n. 35277/2020
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/11/2016)
Cass. pen. n. 32413/2020
In tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società "cartiera", in cui la prova del dolo dell'amministratore di diritto è stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilità di un magazzino a fronte di un elevato fatturato). (Conf. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 14/01/2019)
Cass. pen. n. 32178/2020
In tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna di un lavoratore che, nello svolgimento di operazioni di scarico merci, in violazione dell'art. 20, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aveva consentito che un terzo estraneo si intromettesse nello svolgimento della lavorazione riportando lesioni personali). (Rigetta in parte, CORTE APPELLO BOLOGNA, 26/04/2019)
Cass. pen. n. 27923/2020
In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci conserva una posizione di garanzia, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza, anche qualora la pista sia utilizzata per la pratica agonistica, consistente sia in allenamenti che in gare, in quanto tale obbligo è complementare a quello degli organizzatori della gara, essendo entrambi tenuti a valutare l'idoneità delle protezioni perimetrali al fine di garantire la sicurezza degli atleti. (Fattispecie relativa alla morte di uno sciatore, verificatasi nel corso di un allenamento, causata dall'impatto contro un palo posto a bordo pista senza adeguate protezioni). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 12/05/2020)
Cass. pen. n. 14795/2020
In tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile.
Cass. pen. n. 16472/2020
In tema di reati tributari, l'accordo tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito, quantunque comporti la rimodulazione della sua scadenza, che viene scansionata nel tempo in corrispondenza ai termini delle singole rate, non esclude che, al verificarsi di detta scadenza senza la soddisfazione totale del debito, il reato resti comunque configurabile, in quanto la previsione di una causa sopravvenuta di non punibilità del fatto lascia immutata l'illiceità della condotta, che non può ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 51 cod. pen. né ai sensi dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., cadendo l'errore del contribuente su norme penali (nella specie gli artt. 10-ter e 13, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), con conseguente applicazione dell'art. 5 cod. pen.
Cass. pen. n. 12351/2020
In tema di elemento soggettivo del reato, ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell'evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell'imputato. (Nella fattispecie, in relazione a un omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza stradale, determinato dalla fuoriuscita da un autocarro, privo di sponde di contenimento, di una forca metallica per il braccio meccanico di una gru, trasportata senza idoneo ancoraggio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 3), cod. pen., che aveva desunto la colpa cosciente esclusivamente dalla pluralità di violazioni del codice della strada e dalle condizioni del mezzo). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 21/06/2017)
Cass. pen. n. 40424/2019
In tema di elemento soggettivo del reato, è configurabile il dolo eventuale nella condotta di una guardia giurata esperta nell'uso delle armi che, nel tentativo di fermare dei ladri in fuga, dopo aver esploso in aria un unico colpo ed essersi posta al riparo dall'eventuale reazione dei malviventi, ormai datisi alla fuga, abbia continuato a sparare al buio e a distanza di circa trenta metri, altri cinque colpi ad altezza uomo, in direzione delle persone e delle auto in movimento, accettando così il rischio, pur di fermare i fuggitivi, di procurarne la morte.
Cass. pen. n. 23252/2019
In tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. (Fattispecie di ritardo diagnostico di un carcinoma mammario, nella quale l'imputato, specialista oncologo e direttore di un centro di prevenzione oncologica, sei mesi dopo aver sottoposto la paziente ad un esame ecografico che aveva evidenziato multiple e millimetriche formazioni cistiche, senza focalità sospette in senso eteroformativo, si era rifiutato di sottoporre nuovamente a visita e a mammografia la donna che gli aveva rappresentato il persistere di sintomatologia dolorosa).
Cass. pen. n. 4060/2019
Il dolo d'impeto è compatibile con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 36, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 che attiene alla condizione della persona offesa facente parte di una categoria di soggetti diversamente abili, considerati particolarmente vulnerabili. (In motivazione, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 36 per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in considerazione del maggiore disvalore della condotta illecita tenuta nei confronti di un soggetto fisicamente e psichicamente disabile rispetto alla medesima condotta tenuta verso un soggetto non disabile che, diversamente dal primo, può difendersi più facilmente).
Cass. pen. n. 40050/2018
Nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta "elastica", che cioè necessiti, per la sua applicazione, di un legame più o meno esteso con le condizioni specifiche in cui l'agente deve operare - al contrario di quelle cosiddette "rigide", che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento - è necessario, ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della condotta antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo da incidente stradale, fondata sul generico riferimento alla inadeguatezza della velocità tenuta dal conducente, senza esplicitare quale fosse la velocità adeguata ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del fatto, risultava - non "ex post" ma "ex ante" - ragionevolmente in grado di evitare l'investimento).
La responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo per incidente stradale, fondata sulla violazione dell'art. 143 cod. strada in riferimento al comportamento del conducente che non aveva tenuto strettamente la destra della carreggiata ed aveva investito un pedone in fase di attraversamento) .
Cass. pen. n. 32221/2018
In tema di elemento soggettivo del reato, la colpa cosciente è configurabile nel caso in cui l'agente abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ma abbia agito con il convincimento di poterlo evitare, sicché, ai fini della valutazione della responsabilità, il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia desumibile non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato. (Fattispecie in tema di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza stradale consistente nell'investimento, da parte di un automobilista, di un pedone che svolgeva attività di "jogging" sulla carreggiata, in cui la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'aggravante della colpa cosciente, in quanto la presenza di pedoni sulla carreggiata poteva ritenersi prevedibile anche per la prossimità di abitazioni) .
Cass. pen. n. 14663/2018
Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank). (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso il dolo eventuale dell'imputato che avendo imboccato con la propria auto una via contromano ad alta velocità, in una zona priva di illuminazione non avrebbe potuto ignorare e pertanto accettare il rischio di gravi conseguenze anche per la propria incolumità).
Cass. pen. n. 48081/2017
In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre la colpa cosciente quando l'agente, pur rappresentandosi l'astratta possibilità della realizzazione del fatto costituente reato, abbia agito nella convinzione o nella sicura fiducia che l'evento, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, non si sarebbe verificato. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la S.C. ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la colpa cosciente nella condotta dell'automobilista che aveva investito uno degli agenti presenti ad un posto di blocco, ritenendo che le condizioni materiali - ridotta distanza di presumibile avvistamento, velocità sostenuta, inserimento di anabbaglianti in orario notturno e movimento della vittima - fossero incompatibili con la definizione del momento rappresentativo nella mente dell'imputato, sì da consentirgli di adeguare o modificare il proprio agire).
Cass. pen. n. 14606/2017
In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all'incolumità degli sciatori prevede l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore, apparendo inesigibile pretendere che tutta la pista sia recintata o che tutti i pericoli siano rimossi. (Fattispecie relativa a decesso di sciatore determinato dall'impatto con la testa di un masso, non protetto e non segnalato, situato ai bordi della pista).
Cass. pen. n. 10265/2017
Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. (Fattispecie relativa all'omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento - già manifestatisi in precedenza - derivanti dall'utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima).
Cass. pen. n. 9390/2017
In tema di colpa generica, l'individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile "ex ante", con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in relazione al suicidio di una paziente ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale, aveva ritenuto la responsabilità per colpa generica del coordinatore e del responsabile della struttura, nonostante costoro avessero nell'immediatezza allertato gli operatori professionali presenti, intimando loro di controllare a vista la donna - che poco prima aveva manifestato intenti suicidi - per il tempo strettamente necessario a disporre il suo ricovero presso una struttura ospedaliera più attrezzata).
Cass. pen. n. 5273/2017
In tema di reati colposi, l'obbligo di prevenzione gravante sul datore di lavoro non è limitato al solo rispetto delle norme tecniche, ma richiede anche l'adozione di ogni ulteriore accortezza necessaria ad evitare i rischi di nocumento per i lavoratori, purché ciò sia concretamente specificato in regole che descrivono con precisione il comportamento da tenere per evitare il verificarsi dell'evento. (Fattispecie relativa all'applicazione della norma dell'art. 27, comma primo, lett. d), D.Lgs. n. 277 del 1991, in tema di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione alla polvere di amianto).
Cass. pen. n. 31490/2016
Ai fini dell'accertamento della responsabilità per fatto colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla condotta, che ne idrica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo di un medico per il decesso di un paziente a seguito di un intervento chirurgico, ritenendo imprudente e/o imperita la manovra chirurgica attuata senza, tuttavia, indicare le modalità di condotta che prudenza e perizia prescrivevano di adottare nella fattispecie).
Cass. pen. n. 15860/2015
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna per omicidio volontario del soggetto che aveva partecipato al sequestro della vittima e l'aveva lasciata nella totale disponibilità del coimputato, della cui determinazione ad uccidere era consapevole, pur non condividendo tale intento).
Cass. pen. n. 15711/2015
In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale.
Cass. pen. n. 18220/2015
In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione alla condotta dell'imputato, il quale, in stato di ebbrezza, aveva viaggiato contro mano in autostrada, provocando così la collisione con altra auto e, per l'effetto, sia il ferimento del conducente sia il decesso immediato dei quattro trasportati, affinché la corte territoriale enucleasse, con maggiore precisione e valutandone analiticamente gli indicatori sintomatici, l'elemento soggettivo del reato).
Cass. pen. n. 8561/2015
In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione alla condotta del conducente di autovettura che, deliberatamente, aveva effettuato una manovra di impegno della corsia di sorpasso al fine di ostruire la marcia e di impedire il sorpasso a due motociclisti i quali provenivano da tergo a velocità elevata, provocando così la collisione della sua autovettura con le motociclette, strette tra il veicolo e la barriera spartitraffico).
Cass. pen. n. 1819/2015
La responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna del giostraio per il decesso di una donna, la quale, nel tentativo di accedere alla giostra già in movimento, aveva perso l'equilibrio ed era caduta rovinosamente per terra, urtando violentemente con la parte frontale del corpo il bordo della base rotante della struttura, l'accesso alla quale non era stato adeguatamente interdetto).
Cass. pen. n. 49707/2014
In tema di colpa, la valutazione in ordine alla prevedibilità dell'evento va compiuta avendo riguardo anche alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento. (In applicazione del principio la S.C. ha censurato la sentenza di condanna dell'imputato per omicidio colposo del paziente affidatogli, non risultando adeguatamente considerata la sua qualità di semplice specializzando in neurologia come tale non equiparabile, in sè a quella del medico specializzato).
Cass. pen. n. 47289/2014
In tema di responsabilità medica, la frequenza della complicanza, che sia insorta a causa della condotta non appropriata del sanitario, incide sulla valutazione della gravità della colpa allo stesso ascrivibile.
Cass. pen. n. 43348/2014
Ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque. (Fattispecie in tema di lesioni volontarie da sinistro stradale in cui la Corte ha individuato la sussistenza di taluni indicatori del dolo eventuale, anziché della colpa cosciente, nell'essere il fatto avvenuto subito dopo una rapina, compiuta mentre l'imputato, gravato da numerosi precedenti, era in regime di semilibertà, nonché nella elevata velocità tenuta e nella inosservanza di segnalazioni semaforiche).
Cass. pen. n. 38343/2014
In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.
In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).
Cass. pen. n. 22249/2014
In tema di reati colposi, la verifica in ordine alla "prevedibilità" dell'evento impone il vaglio delle possibili conseguenze di una determinata condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente" ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta; tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado di incidere sul rischio, l'abbandono della funzione previ adeguata segnalazione al datore di lavoro. (Fattispecie in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Cass. pen. n. 5684/2014
In tema di colpa medica, nel caso di intervento chirurgico effettuato direttamente dal primario, degli eventuali errori manuali da lui commessi nel corso dell’effettuazione non possono essere chiamati a rispondere anche coloro che vi abbiano partecipato in qualità di aiuto o di assistente, non trattandosi, nella descritta fattispecie, della condivisione di scelte terapeutiche di cui anche l’aiuto e l’assistente assumono la responsabilità, quando non provvedano a segnalare la loro ritenuta inidoneità o rischiosità (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 5467/2014
Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000), la colpevolezza del sostituto di imposta non è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio precedente, a meno che l'imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.
Cass. pen. n. 3683/2014
Il delitto di illecito trattamento dei dati personali si connota, sul piano dell'elemento soggettivo, come reato a dolo specifico, la cui struttura finalistica è incompatibile con la forma del dolo eventuale che postula l'accettazione solo in via ipotetica, seppure avverabile, del conseguimento di un risultato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse integrare l'elemento soggettivo del reato la pubblicazione di un recapito telefonico su una rivista di annunci erotici da parte di un soggetto che non conosceva il titolare delle utenze e pertanto ignorava se i messaggi erotici, ricevuti a causa dell'indebita divulgazione, gli fossero graditi ovvero costituissero per lui un danno).
Cass. pen. n. 51056/2013
La mancata inflizione di più pugnalate non esclude la configurabilità del dolo omicida, ove sia accertato che, per le modalità operative e per lo strumento utilizzato, l'azione era idonea a causare la morte della vittima, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. (Nella fattispecie la vittima era stata ferita all'addome con un solo colpo ma tale da lasciarne presumere l'esizialità ed era stata abbandonata esanime sul luogo del fatto).
Cass. pen. n. 39157/2013
In tema di responsabilità per colpa, il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l'utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento. (Fattispecie in tema di responsabilità del produttore di un aliante, a seguito di un incidente in volo per una manovra acrobatica).
Cass. pen. n. 36400/2013
In tema di colpa generica, l'individuazione della regola cautelare non scritta va effettuata provvedendo, prima, a rappresentare l'evento nei suoi elementi essenziali e, poi, a formulare l'interrogativo se tale evento fosse prevedibile ex ante ed evitabile con il rispetto della regola in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza.
Cass. pen. n. 26966/2013
Il medico che partecipi alla visita collegiale non può essere esonerato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducano a dissentire dalla decisione presa dal direttore del reparto di dimettere il paziente. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del chirurgo per il decesso del paziente che, nonostante presentasse sindrome dolorosa, veniva prematuramente dimesso senza aver eseguito le opportune indagini diagnostiche).
Cass. pen. n. 26239/2013
In tema di colpa specifica, nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare cosiddetta "elastica" - che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti - è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello. (Fattispecie in tema di disastro aviatorio colposo in cui la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di appello, che aveva riconosciuto la responsabilità del primo pilota in relazione al rovinoso ammaraggio di un velivolo per improvviso spegnimento in volo dei motori propulsori, osservando che il predetto, ancorché avesse per tempo segnalato il guasto del misuratore di carburante, non potesse essere esonerato da colpe in presenza di una serie di omissioni - consistite nel non aver seguito le fasi del rifornimento di carburante, nel non aver operato una diminuzione di quota, nell'aver posizionato male le eliche durante l'ammaraggio e nell'aver avvertito tardivamente i passeggeri - senza le quali sarebbe stato possibile evitare il disastro e la conseguente morte di sedici persone a bordo dell'apparecchio).
Cass. pen. n. 16237/2013
In tema di colpa medica, e con riferimento alla irrilevanza penale della colpa lieve quando risultino osservate le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 1, del D.L. n. 158/2012, conv. con modif. in legge n. 189/2012, deve ritenersi che, consistendo detta osservanza essenzialmente nel corretto inquadramento del caso nelle sue linee generali, ad essa possano accompagnarsi errori quali un non corretto adeguamento delle direttive di massima allo specifico contesto o anche il mancato riconoscimento della necessità di disattenderle per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d’insieme; eventualità, queste, che potranno dar luogo alla possibile configurabilità di una colpa, in particolare sotto il profilo dell’imperizia, la quale, a seconda dei casi ed alla stregua dei comuni canoni valutativi, quali già elaborati, nella materia in questione, dalla giurisprudenza di legittimità, potrà essere ritenuta lieve o grave, con esclusione, quindi, nella prima di tali ipotesi, della responsabilità penale.
Cass. pen. n. 42973/2012
Ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (ma non come certa) l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire "costi quel che costi", mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto. (Fattispecie in tema di sinistro stradale in cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario del conducente di un furgone, da lui rubato che, per sottrarsi all'arresto, superava a velocità molto elevata alcuni semafori rossi e travolgeva un'auto provocando la morte di un passeggero).
Cass. pen. n. 35922/2012
In tema di responsabilità medica, le linee guida - provenienti da fonti autorevoli, conformi alle regole della miglior scienza medica e non ispirate ad esclusiva logica di economicità - possono svolgere un ruolo importante quale atto di indirizzo per il medico; esse, tuttavia, avuto riguardo all'esercizio dell'attività medica che sfugge a regole rigorose e predeterminate, non possono assurgere al rango di fonti di regole cautelari codificate, rientranti nel paradigma dell'art. 43 cod. pen. (leggi, regolamenti, ordini o discipline), non essendo né tassative né vincolanti e, comunque, non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la migliore soluzione per il paziente. D'altro canto, le linee guida, pur rappresentando un utile parametro nell'accertamento dei profili di colpa riconducibili alla condotta del medico, non eliminano la discrezionalità giudiziale insita nel giudizio di colpa; il giudice resta, infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigano una condotta diversa da quella prescritta dalle stesse linee guida. Pertanto, qualora il medico non rispetti le linee guida il giudice deve accertare, anche con l'ausilio di consulenza preordinata a verificare eventuali peculiarità del caso concreto, se tale inosservanza sia stata determinante nella causazione dell'evento lesivo o se questo, avuto riguardo alla complessiva condizione del paziente, fosse, comunque, inevitabile e, pertanto, ascrivibile al caso fortuito.
Cass. pen. n. 14342/2012
Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva configurato un tentativo di lesioni, pur ravvisando l'elemento psicologico nella sola finalità dell'imputato di intimidire la parte offesa, con accettazione del rischio di ferirla).
Cass. pen. n. 5096/2012
Se, in genere, per l'integrazione del dolo è necessario che la rappresentazione e la volizione abbiano ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica (e cioè condotta, evento e causalità materiale) e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta medesima in particolare nei reati a forma libera (quale è, ad esempio, l'omicidio volontario), l'imputazione a titolo di dolo postula che la volontà dell'ultimo atto sia effettiva.
Cass. pen. n. 4391/2012
In tema di colpa professionale del medico, il principio civilistico di cui all'art. 2236 c.c. che assegna rilevanza soltanto alla colpa grave può trovare applicazione in ambito penalistico come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà ovvero qualora si versi in una situazione di emergenza, in quanto la colpa del terapeuta deve essere parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell'intervento richiesto ed al contesto in cui esso si è svolto. Ne consegue che non sussistono i presupposti per parametrare l'imputazione soggettiva al canone della colpa grave ove si tratti di casi non difficili e fronteggiabili con interventi conformi agli standard. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la sussistenza della responsabilità, ex art. 589 c.p. del direttore sanitario di una casa di cura - nei confronti di un degente affetto da schizofrenia caduto da una finestra - il quale, nonostante la condizione del paziente fosse macroscopicamente peggiorata e gli fosse nota la necessità di nuove iniziative terapeutiche ed assistenziali, si astenne dal porre in essere le relative iniziative, di cui, peraltro, egli stesso aveva dato conto nel corso di un 'briefing').
Cass. pen. n. 3222/2012
In tema di responsabilità del medico per intervento chirurgico effettuato da collaboratore privo della prescritta abilitazione ed in difetto di valido consenso informato, ai fini della individuazione degli elementi costitutivi del dolo indiretto assume rilievo sintomatico l'esito infausto, la lunghezza del trattamento, la dissimulazione della qualifica professionale con conseguente svolgimento di attività abusiva, la delicatezza e la invasività degli interventi praticati sul paziente nonché il difetto di un valido consenso informato da parte di quest'ultimo. (Fattispecie relativa alla responsabilità per lesioni dolose del medico responsabile di uno studio dentistico che aveva affidato il paziente a proprio collaboratore privo della necessaria abilitazione ed in difetto di valido consenso informato dello stesso paziente - non essendo provata la volontà di cagionare la malattia ed i postumi invalidanti poi verificatisi; la S.C. ha sottolineato che il dolo concerneva - non già l'attività del medico - ma quella abusiva del collaboratore, che non era medico e che, pertanto, elevava il rischio di complicazioni con potenziali e forse probabili effetti lesivi che il medico non poteva non rappresentarsi, nonché il fatto che l'aver taciuto al paziente che il collaboratore non era un medico può rappresentare un indizio della consapevolezza in capo all'agente che il paziente avrebbe potuto negare il proprio consenso ed essere indice dell'accettazione degli effetti lesivi dell'attività abusiva pur di conseguirne gli elevati vantaggi economici).
Cass. pen. n. 30472/2011
Il dolo eventuale presuppone che l'agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un evento non direttamente voluto, ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell'evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi; diversamente, la colpa con previsione (o cosciente) sussiste quando l'agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi.
Cass. pen. n. 16465/2011
In tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. (Fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile di reintegrazione nel possesso).
Cass. pen. n. 10411/2011
In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza della propria condotta, avrebbe agito anche se avesse avuto certezza del suo verificarsi, accettandone la realizzazione a seguito della consapevole subordinazione di un determinato bene ad un altro; si versa invece nella colpa con previsione allorquando la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente dall'agire. (In applicazione di tale principio la Corte ha censurato la qualificazione come colposa della condotta del conducente di un grosso furgone, da lui rubato, che, per sottrarsi all'arresto, dopo aver superato ad elevata velocità una serie di semafori rossi, aveva travolto un'autovettura provocando la morte di uno dei passeggeri e il ferimento degli altri).
Cass. pen. n. 8254/2011
Nell'esercizio dell'attività medico-chirurgica, non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura o da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive non pertinenti rispetto al predetto compito che gli è affidato dalla legge. (Fattispecie nella quale i contenuti delle linee guida, cui l'imputato asseriva di essersi conformato, erano ignoti, non essendo stato acquisito alcun atto che le riproducesse).
Cass. pen. n. 2568/2011
Le norme di comportamento dettate dall'art. 143 Nuovo cod. strada sono volte inequivocabilmente a contrastare situazioni di pericolo conseguenti all'eventualità che altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza, sicché l'inosservanza dell'obbligo di «circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera» si caratterizza come condotta specificamente colposa, atta a contribuire alla produzione dell'evento, qualunque sia la causa di invasione della mezzeria da parte di altro veicolo e quindi anche se si tratti di causa pur essa colposa.
Cass. pen. n. 43786/2010
In tema di delitti colposi contro la persona per violazione della normativa antinfortunistica (nella specie, omicidio colposo, conseguente all'insorgere di un mesotelioma pleurico, in danno di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa - esplicata in ambito ferroviario - all'amianto, sostanza oggettivamente nociva), si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l'attuazione delle cautele possibili all'epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia. (La Corte ha evidenziato che la pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale - con riferimento al settore ferroviario - almeno agli anni sessanta, e che nella specie gli imputati avrebbero potuto acquisire tali conoscenze sia direttamente, sia tramite i soggetti eventualmente delegati in materia di igiene e sicurezza).
Cass. pen. n. 27196/2010
Il dolo del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. n. 646 del 1982 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei sottoposti a misura di prevenzione) implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va desunto da indici sintomatici, legati (a) alle vicende di acquisizione del bene di volta in volta in questione (nella specie, si trattava di beni fittiziamente intestati alla moglie, separata legalmente, ma convivente "more uxorio" con l'imputato, condannato per reati di mafia, il quale aveva assunto in prima persona gli oneri economici per l'acquisto dei predetti beni); (b) al valore dello stesso (che, nella specie, era risultato sproporzionato rispetto al reddito della donna).
Cass. pen. n. 23810/2010
Il dolo d'impeto (anche se relativo ad uno soltanto dei reati concorrenti) è incompatibile con la continuazione, perché esclude la volizione preventiva e preordinata dell'insieme dei reati.
Cass. pen. n. 16761/2010
In tema di reati colposi, l'addebito soggettivo dell'evento richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato. (Fattispecie in cui imponenti colate di fango, dovute ad intensissime precipitazioni di pioggia, provocarono nel comune di Sarno 137 morti nella popolazione investita dal disastro naturale).
Nel caso di eventi o calamità naturali che si sviluppino progressivamente, il giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso - necessario perché possa ritenersi integrato l'elemento soggettivo del reato sia nel caso di colpa generica che in quello di colpa specifica - va compiuto non solo tenendo conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, ma valutando, anche sulla base di leggi scientifiche, la possibilità che questi eventi si presentino in futuro con dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche. In mancanza di leggi scientifiche che consentano di conoscere preventivamente lo sviluppo di eventi naturali calamitosi, l'accertamento della prevedibilità dell'evento va compiuto in relazione alla verifica della concreta possibilità che un evento dannoso possa verificarsi e non secondo criteri di elevata credibilità razionale (che riguardano esclusivamente l'accertamento della causalità). (Fattispecie in tema di responsabilità di un Sindaco per omicidio colposo plurimo, verificatosi a causa di un disastro naturale in zona qualificata dalla protezione civile ad "alto rischio" di frane e valanghe).
Cass. pen. n. 11222/2010
La cosiddetta colpa cosciente (aggravata dalla previsione dell'evento) consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione e prospettazione che esso non si verificherà, e si differenzia pertanto dal dolo eventuale che si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione dell'evento non direttamente voluto seppure rappresentato, e non soltanto dalla situazione di pericolo posta in essere, con la conseguenza di una condotta tenuta anche a costo di determinazione di quell'evento. (Fattispecie in tema di sinistro stradale).
Cass. pen. n. 6334/2010
L'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria circa la variazione patrimoniale da parte di persona sottoposta alla misura di prevenzione) richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere nella fattispecie la sussistenza di un dolo "in re ipsa" desunto dalla mera condotta omissiva.
Cass. pen. n. 35659/2009
Va esclusa la colpa del medico del pronto soccorso che, a seguito di un errore diagnostico, dimette il paziente che necessitava di essere ricoverato e di essere sottoposto ad un urgente intervento chirurgico ed il quale, a causa di tale omissione, sia successivamente deceduto, quando la singolarità e non risolutività del sintomo riscontrato non consentiva di sospettare univocamente di una patologia che avrebbe dovuto imporre il ricovero o ulteriori accertamenti diagnostici. (Fattispecie relativa a morte - per aneurisma disseccante dell'aorta - di un paziente, che si era presentato al pronto soccorso, riferendo un "dolore diffuso al torace", e che era stato dimesso con la diagnosi di "algie toraciche").
Cass. pen. n. 26677/2009
In materia di responsabilità da circolazione veicolare, l'osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità per colpa dell'utente della strada, nel caso di infortunio subito da terzo, qualora tali norme non siano esaustive delle regole precauzionali adottabili. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la penale responsabilità del guidatore per la morte di un bambino, investito mentre improvvisamente attraversava la carreggiata, nonostante al momento dell'incidente stesse procedendo regolarmente a velocità imposta dallo stato dei luoghi).
Cass. pen. n. 21513/2009
In tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" in capo all'agente dell'evento dannoso concretamente realizzatosi. (Fattispecie nella quale si contestava all'imputato, titolare di un bar, di avere negligentemente ed imprudentemente introdotto all'interno dell'esercizio commerciale una bottiglia di acqua minerale, contenente in realtà un detersivo corrosivo incolore ed inodore simile all'acqua, servito, per l'errore di una delle commesse - che aveva riposto la bottiglia non tra i detersivi, come raccomandatole dall'imputato, ma tra le bottiglie di acqua minerale -, ad alcuni clienti, cagionando loro lesioni).
Cass. pen. n. 15869/2009
In caso di conflitto tra doveri collocabili in un definito ordine gerarchico tra loro, l'adempimento di quello più importante esclude l'addebitabilità a titolo di colpa delle conseguenze connesse alla violazione del dovere cautelare soccombente. (Nella fattispecie i giudici di legittimità hanno considerato corretta la scelta operata da alcuni agenti della polizia stradale che, disattendendo l'ordine impartito dalla centrale operativa di posizionarsi all'ingresso di una galleria per segnalare il pericolo derivante da una forte grandinata, si erano recati all'uscita della medesima galleria per soccorrere i feriti di un incidente stradale e ai quali, per tale motivo, era stata invece addebitata per colpa la morte di un automobilista avvenuta per la concretizzazione del rischio che avevano omesso di segnalare).
Cass. pen. n. 4675/2009
Sussiste l'elemento soggettivo della colpa se, valutata la condotta in concreto con riferimento alla posizione di garanzia assunta dall'agente, risulta che questi si sia rappresentato come conseguenza certa, o anche solo probabile, della sua azione od omissione proprio l'evento in concreto verificatasi, pur prescindendo dalle concrete modalità di verificazione.
Cass. pen. n. 46412/2008
In tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. (Fattispecie nella quale una diagnosi errata e superficiale, formulata senza disporre ed eseguire tempestivamente accertamenti assolutamente necessari, era risultata esiziale).
Cass. pen. n. 39882/2008
La responsabilità penale per colpa postula, oltre alla sussistenza di una condotta violatrice di regole cautelari, anche la prevedibilità "ex ante" dell'evento, in quanto riconducibile al novero di quelli che le stesse regole cautelari mirano a prevenire. (In applicazione del principio, la S. C. ha annullato senza rinvio, per difetto del requisito della prevedibilità, la sentenza che aveva ritenuto responsabili di omicidio colposo il capo cantiere ed il direttore tecnico dell'impresa che, nell'ambito di lavori di costruzione di un'autostrada, aveva realizzato un pozzetto munito di grata fissata ad un cordolo di cemento che, per la sua scarsa consistenza, aveva ceduto, formando una buca nella quale era rimasta intrappolata la P.O. che, affetta da demenza senile, non era riuscita a liberarsi - come agevolmente possibile -, ed era deceduta a causa del sopraggiungere di un'emorragia intracranica).
Cass. pen. n. 34765/2008
La posizione di garanzia assunta dal proprietario di un cane gli impone l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo.
Cass. pen. n. 32424/2008
In tema di colpa professionale, il medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute nell'osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve verificarne i risultati. (La Corte ha precisato che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione).
Cass. pen. n. 25648/2008
In tema di delitti colposi, l'essenza della condotta colposa va ravvisata nell'oggettivo contrasto tra la condotta concretamente tenuta dal soggetto agente e quella prescritta dall'ordinamento, sempre che risulti la prevedibilità dell'evento, ovvero la possibilità di riconoscere il pericolo che ad una data condotta potesse conseguire la realizzazione di un fatto ; per ascrivere a titolo di colpa l'evento cagionato al soggetto attivo è, inoltre, necessario accertare l'evitabilità dell'evento, ovvero che il prescritto comportamento alternativo corretto fosse in concreto idoneo ad evitare l'evento dannoso. (Fattispecie nella quale un operaio aveva riportato lesioni mentre rimuoveva un martinetto, mansione non particolarmente complessa, ma diversa da quella per la quale era stato assunto, ed eseguita senza aver ricevuto istruzioni per l'uso dell'attrezzo ).
Cass. pen. n. 13942/2008
Non versa in colpa colui che cagiona delle lesioni personali per la propria imperizia, quando, pur privo delle necessarie competenze e capacità, si assume in condizioni di urgenza indifferibile un compito riservato a soggetto qualificato, atteso che in tal caso l'agente non era tenuto a prevedere le possibili conseguenze della sua condotta. (Fattispecie in cui una ostetrica, cui è vietato procedere a parti non fisiologici, in presenza di una dilatazione oramai completa e non riuscendo ad ottenere l'intervento del medico, pur dalla stessa inutilmente sollecitato, aveva autonomamente proceduto a manovre di competenza del ginecologo dalla cui errata esecuzione era conseguita al neonato una lesione permanente).
Cass. pen. n. 10857/2008
L'esercente di un servizio ferroviario è responsabile della sicurezza del servizio stesso ed assume pertanto una posizione di garanzia non solo nei confronti del personale dipendente e dei viaggiatori, ma anche nei riguardi di terze persone che vengano in contatto con la ferrovia ogni qual volta il suo esercizio determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato all'attività, venendo dunque chiamato a rispondere per colpa della mancata adozione delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi dell'incolumità anche di queste persone. (Fattispecie avente ad oggetto la mancata predisposizione degli obbligatori dispositivi acustici e luminosi in prossimità di un passaggio a livello con barriere, posizionato dopo una curva, in relazione alle lesioni riportate dal conducente di un ciclomotore, il quale non avvertito del fatto che la sbarra si stava chiudendo, era stato colpito dalla stessa).
Cass. pen. n. 5117/2008
In tema di colpa, la prevedibilità dell'evento può riconnettersi anche solo alla possibilità che lo stesso si verifichi, purché tale possibilità riveli in maniera comunque concreta le potenzialità dannose della condotta dell'agente. In tal senso, quando si verte in materia di tutela della vita e della salute dei consociati, il rischio che l'agente deve rappresentarsi può ritenersi concreto anche solo laddove la mancata adozione di cautele preventive possa indurre un dubbio non meramente congetturale sulla possibile produzione di conseguenze dannose. (Fattispecie in tema di responsabilità del datore di lavoro per la mancata predisposizione di misure preventive, ulteriori rispetto a quelle imposte dalle norme preventive vigenti all'epoca, idonee ad evitare la pur prevedibile contrazione da parte dei lavoratori di gravi malattie connesse all'esposizione nell'ambiente di lavoro con polveri di amianto).
Cass. pen. n. 39619/2007
In tema di colpa omissiva, l'obbligo giuridico di attivarsi gravante sull'agente può originare anche dall'esercizio di un'attività pericolosa, dovendosi intendere per tali non solo quelle così identificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì ogni attività che per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno.
In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assumono il gestore e il responsabile della sicurezza di un impianto sciistico non origina dalla presunta intrinseca pericolosità dell'attività svolta, atteso che pericolosa è in realtà la pratica sportiva dello sci, bensì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l'impianto e le piste dallo stesso servite. (Fattispecie relativa alla responsabilità per colpa in merito alle lesioni riportate da uno sciatore e causate dall'omessa delimitazione della pista in un punto ritenuto pericoloso).
Cass. pen. n. 37606/2007
In tema di colpa specifica, nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare c.d. «elastica» - che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti - è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello. (Fattispecie in tema di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, in cui l'imputato, che viaggiava a velocità superiore a quella imposta, ha investito un veicolo che aveva effettuato una improvvisa svolta a sinistra attraversando repentinamente la carreggiata: la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna al risarcimento del danno - essendosi nel frattempo il reato prescritto - ritenendone carente la motivazione che non aveva chiarito se la condotta di guida della vittima fosse prevedibile e se le conseguenze determinatesi nel corso dell'incidente fossero prevedibili ed evitabili).
Cass. pen. n. 32586/2007
In tema di bancarotta semplice, la colpa dell'imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale culpa in eligendo anche quello di controllarne l'operato.
Cass. pen. n. 29232/2007
Per la configurabilità della colpa non è necessario che l'agente abbia consapevolezza della situazione di pericolo da cui scaturisce il dovere di applicare una determinata regola cautelare, bensì è sufficiente che tale pericolo risulti in concreto riconoscibile e non imprevedibili le conseguenze di una condotta che lo ignori. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da incidente stradale, concernente la mancata adozione di regole cautelari più severe di quelle ordinarie in occasione del transito su di una strada di montagna accidentata e senza guard rail le cui pessime condizioni di manutenzione avrebbero potuto consentire all'agente di prevedere la presenza di detriti e terriccio sulla carreggiata, ancorché egli non fosse stato preventivamente a conoscenza della circostanza).
Cass. pen. n. 21594/2007
In tema di colpa professionale, risponde del reato commesso dal medico specializzando, materiale esecutore dell'intervento chirurgico, anche il primario, cui lo specializzando è affidato, il quale, allontanandosi durante l'operazione, viene meno all'obbligo di diretta partecipazione agli atti medici posti in essere dal sanitario affidatogli.
Cass. pen. n. 4675/2007
In tema di delitti colposi, ai fini dell'elemento soggettivo, per potere formalizzare l'addebito colposo, non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustificata dal mero versari in re illecita. Ne consegue che occorre verificare la cosiddetta «concretizzazione del rischio» (“realizzazione del rischio”), che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell'evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l'evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell'agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire.
In tema di delitti colposi, la prevedibilità dell'evento dannoso va accertata con criteri ex ante e va valutata dal punto di vista dell'agente (non di quello che ha concretamente agito, ma dell'agente modello) per verificare se era prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quell'evento; il criterio della concretizzazione del rischio, invece, è una valutazione ex post che consente di avere conferma, o meno, che quel tipo di evento effettivamente verificatosi rientrasse tra quelli che la regola cautelare mirava a prevenire, tenendo conto che esistono regole cautelari per così dire «aperte» nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, ed altre c.d. «rigide» che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento.
In tema di delitti colposi, nel giudizio di «prevedibilità» richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta e congruamente motivata la sentenza di merito la quale - attraverso insindacabili valutazioni di fatto - ha affermato che, poiché il cvm e il pvc erano da ritenersi sostanze di cui era già conosciuta l'idoneità a provocare gravi patologie, dovevano ritenersi ex ante prevedibili gravi danni alla salute dei lavoratori esposti a tali sostanze, sì da potersene fare discendere - anche se fossero mancate regole cautelari di origine normativa, nella fattispecie invece esistenti, artt. 20 e 21 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, che impongono al datore di lavoro, nel caso di ambienti di lavoro in cui siano presenti prodotti nocivi o polveri, di impedirne o «ridurne per quanto possibile» lo sviluppo e la diffusione - l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le cautele necessarie per preservare i lavoratori dal rischio per la salute).
In tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, occorre accertare, con valutazione ex ante la prevedibilità dell'evento, giacché non può essere addebitato all'agente modello (l'homo ejusdem professionis et condicionis) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva. Quanto all'apprezzamento del parametro della prevedibilità, con specifico riguardo alla individuazione del momento cui occorre fare riferimento per poter pretendere che l'agente riconoscesse i rischi della sua attività e i potenziali sviluppi lesivi, è da ritenere che l'agente abbia in proposito un obbligo di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non ancora patrimonio comune ed anche se non applicate nel circolo di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma.
Cass. pen. n. 21473/2006
L'ordinamento penale distingue tra i vari gradi di colpa soltanto ai fini della misura della pena e l'art. 43 c.p. non ammette restrizioni nell'accertamento dell'elemento psicologico, sicché la valutazione giudiziaria della colpa professionale, a differenza del giudizio civile in tema di risarcimento del danno, non è limitata all'ipotesi di colpa grave.
Cass. pen. n. 39791/2005
Il dolo d'impeto, che connota la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno, non esclude la lucidità, ma non richiede neppure una immediatezza assoluta della risposta allo stimolo, essendo diversi, in ogni soggetto, i tempi di reazione. (Fattispecie relativa ad un caso di tentato omicidio pluriaggravato, in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici d'appello che non avevano ravvisato alcuna incompatibilità tra il dolo d'impeto e la lucidità e la freddezza mostrate dall'imputato il quale, a fronte del rifiuto reiteratamente opposto da una prostituta alle plurime richieste di concessione di uno sconto per il pagamento della prestazione sessuale, esplodeva contro la stessa un colpo d'arma da fuoco in direzione del collo della vittima, la scaricava dall'autovettura e si dava alla fuga al fine di non essere identificato).
Cass. pen. n. 28617/2005
La valutazione della colpa professionale in sede penale non è limitata all'ipotesi di colpa grave, posto che, a differenza di ciò che avviene nel processo civile in ragione dell'art. 2236 c.c. ai fini del risarcimento del danno, l'accertamento dell'elemento psicologico ai sensi dell'art. 43 c.p. non ammette restrizioni.
Cass. pen. n. 22579/2005
La circostanza dello «scioglimento dell'equipe operatoria» che abbia a verificarsi quando ancora l'intervento deve essere completato da adempimenti di particolare semplicità, esclude l'elemento della colpa per negligenza in capo al medico che ha abbandonato anticipatamente l'equipe, sempre che non si tratti di intervento operatorio ad alto rischio e l'allontanamento sia giustificato da pressanti ed urgenti necessità professionali.
Cass. pen. n. 24036/2004
In tema di colpa professionale, nel caso di equipes chirurgiche e, più in generale, in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medicochirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.
Cass. pen. n. 37473/2003
La colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l'inosservanza di regole di condotta, le leges che, hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell'aumento del rischio. La prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l'evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima l'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza della colpa grave di un ginecologo che, nell'alternativa, aveva scelto la manovra di «disancoramento» del feto meno corretta e più rischiosa per far nascere il neonato, con conseguenti lesioni gravi di quest'ultimo).
Cass. pen. n. 37001/2003
Il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integrità psico-fisica. Egli, pertanto, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, e non già quando l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni.
Cass. pen. n. 25962/2003
In materia di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve ritenersi che la presenza di veicoli fermi sulla corsia di sorpasso di un'autostrada costituisce un evento del tutto imprevedibile, che si pone in contrasto, oltre che con le norme anzidette, anche con quelle della convivenza civile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato escluso, nonostante che si trattasse di fatto avvenuto in ora diurna, in tratto rettilineo ed in condizioni di ottima visibilità, il concorso di colpa del conducente di un autoveicolo il quale aveva tamponato, riportando lesioni di esito mortale, l'autoveicolo dell'imputato, fermo sulla corsia di sorpasso a seguito di precedente collisione con altra autovettura, da cui erano derivati solo danni alle cose).
Cass. pen. n. 22338/2003
Quando l'attività svolta è giuridicamente autorizzata, anche se per natura rischiosa, sussiste la necessità di operare in modo da prevenire la colpa speciale caratterizzata da regole di condotta aventi per finalità la prevenzione del rischio non consentito e pertanto la violazione di precise norme di comportamento costituisce colpa punibile. (Fattispecie in cui un conduttore di aliante, non osservando la regola basilare di prudenza di controllo dello spazio circostante a trecentosessanta gradi, aveva colliso con altro aliante).
Cass. pen. n. 21443/2003
Nel configurare il reato di abuso d'ufficio come reato di evento, il legislatore del 1997 ha inteso con l'avverbio «intenzionalmente» rendere necessario che l'evento sia la conseguenza immediatamente conseguita dall'agente, escludendo in tal modo le condotte poste in essere sia con dolo eventuale che con dolo indiretto (che ricorre quando il soggetto si rappresenti la realizzazione dell'evento come altamente probabile o anche certa, pur non essendo la sua volontà orientata a tal fine). Ne consegue che non è punibile per tale titolo il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale al quale sia stato contestato di aver espletato una istruttoria favorevole in relazione ad opere per le quali non poteva essere rilasciato alcun provvedimento concessorio «al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale» agli istanti, senza peraltro indicare quale evento sarebbe stato conseguenza diretta ed immediata della sua condotta.
Cass. pen. n. 16976/2003
Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto da essa integrato sia previsto come delitto colposo. (Nella specie è stata censurata la sentenza di merito la quale aveva ritenuto configurabile l'omicidio volontario in capo a soggetti che, nel dichiarato intento di dare una «lezione» alla vittima della loro aggressione, le avevano provocato lesioni gravi e che, subito dopo, nell'erronea convinzione del già avvenuto e non voluto decesso, allo scopo di occultare il presunto cadavere, ne avevano dato alle fiamme il corpo, così cagionandone la morte)
Cass. pen. n. 11445/2003
In tema di colpa specifica, l'inosservanza della prescrizione legittimamente imposta dalla pubblica amministrazione costituisce, di per sé, l'essenza della colpa, non essendo consentito al destinatario dell'ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello della P.A., adottando condotte diverse. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'esclusione della colpa dei responsabili di una pista da sci i quali non si erano attenuti alla prescrizione della apposita Commissione tecnica provinciale che aveva condizionato l'agibilità della pista alla realizzazione di una barriera dai 12 ai 14 metri dinanzi ad un ponte, ma ne avevano collocato una di lunghezza inferiore ai 10 metri).
Cass. pen. n. 988/2003
In tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata. (Fattispecie relativa all'esposizione di lavoratori all'inalazione di polveri di amianto, nella quale l'eventuale ignoranza dell'agente circa la possibile produzione di malattie tumorali, e soprattutto del mesotelioma pleurico, è stata giudicata irrilevante a fronte dell'omissione di cautele che sarebbero state comu