Art. 43 – Codice penale – Elemento psicologico del reato
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente ;
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti , si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 40863/2025
Il delitto di omicidio preterintenzionale ricorre, con riguardo all'elemento psicologico, anche quando gli atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli art. 581 e 582 cod. pen., dai quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale.
Cass. civ. n. 39813/2025
Il giudice di appello, nei giudizi relativi a reati colposi in cui sia devoluto il tema della responsabilità degli imputati, è chiamato a rivalutare la sussistenza di tutti gli elementi strutturali del reato, indipendentemente dal fatto che l'impugnazione abbia riguardato ciascuno di essi, sicché, pur se non investito della specifica questione con i motivi di appello, non può ritenere provata la sussistenza del nesso di causalità materiale e affrontare direttamente il profilo di colpa in concreto ascritto.
Cass. civ. n. 38238/2025
Ai fini della sussistenza del delitto di tentato omicidio è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e, quindi, il dolo intenzionale, inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione. (Fattispecie relativa ad accoltellamento, nella quale l'elemento soggettivo, nelle forme del dolo diretto, è stato desunto dall'arma utilizzata, dalla direzione e dalla reiterazione dei colpi inferti e dall'aver l'imputato chiuso la porta dell'abitazione onde impedire l'ingresso ad altri).
Cass. civ. n. 37437/2025
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Fattispecie relativa alla morte di un soggetto, lanciatosi dalla finestra della stanza nella quale si era chiuso a chiave per sfuggire all'imputato che, già mostratosi minaccioso e aggressivo, stava per sfondarne la porta d'ingresso, in relazione alla quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per non aver esaustivamente chiarito se, in considerazione delle complessive e peculiari circostanze del caso concreto, quel gesto fosse annoverabile, "ex ante", tra le conseguenze prevedibili della condotta posta in essere dall'imputato).
Cass. civ. n. 37236/2025
In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, il quale richiede la consapevolezza dell'offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento, ma non la volontà protesa alla denigrazione altrui.
Cass. civ. n. 36911/2025
Integra il delitto di omicidio colposo la condotta del proprietario di un immobile concesso in locazione che, sebbene titolare di una posizione di garanzia per la qualità rivestita, derivante dagli artt. 1575 e 1580 cod. civ., non abbia adottato il dispositivo di sicurezza previsto dalla normativa UNI EN per un cancello ad apertura elettrica, dal ribaltamento del quale, dovuto al malfunzionamento, sia conseguito un incidente mortale.
Cass. civ. n. 30387/2025
Nel delitto di omissione di soccorso, non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l'omissione sia dovuta a un errore, ancorché colposo, compiuto dall'agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita, trattandosi di errore su un elemento costitutivo del reato, ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo consapevolezza della situazione di pericolo, abbia poi errato nella scelta delle modalità di soccorso, pur poste in essere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto erronea la conclusione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del dolo, in quanto fondata sulle conseguenze dell'omissione e non, invece, sulla base di un giudizio di prognosi postuma).
Cass. civ. n. 28437/2025
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità "ex ante", formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza.
Cass. civ. n. 27694/2025
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prevedibilità in concreto è accertata dal giudice attraverso un giudizio di "prognosi postuma", diretto a verificare se, considerate le peculiari circostanze del caso concreto, l'evento verificatosi fosse annoverabile, "ex ante", tra le conseguenze prevedibili della condotta voluta).
Cass. civ. n. 27242/2025
Il delitto di illecita influenza sull'assemblea richiede il dolo specifico, sicché l'agente, oltre ad avere consapevolezza di determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati o fraudolenti, deve agire al fine di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale.
Cass. civ. n. 25729/2025
In tema di circolazione stradale, l'attività di manutenzione, di competenza dell'ente proprietario della strada o del concessionario, ex art. 14 cod. strada, comprende quella ordinaria e straordinaria degli elementi finalizzati a garantire la sicurezza, nonché la sostituzione dei medesimi, funzionale a garantire il miglioramento complessivo della struttura, onde assicurare un miglioramento prestazionale a tutela della sicurezza degli utenti. (Fattispecie relativa ai delitti di omicidio colposo plurimo aggravato e di disastro colposo, la concausa dei quali, da sola non sufficiente a cagionare l'evento, è stata individuata nel cedimento delle barriere "new jersey" a protezione della carreggiata, determinato dall'impatto di un automezzo e dovuto alla corrosione dei "tirafondi").
Cass. civ. n. 24692/2025
In tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico è necessario che l'agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.
Cass. civ. n. 10865/2025
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale.
Cass. civ. n. 30616/2024
In tema di responsabilità per colpa, il giudizio di prevedibilità postula l'individuazione della "classe di evento" di riferimento, che deve essere determinata avendo riguardo alla descrizione di quanto è avvenuto e procedendo, poi, a ricondurre l'evento verificatosi a una più ampia categoria, tenuto conto anche alla realtà morfologica, geografica e spaziale del luogo del sinistro. (Fattispecie relativa a delitto di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la responsabilità del Comandante del porto e del Capo pilota in relazione ad un incidente mortale dovuto al crollo della Torre Piloti a seguito dell'impatto di una nave in manovra all'interno di un bacino a ciò deputato, sul rilievo che era stata correttamente individuata, quale "classe di evento", quella degli urti tra navi in evoluzione nelle acque portuali e la citata Torre).
Cass. civ. n. 24254/2024
In tema di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ove il debito tributario sia compensato con un credito d'imposta acquisito mediante cessione, è necessario che, prima della sua utilizzazione in compensazione e al momento dell'utilizzazione stessa, siano verificare le condizioni, oggettive e formali, che consentono tale utilizzo, sicché l'omessa verifica non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato neanche nel caso in cui l'acquisizione del credito per cessione sia avvenuta da parte di soggetto diverso da colui che effettua la compensazione.
Cass. civ. n. 23926/2024
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto alla luce sia delle modalità dell'aggressione subita dalla vittima, quindici anni più anziana dell'agente, con struttura fisica più esile, e reiteratamente colpita con calci e pugni anche mentre era a terra, sia delle lesioni riportate, con la frattura di una costola, la lacerazione di un polmone, contusioni sparse per tutto il corpo, la fuoriuscita di sangue da un orecchio e la compressione della zona perifaringea e periesofagea conseguente ad un'azione di strozzamento).
Cass. civ. n. 16318/2024
In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale dell'agente, l'imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l'accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l'iter della condotta, fino all'ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima. (Fattispecie relativa a donna che aveva intenzionalmente versato benzina sul coniuge, poi deceduto per carbonizzazione, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la condanna per omicidio volontario che, nonostante l'obiettiva inidoneità dell'atto a cagionare da solo l'evento e l'incertezza sulle cause di innesco del fuoco, si basava sulla mera presunzione che l'intento omicidiario fosse rimasto fermo fino al prodursi dell'evento).
Cass. civ. n. 16111/2024
Ai fini della configurabilità della la bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).
Cass. civ. n. 50299/2023
Ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, il giudice, riconosciuta l'offensività "in astratto" della condotta omissiva, è tenuto a verificare gli indici della configurabilità del dolo e ad accertare, altresì, l'offensività "in concreto", dovendo verificare, in ragione della "ratio" della norma incriminatrice, se tale condotta risulti o meno inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto, escludendone la punibilità in caso di riscontrata inoffensività.
Cass. civ. n. 49667/2023
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di colpa in concreto, per l'evento mortale.
Cass. civ. n. 47900/2023
In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo vigente "ante" riforma del 2015), quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.
Cass. civ. n. 44677/2023
Sussiste il delitto di omicidio volontario, e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, nel caso in cui la condotta dell'agente riveli, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione, da parte del predetto, anche solo dell'eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui è stata esclusa la preterintenzione sul rilievo che l'imputato avesse colpito al volto la moglie con uno schiaffo e una stampella, cagionandole un poli-traumatismo da contusioni che, in un soggetto già in precarie condizioni di salute perché affetto da altre patologie, nonché in stato settico, ne aveva comportato il decesso).
Cass. civ. n. 32966/2023
In riferimento al delitto di frana colposa di cui all'art. 426 cod. pen., costituisce colpa specifica l'inosservanza delle prescrizioni, dei limiti e delle modalità realizzative legittimamente imposte dalle autorizzazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, sicché non è consentito al destinatario del provvedimento abilitativo sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello effettuato dall'organo pubblico con l'adozione di condotte diverse da quelle prescritte. (Fattispecie relativa alla violazione di regole cautelari cd. rigide, poste a salvaguardia del vincolo idrogeologico).
Cass. civ. n. 26316/2023
In tema di elemento soggettivo del reato, non sussiste incompatibilità tra dolo d'impeto e dolo eventuale, in quanto l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere e accettare il rischio della verificazione dell'evento quale conseguenza della propria azione. (Fattispecie in materia di omicidio, commesso mediante lo spruzzo di alcol denaturato all'altezza del tronco della vittima mentre questa si trovava ai fornelli).
Cass. civ. n. 16754/2023
In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all'Ente proprietario di una strada, destinata ad uso pubblico, una posizione di garanzia da cui deriva l'obbligo di vigilare affinché quell'uso si svolga senza pericolo, anche in caso di concessione di appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza stradale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del funzionario incaricato della gestione e della esecuzione del contratto di appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale per l'omicidio colposo conseguente a sinistro stradale verificatosi per la mancata predisposizione di idonea segnaletica stradale e di illuminazione in un tratto curvilineo pericoloso).
Cass. civ. n. 4564/2023
L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali).
Cass. civ. n. 3024/2023
In tema di tutela del diritto d'autore, il fine di trarne profitto, che integra il dolo specifico del delitto di cui all'art. 171-bis, comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 13 legge 18 agosto 2000, n. 248, ha una portata più ampia del "fine di lucro" richiesto dalla previgente formulazione dell'indicata norma incriminatrice e deve essere inteso come qualsiasi vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dal soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il fine di profitto nella possibilità, per la società legalmente rappresentata dall'imputato, di stare sul mercato e di continuare a beneficiare di finanziamenti pubblici in virtù della completezza di dotazione strutturale, conseguita attraverso l'abusiva detenzione e duplicazione di numerosissimi programmi informatici).
Cass. civ. n. 1959/2023
In tema di infortuni sul lavoro derivanti dall'utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme di sicurezza, la responsabilità dell'imprenditore che li abbia messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica non fa venir meno la responsabilità di chi ha venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi. (Fattispecie relativa a infortunio mortale occorso all'acquirente di un trattore nel corso di un intervento di manutenzione dei macchinari in dotazione al veicolo, bene intrinsecamente pericoloso perché messo in vendita in carenza dei prescritti requisiti di sicurezza).
Cass. civ. n. 1929/2023
In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).
Cass. civ. n. 17494/2022
In tema di reato di devastazione, per la configurabilità del dolo è necessario che l'agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca nonostante la percezione che questa si ponga come concausa efficiente dell'evento.
Cass. civ. n. 18220/2015
In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione alla condotta dell'imputato, il quale, in stato di ebbrezza, aveva viaggiato contro mano in autostrada, provocando così la collisione con altra auto e, per l'effetto, sia il ferimento del conducente sia il decesso immediato dei quattro trasportati, affinché la corte territoriale enucleasse, con maggiore precisione e valutandone analiticamente gli indicatori sintomatici, l'elemento soggettivo del reato).
Cass. civ. n. 15860/2015
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna per omicidio volontario del soggetto che aveva partecipato al sequestro della vittima e l'aveva lasciata nella totale disponibilità del coimputato, della cui determinazione ad uccidere era consapevole, pur non condividendo tale intento).
Cass. civ. n. 15711/2015
In tema di lesioni colpose, incombe al gestore di impianti sciistici l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, là dove la situazione dei luoghi renda probabile per conformazione naturale del percorso siffatta evenienza accidentale.
Cass. civ. n. 8561/2015
In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione alla condotta del conducente di autovettura che, deliberatamente, aveva effettuato una manovra di impegno della corsia di sorpasso al fine di ostruire la marcia e di impedire il sorpasso a due motociclisti i quali provenivano da tergo a velocità elevata, provocando così la collisione della sua autovettura con le motociclette, strette tra il veicolo e la barriera spartitraffico).
Cass. civ. n. 1819/2015
La responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna del giostraio per il decesso di una donna, la quale, nel tentativo di accedere alla giostra già in movimento, aveva perso l'equilibrio ed era caduta rovinosamente per terra, urtando violentemente con la parte frontale del corpo il bordo della base rotante della struttura, l'accesso alla quale non era stato adeguatamente interdetto).
Cass. civ. n. 49707/2014
In tema di colpa, la valutazione in ordine alla prevedibilità dell'evento va compiuta avendo riguardo anche alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento. (In applicazione del principio la S.C. ha censurato la sentenza di condanna dell'imputato per omicidio colposo del paziente affidatogli, non risultando adeguatamente considerata la sua qualità di semplice specializzando in neurologia come tale non equiparabile, in sè a quella del medico specializzato).
Cass. civ. n. 47289/2014
In tema di responsabilità medica, la frequenza della complicanza, che sia insorta a causa della condotta non appropriata del sanitario, incide sulla valutazione della gravità della colpa allo stesso ascrivibile.
Cass. civ. n. 43348/2014
Ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque. (Fattispecie in tema di lesioni volontarie da sinistro stradale in cui la Corte ha individuato la sussistenza di taluni indicatori del dolo eventuale, anziché della colpa cosciente, nell'essere il fatto avvenuto subito dopo una rapina, compiuta mentre l'imputato, gravato da numerosi precedenti, era in regime di semilibertà, nonché nella elevata velocità tenuta e nella inosservanza di segnalazioni semaforiche).
Cass. civ. n. 22249/2014
In tema di reati colposi, la verifica in ordine alla "prevedibilità" dell'evento impone il vaglio delle possibili conseguenze di una determinata condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente" ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta; tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado di incidere sul rischio, l'abbandono della funzione previ adeguata segnalazione al datore di lavoro. (Fattispecie in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
Cass. civ. n. 5684/2014
In tema di colpa medica, nel caso di intervento chirurgico effettuato direttamente dal primario, degli eventuali errori manuali da lui commessi nel corso dell’effettuazione non possono essere chiamati a rispondere anche coloro che vi abbiano partecipato in qualità di aiuto o di assistente, non trattandosi, nella descritta fattispecie, della condivisione di scelte terapeutiche di cui anche l’aiuto e l’assistente assumono la responsabilità, quando non provvedano a segnalare la loro ritenuta inidoneità o rischiosità (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 5467/2014
Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000), la colpevolezza del sostituto di imposta non è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio precedente, a meno che l'imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.
Cass. civ. n. 3683/2014
Il delitto di illecito trattamento dei dati personali si connota, sul piano dell'elemento soggettivo, come reato a dolo specifico, la cui struttura finalistica è incompatibile con la forma del dolo eventuale che postula l'accettazione solo in via ipotetica, seppure avverabile, del conseguimento di un risultato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse integrare l'elemento soggettivo del reato la pubblicazione di un recapito telefonico su una rivista di annunci erotici da parte di un soggetto che non conosceva il titolare delle utenze e pertanto ignorava se i messaggi erotici, ricevuti a causa dell'indebita divulgazione, gli fossero graditi ovvero costituissero per lui un danno).
Cass. civ. n. 51056/2013
La mancata inflizione di più pugnalate non esclude la configurabilità del dolo omicida, ove sia accertato che, per le modalità operative e per lo strumento utilizzato, l'azione era idonea a causare la morte della vittima, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. (Nella fattispecie la vittima era stata ferita all'addome con un solo colpo ma tale da lasciarne presumere l'esizialità ed era stata abbandonata esanime sul luogo del fatto).
Cass. civ. n. 39157/2013
In tema di responsabilità per colpa, il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l'utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento. (Fattispecie in tema di responsabilità del produttore di un aliante, a seguito di un incidente in volo per una manovra acrobatica).
Cass. civ. n. 36400/2013
In tema di colpa generica, l'individuazione della regola cautelare non scritta va effettuata provvedendo, prima, a rappresentare l'evento nei suoi elementi essenziali e, poi, a formulare l'interrogativo se tale evento fosse prevedibile ex ante ed evitabile con il rispetto della regola in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza.
Cass. civ. n. 26966/2013
Il medico che partecipi alla visita collegiale non può essere esonerato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducano a dissentire dalla decisione presa dal direttore del reparto di dimettere il paziente. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del chirurgo per il decesso del paziente che, nonostante presentasse sindrome dolorosa, veniva prematuramente dimesso senza aver eseguito le opportune indagini diagnostiche).
Cass. civ. n. 16237/2013
In tema di colpa medica, e con riferimento alla irrilevanza penale della colpa lieve quando risultino osservate le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 1, del D.L. n. 158/2012, conv. con modif. in legge n. 189/2012, deve ritenersi che, consistendo detta osservanza essenzialmente nel corretto inquadramento del caso nelle sue linee generali, ad essa possano accompagnarsi errori quali un non corretto adeguamento delle direttive di massima allo specifico contesto o anche il mancato riconoscimento della necessità di disattenderle per perseguire una diversa strategia che governi efficacemente i rischi connessi al quadro d’insieme; eventualità, queste, che potranno dar luogo alla possibile configurabilità di una colpa, in particolare sotto il profilo dell’imperizia, la quale, a seconda dei casi ed alla stregua dei comuni canoni valutativi, quali già elaborati, nella materia in questione, dalla giurisprudenza di legittimità, potrà essere ritenuta lieve o grave, con esclusione, quindi, nella prima di tali ipotesi, della responsabilità penale.
Cass. civ. n. 42973/2012
Ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile (ma non come certa) l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire "costi quel che costi", mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto. (Fattispecie in tema di sinistro stradale in cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario del conducente di un furgone, da lui rubato che, per sottrarsi all'arresto, superava a velocità molto elevata alcuni semafori rossi e travolgeva un'auto provocando la morte di un passeggero).
Cass. civ. n. 14342/2012
Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva configurato un tentativo di lesioni, pur ravvisando l'elemento psicologico nella sola finalità dell'imputato di intimidire la parte offesa, con accettazione del rischio di ferirla).
Cass. civ. n. 5096/2012
Se, in genere, per l'integrazione del dolo è necessario che la rappresentazione e la volizione abbiano ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica (e cioè condotta, evento e causalità materiale) e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta medesima in particolare nei reati a forma libera (quale è, ad esempio, l'omicidio volontario), l'imputazione a titolo di dolo postula che la volontà dell'ultimo atto sia effettiva.
Cass. civ. n. 4391/2012
In tema di colpa professionale del medico, il principio civilistico di cui all'art. 2236 c.c. che assegna rilevanza soltanto alla colpa grave può trovare applicazione in ambito penalistico come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà ovvero qualora si versi in una situazione di emergenza, in quanto la colpa del terapeuta deve essere parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell'intervento richiesto ed al contesto in cui esso si è svolto. Ne consegue che non sussistono i presupposti per parametrare l'imputazione soggettiva al canone della colpa grave ove si tratti di casi non difficili e fronteggiabili con interventi conformi agli standard. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la sussistenza della responsabilità, ex art. 589 c.p. del direttore sanitario di una casa di cura - nei confronti di un degente affetto da schizofrenia caduto da una finestra - il quale, nonostante la condizione del paziente fosse macroscopicamente peggiorata e gli fosse nota la necessità di nuove iniziative terapeutiche ed assistenziali, si astenne dal porre in essere le relative iniziative, di cui, peraltro, egli stesso aveva dato conto nel corso di un 'briefing').
Cass. civ. n. 3222/2012
In tema di responsabilità del medico per intervento chirurgico effettuato da collaboratore privo della prescritta abilitazione ed in difetto di valido consenso informato, ai fini della individuazione degli elementi costitutivi del dolo indiretto assume rilievo sintomatico l'esito infausto, la lunghezza del trattamento, la dissimulazione della qualifica professionale con conseguente svolgimento di attività abusiva, la delicatezza e la invasività degli interventi praticati sul paziente nonché il difetto di un valido consenso informato da parte di quest'ultimo. (Fattispecie relativa alla responsabilità per lesioni dolose del medico responsabile di uno studio dentistico che aveva affidato il paziente a proprio collaboratore privo della necessaria abilitazione ed in difetto di valido consenso informato dello stesso paziente - non essendo provata la volontà di cagionare la malattia ed i postumi invalidanti poi verificatisi; la S.C. ha sottolineato che il dolo concerneva - non già l'attività del medico - ma quella abusiva del collaboratore, che non era medico e che, pertanto, elevava il rischio di complicazioni con potenziali e forse probabili effetti lesivi che il medico non poteva non rappresentarsi, nonché il fatto che l'aver taciuto al paziente che il collaboratore non era un medico può rappresentare un indizio della consapevolezza in capo all'agente che il paziente avrebbe potuto negare il proprio consenso ed essere indice dell'accettazione degli effetti lesivi dell'attività abusiva pur di conseguirne gli elevati vantaggi economici).
Cass. civ. n. 30472/2011
Il dolo eventuale presuppone che l'agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un evento non direttamente voluto, ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell'evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi; diversamente, la colpa con previsione (o cosciente) sussiste quando l'agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi.
Cass. civ. n. 16465/2011
In tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. (Fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile di reintegrazione nel possesso).
Cass. civ. n. 10411/2011
In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza della propria condotta, avrebbe agito anche se avesse avuto certezza del suo verificarsi, accettandone la realizzazione a seguito della consapevole subordinazione di un determinato bene ad un altro; si versa invece nella colpa con previsione allorquando la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente dall'agire. (In applicazione di tale principio la Corte ha censurato la qualificazione come colposa della condotta del conducente di un grosso furgone, da lui rubato, che, per sottrarsi all'arresto, dopo aver superato ad elevata velocità una serie di semafori rossi, aveva travolto un'autovettura provocando la morte di uno dei passeggeri e il ferimento degli altri).
Cass. civ. n. 27196/2010
Il dolo del reato di cui agli artt. 30 e 31 L. n. 646 del 1982 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei sottoposti a misura di prevenzione) implica la consapevolezza dell'imputato di essere stato condannato per reati di mafia, e va desunto da indici sintomatici, legati (a) alle vicende di acquisizione del bene di volta in volta in questione (nella specie, si trattava di beni fittiziamente intestati alla moglie, separata legalmente, ma convivente "more uxorio" con l'imputato, condannato per reati di mafia, il quale aveva assunto in prima persona gli oneri economici per l'acquisto dei predetti beni); (b) al valore dello stesso (che, nella specie, era risultato sproporzionato rispetto al reddito della donna).
Cass. civ. n. 23810/2010
Il dolo d'impeto (anche se relativo ad uno soltanto dei reati concorrenti) è incompatibile con la continuazione, perché esclude la volizione preventiva e preordinata dell'insieme dei reati.
Cass. civ. n. 6334/2010
L'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria circa la variazione patrimoniale da parte di persona sottoposta alla misura di prevenzione) richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere nella fattispecie la sussistenza di un dolo "in re ipsa" desunto dalla mera condotta omissiva.
Cass. civ. n. 39791/2005
Il dolo d'impeto, che connota la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno, non esclude la lucidità, ma non richiede neppure una immediatezza assoluta della risposta allo stimolo, essendo diversi, in ogni soggetto, i tempi di reazione. (Fattispecie relativa ad un caso di tentato omicidio pluriaggravato, in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici d'appello che non avevano ravvisato alcuna incompatibilità tra il dolo d'impeto e la lucidità e la freddezza mostrate dall'imputato il quale, a fronte del rifiuto reiteratamente opposto da una prostituta alle plurime richieste di concessione di uno sconto per il pagamento della prestazione sessuale, esplodeva contro la stessa un colpo d'arma da fuoco in direzione del collo della vittima, la scaricava dall'autovettura e si dava alla fuga al fine di non essere identificato).
Cass. civ. n. 21443/2003
Nel configurare il reato di abuso d'ufficio come reato di evento, il legislatore del 1997 ha inteso con l'avverbio «intenzionalmente» rendere necessario che l'evento sia la conseguenza immediatamente conseguita dall'agente, escludendo in tal modo le condotte poste in essere sia con dolo eventuale che con dolo indiretto (che ricorre quando il soggetto si rappresenti la realizzazione dell'evento come altamente probabile o anche certa, pur non essendo la sua volontà orientata a tal fine). Ne consegue che non è punibile per tale titolo il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale al quale sia stato contestato di aver espletato una istruttoria favorevole in relazione ad opere per le quali non poteva essere rilasciato alcun provvedimento concessorio «al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale» agli istanti, senza peraltro indicare quale evento sarebbe stato conseguenza diretta ed immediata della sua condotta.