Art. 456 – Codice penale – Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate [64] se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato , o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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