Art. 462 – Codice penale – Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto , ovvero, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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