Art. 110 – Codice penale – Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato , ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita , salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1635/2025
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è un organo sociale, ma è un esponente rappresentativo della predetta categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta alla società, alla luce delle esigenze di tutela degli azionisti "risparmiatori" rispetto agli azionisti "imprenditori".
Cass. civ. n. 33056/2024
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cass. civ. n. 32162/2024
In tema concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall'art. 83 cod. pen. per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. "aberratio delicti" il soggetto agente è uno solo e la condotta colposamente posta in essere è diversa da quella dolosamente preordinata, l'istituto di cui all'art. 116 è connotato da una maggiore pericolosità determinata dall'azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all'attività dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.
Cass. civ. n. 27517/2024
L'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110, cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.
Cass. civ. n. 24350/2024
In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione e acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, l'ablazione, nel rispetto del canone di proporzionalità, non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
Cass. civ. n. 23866/2024
In tema di immigrazione clandestina, è configurabile la giurisdizione nazionale nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante.
Cass. civ. n. 23713/2024
In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Cass. civ. n. 21879/2024
Integra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta dell'"extraneus" che si faccia latore di messaggi dal carcere nell'interesse del sodalizio, nel caso in cui detta attività sia reiterata e non episodica, nonché riferita a messaggi aventi contenuto idoneo a porsi quale elemento condizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa, a nulla rilevando che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purché sia consapevole dell'aiuto illecito apportato con la finalità di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere.
Cass. civ. n. 21072/2024
In presenza di un illecito plurisoggettivo, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione. (Fattispecie relativa al delitto di peculato, in cui la Corte ha annullato la statuizione sulla confisca diretta, rideterminandola nei confronti dei privati ricorrenti nella misura percentuale dell'indennizzo per eventi calamitosi conseguito da ciascuno, detratta la quota trattenuta dal pubblico funzionario).
Cass. civ. n. 20823/2024
In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, si configura quando viene contestata ad una persona fisica una condotta, materiale o morale, realizzata attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, rendono possibile o agevolano la consumazione di una violazione tributaria.
Cass. civ. n. 19512/2024
In tema di transfer pricing, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altra giurisdizione, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate.
Cass. civ. n. 18832/2024
E' configurabile il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti dei ragazzi, pur avendone la possibilità, ometta di intervenire per impedirle.
Cass. civ. n. 18294/2024
Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione.
Cass. civ. n. 18276/2024
Il consenso all'esposizione o diffusione della propria immagine può anche essere tacito, purché risulti da una manifestazione di volontà sufficientemente concludente, poiché l'art. 96 della l. n. 633 del 1941 non prevede alcun vincolo di forma, mentre l'art. 110 della suddetta legge - il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento.
Cass. civ. n. 16997/2024
In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui.
Cass. civ. n. 16784/2024
Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Cass. civ. n. 15906/2024
Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.
Cass. civ. n. 14961/2024
Il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata la condotta dell'imputato in termini di concorso nel delitto di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente).
Cass. civ. n. 14954/2024
In tema di reati tributari, il rilascio, da parte di professionista abilitato, del cd. visto "leggero" di conformità della dichiarazione IVA, avvenuto in difetto dei necessari presupposti, configura contributo concorsuale, causalmente rilevante ex art. 110 cod. pen., al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, posto che tale condotta, poiché di norma precedente alla presentazione della dichiarazione, agevola o rafforza l'altrui proposito criminoso.
Cass. civ. n. 14781/2024
Il fondo per la dirigenza ex art. 26 del c.c.n.l. area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali del 23 dicembre 1999 è determinato tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte nell'organico dell'ente e deve essere utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, poiché a costoro è applicabile la disciplina normativa e contrattuale dei rapporti a tempo indeterminato compatibile con la natura a termine dell'incarico, per effetto del richiamo di cui all'art. 110 TUEL e del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine, se non giustificato da ragioni obbiettive, posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE.
Cass. civ. n. 14654/2024
Nei procedimenti con pluralità di reati plurisoggettivi, la confisca per equivalente non può eccedere il profitto corrispondente ai delitti specificamente attribuiti all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condannato per tutti i delitti accertati. (Fattispecie relativa a imputazioni per associazione per delinquere, truffa aggravata e commercio di farmaci anabolizzanti, in cui era stata disposta la confisca, nei confronti di un coimputato, per un ammontare corrispondente anche al profitto di delitti di truffa concretamente accertati, ma per i quali non era stato condannato).
Cass. civ. n. 14027/2024
L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Fattispecie relativa a prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, estesa negli effetti al coimputato di cui erano stati dichiarati inammissibili l'appello e il ricorso).
Cass. civ. n. 13314/2024
La circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima.
Cass. civ. n. 13201/2024
In tema di concorso di persone nel reato, l'azione unica posta a carico di tutti i concorrenti ricorre solo se la condotta compiuta da ciascuno rientri, anche in senso lato, nell'attuazione dell'impresa concordata, sicché la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso solo qualora il correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento da altri cagionato e, in qualsiasi modo, abbia partecipato all'azione o comunque facilitato l'esecuzione della stessa. (Conf.: n. 6229 del 1996,
Cass. civ. n. 12837/2024
Nell'ordinamento degli enti locali, gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, conferiti, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi dell'art. 110, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, sono di tipo subordinato, perché comportano l'inserimento dei soggetti incaricati, adibiti a compiti istituzionali, nell'organizzazione dell'ente, con applicazione della relativa contrattazione collettiva; trattasi di rapporti peculiari, per i quali è consentita, per espressa previsione del legislatore, deroga alla durata massima di trentasei mesi dei contratti a termine, che non si pone in contrasto con il diritto unionale, stante la temporaneità delle esigenze sottese al ricorso all'istituto e la previsione, comunque, di un limite temporale, benché correlato alla durata del mandato elettorale.
Cass. civ. n. 11411/2024
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva).
Cass. civ. n. 10649/2024
In tema di violenza sessuale di gruppo, l'attenuante del contributo di minima importanza, di cui all'art. 609-octies, comma quarto, cod. pen., può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato l'applicazione dell'attenuante nei confronti di taluni componenti di un gruppo che avevano fornito un contributo partecipativo alla sola fase preparatoria del reato, accerchiando la vittima unitamente ad altri, che l'avevano palpeggiata nelle parti intime).
Cass. civ. n. 10637/2024
In tema di diritti di privativa industriale, in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso del segno distintivo a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, assumendo rilievo contrario il disposto dell'art. 1108, commi 1 e 3, c.c.
Cass. civ. n. 6815/2024
Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo
Cass. civ. n. 4816/2024
L'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come "qualitas", ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.
Cass. civ. n. 3824/2024
In tema di archiviazione, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restituzione degli atti non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta di archiviazione, non determinandosi alcuna nullità nel caso in cui sia tardiva rispetto al termine previsto per la chiusura delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 3755/2024
In tema di delitto di rivelazione di segreti di ufficio, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "extraneus". (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, per aver arrecato un contributo rilevante al disvelamento di notizie coperte da segreto investigativo da parte di un pubblico ministero, assolto in separato giudizio per errore incolpevole sul fatto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen.).
Cass. civ. n. 3727/2024
In tema di cause di giustificazione, la scriminante dell'uso legittimo delle armi in forma putativa non può basarsi su un mero criterio soggettivo, ma richiede la sussistenza di dati fattuali concreti che, sebbene malamente rappresentati o compresi, siano suscettibili di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi nell'assoluta necessità di utilizzare l'arma o altro mezzo di coazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante in forma putativa in relazione alle lesioni cagionate, con colpi di manganello e calci, da alcuni agenti di polizia a un giornalista in occasione di scontri originati da una manifestazione di piazza, in assenza di elementi che potessero indurre a ritenere pericolosa la vittima, inerte e poi caduta al suolo, posizionatasi vicino a un gruppo di manifestanti per osservare la scena dell'arresto di uno di essi).
Cass. civ. n. 3059/2024
Il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente (nella specie, dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa a quello di concorso esterno), non ha l'obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata.
Cass. civ. n. 2853/2024
In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing, cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, impone la determinazione dei prezzi ponderati di trasferimento per operazioni similari poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall'Ocse, che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. "TNMM"), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività.
Cass. civ. n. 2425/2024
Risponde a titolo di concorso nel delitto di usura colui che, essendo consapevole delle condizioni alle quali la pattuizione dovrà essere conclusa, mette in contatto l'usuraio con l'usurato, anche su richiesta di quest'ultimo, che gli abbia rappresentato la propria necessità di un prestito.
Cass. civ. n. 2076/2024
Il concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postula che l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso.
Cass. civ. n. 753/2024
In tema di riscossione, l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.
Cass. civ. n. 544/2024
In tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione cautelare che aveva affermato la sussistenza, a carico della ricorrente, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di illecita detenzione di stupefacenti, in ragione dell'acclarata conoscenza dei luoghi domestici di occultamento delle sostanze e degli strumenti per il loro confezionamento, nonché del vano ricavato all'interno del veicolo, a bordo del quale era stata stipata altra droga).
Cass. civ. n. 51159/2023
In tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamente o colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì, essere indipendente dalla sua volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà di navigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione che trasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumento era intervenuto al momento della partenza del natante).
Cass. civ. n. 50102/2023
In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato).
Cass. civ. n. 49790/2023
Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso.
Cass. civ. n. 48560/2023
E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Cass. civ. n. 47768/2023
E' configurabile il delitto di associazione per delinquere nel caso di condotte sistematicamente tese all'arricchimento degli agenti, attuate nell'ambito di un programma illecito, temporalmente indeterminato, anche quando la vittima sia sempre un unico soggetto, laddove il progetto delittuoso perseguito, realizzato pur con comportamenti non costituenti reato, sia espressione dell'evoluzione dell'originario "modus operandi". (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto sussistente un'associazione per delinquere, e non il mero concorso di persone nel reato continuato, in presenza di un gruppo di individui, organizzato prevalentemente su base familiare, il cui programma illecito non era limitato alla spoliazione del patrimonio di un'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, unica parte offesa, ma si estendeva al procacciamento di fonti continuative e indeterminate di futuri guadagni illeciti).
Cass. civ. n. 46221/2023
L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).
Cass. civ. n. 45852/2023
Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", nel caso in cui l'azione criminosa non deriva soltanto dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente, con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato".
Cass. civ. n. 40428/2023
In tema di concorso di persone nel reato di abuso d'ufficio, la mera "raccomandazione" o "segnalazione" non ha di per sé un'efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia caratterizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato ascritto ad un capo dipartimento di Roma Capitale che, al di fuori dello svolgimento delle proprie funzioni, aveva informalmente segnalato per una posizione dirigenziale il proprio fratello all'assessore competente alla designazione).
Cass. civ. n. 34373/2023
In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).
Cass. civ. n. 33753/2023
È configurabile il delitto di favoreggiamento personale con riguardo ad un'associazione per delinquere la cui permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale. (Fattispecie di ausilio ad eludere le investigazioni in favore degli aderenti ad un'associazione finalizzata al narcotraffico).
Cass. civ. n. 32353/2023
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Cass. civ. n. 31184/2023
E' abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio di un coimputato che ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., disponga la regressione del procedimento alla fase antecedente anche per gli altri coimputati nei cui confronti non sia ravvisabile siffatta nullità.
Cass. civ. n. 28621/2023
La tassa di sbarco e imbarco delle merci e la tassa di ancoraggio hanno natura di tributi interni, la cui riscossione non integra un aiuto di Stato contrario al diritto dell'Unione europea, e sono compatibili con il divieto di dazi doganali, con il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e con il divieto di imposizioni interne discriminatorie verso i prodotti importati, applicandosi senza distinguere l'origine, nazionale od estera, delle merci che ne sono oggetto.
Cass. civ. n. 27772/2023
In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all'assemblea dell'altro coniuge comproprietario).
Cass. civ. n. 27722/2023
In tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di un avvocato che, al fine di prevenire l'adozione di provvedimenti ablatori a carico di un esponente di vertice di un'associazione mafiosa in relazione a un immobile di cui questi era proprietario di fatto, ne acquisiva la proprietà formale con un contratto di compravendita e, il giorno stesso, lo rivendeva al fratello del capomafia).
Cass. civ. n. 27123/2023
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione).
Cass. civ. n. 26525/2023
In tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la concessione dell'attenuante alla moglie, concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, sul rilievo che costei, grazie all'occultamento della droga nel reggiseno, aveva garantito al concorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere con maggiore tranquillità all'attività di spaccio programmata).
Cass. civ. n. 23947/2023
L'omessa esposizione della tabella con l'indicazione dei giochi proibiti dal Questore, prescritta dall'art. 110, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, è punita dall'art. 17 citato r.d., applicandosi, invece, la sanzione di cui al successivo art. 221, comma 2, citato r.d. nel caso in cui la tabella, debitamente affissa, non sia tenuta esposta in luogo visibile ovvero non sia correttamente vidimata ai sensi dell'art. 195 del relativo regolamento d'esecuzione.
Cass. civ. n. 22906/2023
concorso di persone nel reato continuato - Prova dell'associazione anche attraverso i reati scopo - Fattispecie. Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, nè il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio).
Cass. civ. n. 22063/2023
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, al conduttore non spettano il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell'immobile, secondo la disciplina degli artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978, qualora il locatore intenda alienare a terzi una quota del bene oggetto del rapporto di locazione. (Nella specie, con riferimento ad un immobile i cui comproprietari avevano dato in locazione allo stesso soggetto, con distinti contratti, la rispettiva quota di un terzo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che al conduttore competesse il diritto di prelazione ex art. 38 della l. n. 392 del 1978 in ordine alla quota posta in vendita da uno dei contitolari, in virtù dell'assimilabilità della fattispecie a quella che si sarebbe avuta laddove questi ultimi avessero concesso in locazione il bene mediante un unico contratto).
Cass. civ. n. 21936/2023
In tema di collusione di cui all'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è punibile la condotta dell'estraneo che abbia consentito o aderito alla proposta collusiva, configurandosi, invece, concorso punibile nel caso di istigazione, determinazione o agevolazione idonee ad incidere, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., sul perfezionamento della fattispecie.
Cass. civ. n. 21071/2023
A seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa - il quale, essendo ancora "sub judice", non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato).
Cass. civ. n. 20885/2023
Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.
Cass. civ. n. 20731/2023
In sede di ripartizione dell'attivo del fallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti all'ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la forma dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., restando altrimenti precluse, nè possono essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto.
Cass. civ. n. 17736/2023
In tema di sanzioni amministrative, la violazione del divieto, previsto dall'art. 5 della l. Lombardia n. 8 del 2013, di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza massima di cinquecento metri da centri di aggregazione giovanile e oratori si perfeziona non con la stipulazione di un nuovo contratto con un concessionario diverso da quello precedentemente scelto dal gestore degli apparecchi, ma con il collegamento dei nuovi apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Cass. civ. n. 16934/2023
LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Condominio edifici - Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Legittimazione concorrente o aggiuntiva rispetto all’amministratore e legittimazione autonoma - Rilevanza della volontà degli altri condomini - Esclusione - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, il singolo condòmino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario "pro quota" dei beni comuni, oltre ad avere legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell'amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa, è altrettanto legittimato a promuovere azioni (o a resistere ad azioni proposte da altri), senza che assuma a tal fine rilevanza la volontà degli altri condomini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, a fronte dell'azione esercitata dal singolo condòmino onde ottenere lo sgombero delle parti comuni da mobilio e la rimozione della canna fumaria realizzata sulla sommità del fabbricato, aveva escluso che costituisse l'esercizio dell'azione giudiziaria fosse subordinato alla convocazione dell'assemblea condominiale, affermata viceversa dal giudice di primo grado).
Cass. civ. n. 12620/2023
Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.
Cass. civ. n. 12128/2023
dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) - Prova del predetto adempimento - Necessità. Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.
Cass. civ. n. 12096/2023
In tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, ai sensi della l. n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia "iure haereditatis" sia "iure proprio", non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio.
Cass. civ. n. 10612/2023
In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
Cass. civ. n. 10477/2023
Rapporto tra limiti dell’uso delle cose comuni e le norme sulle distanze - Prevalenza del rispetto delle condizioni di uso individuale della cosa comune - Condizioni - Fattispecie. In tema di condominio, qualora il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue, applicabili, di regola, anche in ambito condominiale, purché la relativa osservanza sia compatibile con la particolare struttura dell'edificio condominiale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, ritenendo applicabili le norme sulle distanze a discapito dell'art. 1102 c.c., aveva ordinato la rimozione di una passerella appoggiata al muro perimetrale comune, costituente un nuovo accesso all'appartamento di un condomino, senza verificare l'esistenza di un concreto pregiudizio all'appartamento sottostante).
Cass. civ. n. 10420/2023
In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale tra società del medesimo gruppo, aventi sede in Italia, per l'individuazione del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, esulante dal normale margine di errore di valutazione anche dell'inerenza della destinazione del bene o servizio, così da giustificare l'accertamento, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ciò non determina la violazione del criterio della neutralità del tributo armonizzato, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, che è diretta ad escludere l'applicazione dell'art. 110 TUIR al "transfer pricing" interno e non a limitare la portata logico-giuridica dell'art. 9 TUIR.
Cass. civ. n. 10264/2023
In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell'immobile.)
Cass. civ. n. 8694/2023
In base al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 86 T.U.L.P.S., il possesso di una licenza di polizia per l'apertura di un bar rende superfluo l'ottenimento di un'ulteriore licenza per l'installazione di apparati di ricezione delle scommesse, ferma restando, ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., la necessità di un'apposita licenza per l'esercizio delle scommesse.
Cass. civ. n. 7615/2023
Nel caso in cui alcuni condomini contestino come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore da parte dell'assemblea, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità di merito spettate all'organo deliberativo, ma deve valutare, sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine (ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condominii di analoghe dimensioni) se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente perseguito l'interesse dei partecipanti del condominio ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica.
Cass. civ. n. 6338/2023
Il comproprietario può concedere in locazione la cosa comune nei limiti della propria quota ideale, dal momento che il potere di disporre di quest'ultima – assicurato a ciascun partecipante alla comunione dall'art. 1103 c.c. – non è limitato dalla disposizione di cui all'art 1105 c.c., la quale regola il potere di amministrazione della cosa comune nella sua interezza.
Cass. civ. n. 6223/2023
Concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato. (Fattispecie in cui l'imputato, che aveva pianificato con altri più condotte estorsive, è stato ritenuto responsabile anche dei reati di detenzione e porto dell'arma materialmente utilizzata dai correi per eseguire le programmate intimidazioni).
Cass. civ. n. 5757/2023
Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore.
Cass. civ. n. 5077/2023
In tema di tentativo incompiuto, la desistenza volontaria del singolo concorrente, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione dei compartecipi, non può esaurirsi nella cessazione della azione criminosa individuale, ma deve instaurare un processo causale che determini l'interruzione volontaria della sequenza degli atti destinati a produrre l'evento antigiuridico. (Fattispecie relativa a reato di abuso di ufficio in cui, in seguito a delibera comunale di affidamento senza gara dell'utilizzo di locali, è stata ravvisata l'esimente a vantaggio dei componenti dell'intera giunta con riguardo alla condotta della dirigente comunale che, prima che si addivenisse alla stipula della convenzione attuativa, decise di dare corso alla procedura di evidenza pubblica).
Cass. civ. n. 4858/2023
La partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per l'omicidio commesso, nel corso della sua esecuzione, dal complice che abbia materialmente colpito la vittima.
Cass. civ. n. 3123/2023
In tema di agevolazioni IVA per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, di talché, in caso di comunione legale tra coniugi, è rilevante che l'immobile sia destinato a residenza familiare, essendo invece irrilevante che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, a prescindere che il bene sia divenuto oggetto della comunione, ai sensi dell'art. 177 c.c., mediante acquisto separato o congiunto da parte dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la fruizione del beneficio da parte del coniuge che non aveva spostato la propria residenza, in relazione all'acquisto "pro indiviso", insieme all'altro coniuge in regime di separazione patrimoniale, del solo diritto di abitazione sull'immobile, la cui proprietà era stata contestualmente acquistata dai figli).
Cass. civ. n. 30488/2022
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.
Cass. civ. n. 17029/2022
Risponde del delitto di usura in concorso chi, in un momento successivo al perfezionamento dell'accordo usurario, avendo ricevuto l'incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento, vertendosi in tema di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata.
Cass. pen. n. 6557/2023
E' configurabile il concorso nel reato di corruzione del soggetto che, pur non ricevendo utilità dirette, sia consapevole della dazione o promessa illecita e del rapporto sinallagmatico con l'esercizio della funzione e che in tale accordo si inserisca, fornendo un contributo materiale necessario alla sua realizzazione.
Cass. pen. n. 2245/2022
In tema di concorso di persone nel reato proprio "non esclusivo", l'azione tipica può essere compiuta dal concorrente non qualificato, a condizione che l'"intraneus" conferisca il proprio contributo, sotto qualsiasi forma, materiale o morale, attiva o omissiva, alla realizzazione del reato.
Cass. pen. n. 48276/2022
E' configurabile il concorso di persone nel reato e non il favoreggiamento reale nel caso di promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri, sussistendo un accordo preventivo col quale si realizza la partecipazione psichica in tale delitto sotto forma di istigazione, posto che si genera o si rafforza la determinazione dell'esecutore materiale, sicuro così di conseguire il profitto dell'illecito.
Cass. pen. n. 11495/2022
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto.
Cass. pen. n. 35274/2022
L'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo.
Cass. pen. n. 28988/2022
In tema di corruzione, risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accordo corruttivo, abbia avuto piena e consapevole compartecipazione nel reperire, creare o mettere a disposizione del funzionario infedele il prezzo della corruzione, posto che non si tratta di un'attività meramente esecutiva della pattuizione illecita, bensì è essa stessa frazione di una delle condotte tipiche mediante le quali il reato si consuma e rappresenta il momento di massima estrinsecazione dell'offesa al bene giuridico tutelato.
Cass. pen. n. 39774/2022
Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di un appartenente alla polizia di Stato che, consapevole della caratura criminale di alcuni affiliati a una cosca, pur non essendo organicamente inserito nella struttura organizzativa di essa, compia, anche in forza di un patto corruttivo, una serie di atti diretti a favorire tali soggetti, tra cui la rivelazione di notizie riservate, trattandosi di contributi causalmente idonei alla conservazione e al rafforzamento della operatività del sodalizio criminale.
Cass. pen. n. 21475/2022
Concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il tecnico informatico che, consapevole dei propositi illeciti dell'amministratore di una società in dissesto, lo aiuti a eliminare dalle banche dati "file" contenenti documentazione contabile, così da impedire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e degli affari della fallita, nella consapevolezza di cagionare - con tale condotta - pregiudizio ai creditori sociali.
Cass. pen. n. 18020/2022
In tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso.
Cass. pen. n. 20234/2022
In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R., qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta, valutato tenendo conto della quantità di stupefacente trattato, nonché dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, assuma caratteri differenti per ciascun correo.
Cass. pen. n. 47054/2021
Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno.
Cass. pen. n. 43021/2021
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per non aver indicato specifici elementi di fatto dai quali desumere che gli imputati avessero fornito un contributo agevolativo al tentativo di estorsione relativo al c.d. "regalo ai carcerati" posto in essere da un altro soggetto).
Cass. pen. n. 40274/2021
Ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non occorrendo la conoscenza dell'identità di chi agirà, delle modalità esecutive della condotta e dell'identità della vittima, purchè vi sia la consapevolezza dell'idoneità della propria azione a mettere in pericolo una pluralità di persone e del suo collegamento ad una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di almeno un omicidio di rilevante impatto sul territorio. (Fattispecie relativa alla strage di via D'Amelio, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso per aver procurato, dopo specifica e mirata ricerca, una autovettura rubata e targhe false, nonché la strumentazione indispensabile per collegare i dispositivi destinati a provocare l'esplosione, nella consapevolezza di contribuire, sia pure nella fase preparatoria, ad un attentato dinamitardo nella pubblica via).
Cass. pen. n. 282/2021
Il reato di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno morale, nel reato a ascritto a quest'ultimo.
Cass. pen. n. 6237/2021
In tema di concorso di persone, il contributo psichico rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell'evento, in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, ed idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi.
Cass. pen. n. 43693/2021
Configura un'ipotesi di concorso morale nel reato di omicidio il cd. mandato in bianco, ossia l'ordine impartito dall'agente di uccidere persone designate in funzione dell'appartenenza ad un certo gruppo, atteso che i soggetti passivi, anche se non indicati individualmente, sono determinabili in base a caratteristiche selettive rispondenti alle finalità perseguite dall'agente stesso. (Nella specie, l'imputato, in qualità di Ministro degli Esteri di uno Stato governato da dittatura militare e membro di un organismo deputato alla repressione della lotta sovversiva contro le formazioni rivoluzionarie e gli oppositori al regime, con poteri di comando assoluto per l'attuazione del c.d. Piano Condor stipulato tra i Paesi dell'America Latina, aveva ordinato operazioni di sequestro ed omicidio di soggetti individuati in ragione della loro appartenenza a specifici gruppi di opposizione politica, garantendo l'impunità agli esecutori).
Cass. pen. n. 30233/2021
In tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è consentita una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico sul mero presupposto che, in relazione a taluni correi, il singolo episodio si iscriva in un programma criminoso di stampo associativo come reato-fine).
Cass. pen. n. 33874/2021
Risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui agli artt. 110, 416 cod. pen. nella condotta dell'imputata che aveva provveduto a "bonificare" i luoghi destinati a sede dell'associazione e favorito il ricambio nella titolarità e nell'amministrazione delle società utilizzate dal sodalizio per l'attuazione del programma criminoso).
Cass. pen. n. 31171/2021
In tema di reati concernenti le armi, la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità della moglie per il reato di detenzione abusiva di armi da parte del marito reputando non desumibile la condotta di codetenzione dalla semplice conoscenza della presenza dell'arma nell'abitazione).
Cass. pen. n. 30035/2021
In tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui.
Cass. pen. n. 46404/2019
In tema di corruzione, non risponde a titolo di concorso il soggetto che, non essendo stato parte dell'accodo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la partecipazione alla sola realizzazione di quanto pattuito nell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo, ma può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato).
Cass. pen. n. 38277/2019
Risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l'esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole.
Cass. pen. n. 28794/2019
Risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico (nella specie, ricettazione) anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l'esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole.
Cass. pen. n. 29641/2019
In tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato.
Cass. pen. n. 219/2019
Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'"extraneus" per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'"intraneus" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità. (Fattispecie in tema di rivelazione di segreti di ufficio, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione di conferma della condanna dell'"extraneus" sebbene l'"intraneus" fosse stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto).
Cass. pen. n. 36509/2018
La decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel procedimento Contrada contro Italia non può essere estesa a casi diversi da quello che ne forma direttamente oggetto, in relazione al quale soltanto vigono gli obblighi di conformazione imposti dall'art. 46 CEDU, in quanto l'assunto per il quale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituirebbe reato di "creazione giurisprudenziale" non corrisponde alla realtà dell'ordinamento penale nazionale che si ispira al modello della legalità formale. (In motivazione la Corte ha affermato che le Sezioni unite penali, nelle decisioni che affermano la configurabilità del reato in parola, osservano i principi di legalità e tassatività delle fattispecie incriminatrici e delle relative sanzioni, fondandosi sulla combinazione tra la norma incriminatrice speciale e l'art. 110 cod. pen.).
Cass. pen. n. 20756/2018
La circostanza aggravante del nesso teleologico può comunicarsi al concorrente nel reato ex art. 110 cod. pen. qualora i motivi a delinquere dell'autore della condotta rientrino nella rappresentazione e volizione - anche sotto il profilo del dolo eventuale - del concorrente medesimo. (In motivazione, la Corte ha specificato che detta aggravante è invece incompatibile con il cd. concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.).
Cass. pen. n. 36730/2018
In tema di concorso di persone nel reato, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autoria mediata di cui all'art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del geometra che aveva redatto i disegni di un progetto di ristrutturazione edilizia, presentando scientemente una DIA anziché di domanda di concessione edilizia, concorrendo così alla realizzazione di un abuso edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, per quanto l'art. 29 dello stesso d.P.R. preveda come autori del reato soltanto il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori).
Cass. pen. n. 48590/2017
Configura un'ipotesi di concorso morale nel reato di omicidio il cd. "mandato in bianco", ossia l'ordine impartito dall'agente di uccidere persone designate in funzione dell'appartenenza ad un certo gruppo, atteso che i soggetti passivi, anche se non indicati individualmente, sono determinabili in base a caratteristiche selettive rispondenti alle finalità perseguite dall'agente stesso. (Fattispecie relativa a soggetto di vertice di un clan camorristico, che aveva ordinato l'uccisione di appartenenti ad un gruppo di trafficanti di droga di origine africana, operanti in una zona delimitata e in concorrenza con il clan).
Cass. pen. n. 36739/2017
Affinché si possa configurare il concorso morale nel reato occorre che vi sia prova di un comportamento esteriore qualificabile come contributo alla commissione del reato, nel senso che esso abbia fatto sorgere il proposito criminoso altrui o che lo abbia rafforzato, ovvero ancora che abbia agevolato l'azione illecita, materialmente posta in essere da altri.
Cass. pen. n. 16449/2017
In tema di abuso di ufficio, l'estraneo al pubblico ufficio o al pubblico servizio può concorrere nel reato solo quando vi sia compartecipazione nell'attività criminosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. (Fattispecie in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, ingegnere che aveva stipulato con il Comune un contratto di consulenza per sopperire alla scopertura del posto di tecnico comunale, fondato sulla sua estraneità all'organigramma del Comune).
Cass. pen. n. 48029/2016
Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato.
Cass. pen. n. 38492/2016
In tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o il regime patrimoniale dei coniugi
Cass. pen. n. 34667/2016
Il delitto previsto dall'art.12 "quinquies" della legge n.356 del 1992 richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di assoluzione dell'intestatario fittizio dei beni, ritenendo insufficiente la prova della sua consapevolezza circa l'appartenenza del titolare effettivo ad un sodalizio criminoso e della conseguente finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale).
Cass. pen. n. 28251/2016
In tema trasporto di sostanze stupefacenti occultate in ovuli ingeriti da parte di più soggetti, sono elementi sufficienti a configurare il concorso di persone nel reato, in relazione all'intera quantità di stupefacente, le circostanze che: i soggetti siano stati sorpresi insieme; il tipo e la modalità di confezionamento dello stupefacente consenta di stabilire che lo stesso appartenga ad una medesima "partita"; il viaggio finalizzato all'acquisto e/o il successivo ritorno siano stati effettuati insieme.
Cass. pen. n. 25846/2016
Ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio. (Nella fattispecie, relativa a strage mafiosa, la S.C. ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso, per aver svolto il ruolo di autista del caposcosca, organizzatore della strage, per averlo accompagnato in due sopralluoghi sul posto del delitto e per avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che stava preparandosi un attentato eclatante).
Cass. pen. n. 8276/2016
Concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso. (Nella specie, l'imputato, quale consulente incaricato della tenuta della contabilità di varie società fallite, aveva consapevolmente partecipato alla realizzazione di numerose manipolazioni delle scritture contabili al fine di occultare la distrazione di ingenti somme di denaro).
Cass. pen. n. 36941/2015
In tema di concorso di persone nel reato, il principio della pari responsabilità dei concorrenti previsto dall'art. 110 cod. pen. non esonera dall'individuazione dell'autore o dei coautori della condotta descritta dalla fattispecie incriminatrice, poiché l'attribuzione del fatto di reato al terzo, cui non sia ascrivibile tale condotta, presuppone una partecipazione psichica necessariamente in rapporto ad uno o più autori materiali dell'illecito penale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva condannato le imputate a titolo di concorso morale per i reati di cui agli artt. 613 e 591 cod. pen., pur non risultando possibile l'individuazione degli autori materiali di tali condotte).
Cass. pen. n. 33760/2015
Ai fini della configurabilità del concorso del privato nel delitto di abuso d'ufficio, l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse desunto l'esistenza della collusione tra pubblico ufficiale e privati favoriti dal contesto e dai rapporti di parentela intercorrenti tra gli stessi, dall'evidenza del vantaggio procurato e dall'abnormità degli atti e comportamenti illegalmente posti in essere dal primo).
Cass. pen. n. 15860/2015
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna per omicidio volontario del soggetto che aveva partecipato al sequestro della vittima e l'aveva lasciata nella totale disponibilità del coimputato, della cui determinazione ad uccidere era consapevole, pur non condividendo tale intento).
Cass. pen. n. 7845/2015
In tema di concorso di persone nel reato, nel caso in cui all'imputato sia stata contestata sia la partecipazione materiale al fatto delittuoso che quella morale, la condanna solo per quest'ultima non comporta una pronunzia assolutoria parziale rispetto al contributo materiale al reato, poiché la statuizione sul ruolo assunto dal giudicabile non costituisce punto di decisione, in relazione al quale può formarsi una preclusione processuale o può operare il divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie in tema di omicidio).
Cass. pen. n. 2260/2015
In tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui.
Cass. pen. n. 39567/2014
In relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde, a titolo di concorso, del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittizia attribuzione, in quanto, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 13085/2014
Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi pertanto in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne.
Cass. pen. n. 7765/2014
È configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, commesso dal privato che abbia realizzato un intervento in contrasto con gli strumenti urbanistici, a carico del funzionario comunale nominato responsabile del procedimento che, procedendo ad istruire la pratica edilizia, abbia colposamente espresso parere favorevole al rilascio di un titolo abilitativo illegittimo, in tal modo apportando un contributo causale rilevante ai fini della determinazione dell'evento illecito.
Cass. pen. n. 4055/2014
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del concorso nell'altrui illecita detenzione di stupefacente di un soggetto che si era limitato ad accompagnare un amico in treno, pur consapevole che quest'ultimo doveva acquistare droga).
Cass. pen. n. 3759/2014
In materia di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che aveva lanciato fumogeni nel corso di gravi disordini verificatisi in occasione di un evento sportivo).
Cass. pen. n. 2805/2014
In tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il concorso nei reati di sequestro di persona e violenza privata nei confronti dell'imputato che aveva assistito ai fatti materialmente commessi da altri due correi, senza intervenire in soccorso delle vittime, e dato "stimolo" all'azione criminosa, avendo fornito l'occasione per far incontrare ai due correi le persone offese).
Cass. pen. n. 2297/2014
Ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino detta detenzione, anche solo assicurando al concorrente una relativa sicurezza. (Fattispecie relativa a soggetto che aveva trasportato a bordo della propria auto, fino al luogo concordato con i cedenti, la persona individuata quale acquirente effettivo della droga oltre ad un pacco contenente il corrispettivo in danaro, ed aveva poi partecipato poi all'incontro con i venditori).
Cass. pen. n. 933/2014
Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.
Cass. pen. n. 44633/2013
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione in cui erano custoditi cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti, non celate in unico luogo, e di strumenti idonei al confezionamento delle dosi).
Cass. pen. n. 23005/2013
Concorre nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'art. 416 ter c.p. ed è sanzionato ex art. 110 c.p. il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad un candidato, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'art. 416 bis c.p..
Cass. pen. n. 19437/2013
In materia contravvenzionale, è configurabile il concorso colposo dell' "extraneus" che, pur privo della particolare qualificazione soggettiva prevista dalla norma penale, abbia comunque partecipato al reato materialmente commesso dall' "intraneus", tenuto a compiere una determinata condotta per il titolo giuridico posseduto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità concorsuale nel reato di cui all'art. 674 c.p. del proprietario di un locale in cui operava la pizzeria del figlio per l'inerzia dimostrata nell'impedire l'emissione di fumi molesti e per essere stato destinatario di un provvedimento inibitorio di urgenza emesso dal giudice civile).
Cass. pen. n. 19025/2013
In tema di reati tributari, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate.
Cass. pen. n. 11592/2013
In tema di concorso di persone nel reato, a fronte ad un quadro che si profila certo sul coinvolgimento dell'indagato ma equivoco sul reale contributo causale da questi offerto, in caso di non univocità degli indizi raccolti a suo carico, qualora il grado di inferenza e quindi l'attitudine dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza nella causazione dell'evento non superi il vaglio di legittimità, dovrà procedersi a nuovo esame di merito sulle alternative e plausibili prospettazioni di un diverso contributo causale dell'agente (Nella specie la Corte ha ritenuto la non univocità degli indizi raccolti in relazione all'entità del contributo causale del coimputato in un delitto di omicidio reputando ipotizzabile un ruolo diverso e meno coinvolgente dello stesso nella vicenda).
Cass. pen. n. 11624/2012
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, il concorso dell'"extraneus" istigatore e beneficiario delle operazioni è configurabile qualora questi risulti consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi.
Cass. pen. n. 35884/2009
L'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autorità mediata di cui all'art. 48 c.p. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile. (Nel caso di specie, il fatto originariamente imputato a titolo di concorso nella falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità è stato riqualificato dalla S.C. quale falso per induzione ai sensi degli artt. 48 e 481 c.p.).
Cass. pen. n. 32851/2008
La frequentazione e condivisione degli interessi di un gruppo, da cui derivi la conoscenza del progetto delittuoso maturato al suo interno, integra concorso nel reato quando si traduca in un rafforzamento della volontà criminale degli altri compartecipi, nella fase preparatoria o in quella esecutiva. Si fuoriesce, dunque, dai confini della mera connivenza non punibile quando vi sia stata una anticipata programmazione di attività di copertura, che abbia rafforzato il proposito criminoso degli esecutori del reato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile un contributo concorsuale, e non una mera connivenza, nella condotta di alcuni soggetti che, rivestendo una posizione di rilievo all'interno del gruppo delle «bestie di Satana » si erano prestati a prelevare le vittime designate di un duplice omicidio rituale, e subito dopo il delitto avevano efficacemente messo in opera attività di occultamento e depistaggio, previste anticipatamente nel piano criminoso ).
Cass. pen. n. 10742/2008
Integra il concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, il consulente della società che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore e degli amministratori della società, concorra all'attività distrattiva posta in essere da questi ultimi progettando e portando ad esecuzione la conclusione di contratti (nella specie affitto di azienda) privi di effettiva contropartita e preordinati ad avvantaggiare i soci a scapito dei creditori.
Cass. pen. n. 24895/2007
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Fattispecie nella quale è stato escluso il concorso nel delitto di coltivazione di piantine di canapa indiana in capo a persona che occasionalmente aveva provveduto a innaffiarle, trovandosi insieme con il proprietario delle piante, autore dell'illecito).
Cass. pen. n. 15023/2006
In tema di concorso di persone, mentre la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il concorso può essere manifestato in forme che agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente nel reato lo stimolo all'azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito in relazione alla prova della responsabilità, a titolo di concorso nel reato di omicidio volontario, di uno dei partecipanti all'agguato organizzato nei confronti di un rappresentante di oggetti preziosi, nel corso del quale venivano esplosi ripetuti colpi di arma da fuoco contro l'auto condotta dalla vittima, che l'attingevano mortalmente).
Cass. pen. n. 2844/2004
Nel reato di abuso di ufficio, la partecipazione dell'extraneus può essere configurata quando sia provato l'accordo criminoso, che non può essere desunto solo dalla presentazione di un'istanza volta ad ottenere l'atto illegittimo, essendo invece necessaria la prova che la presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa o da pressioni dirette a sollecitare o persuadere il pubblico funzionario. (Fattispecie in cui il privato aveva presentato una domanda volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento per infermità ed aveva avuto contatti telefonici con uno dei componenti della commissione medica, che gli aveva spiegato quali erano le condizioni per ottenere l'indennità; era stato poi detto componente a tentare di far ottenere all'istante l'indennità pur mancandone le condizioni, senza un effettivo e concreto contributo causale del privato).
Cass. pen. n. 1271/2004
Nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente un previo accordo, o la contestuale e reciproca consapevolezza del concorso, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.
Cass. pen. n. 569/2004
In tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso.
Cass. pen. n. 46286/2003
Il concorso di persone nel porto o nella detenzione di una arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza dell'arma a uno solo dei concorrenti, se con questo gli altri abbiano programmato dei reati prevedendo la necessità della utilizzazione dell'arma e abbiano poi realizzato questi reati accompagnandosi nel luogo in cui essi dovevano essere consumati.
Cass. pen. n. 45276/2003
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
Cass. pen. n. 43020/2003
Nel reato di abuso di ufficio, la sussistenza del concorso del privato non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta ed il provvedimento emesso dal pubblico ufficiale, essendo necessario, invece, che il contesto fattuale dimostri che la presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col pubblico funzionario o da sollecitazioni. (Fattispecie in cui il privato ha accompagnato la richiesta con documentazione giustificativa non idonea e tale da dimostrare la consapevolezza di non aver maturato alcun diritto al rilascio della concessione edilizia, palesemente contrastante con un precedente parere degli uffici tecnici e inseritasi in una procedura amministrativa illegittima).
Cass. pen. n. 37030/2003
Il pubblico ufficiale che emette mandati di pagamento, supponendo in buona fede che il denaro sia destinato a coprire spese effettivamente sostenute dal proprio ufficio, non concorre nel reato di peculato con il proprio dipendente, il quale, prospettando fittiziamente tali spese, lo abbia sollecitato ad emettere i relativi mandati col pretesto di eseguire il pagamento, appropriandosi delle somme in esse portate.
Cass. pen. n. 30262/2003
In tema di concorso di persone nel reato, tutte le volte che il soggetto non soltanto si rappresenta l'evento, ma lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., ma quella del concorso di cui all'art. 110 c.p., essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato.
Cass. pen. n. 29702/2003
In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile. Ne consegue che anche per il cittadino straniero il quale, pur essendo stato sempre all'estero, abbia collaborato con un cittadino italiano per l'importazione in Italia di sostanza stupefacente, nella consapevolezza che si dava esecuzione a un reato quivi deliberato, il reato stesso deve considerarsi commesso nel territorio dello Stato.
Cass. pen. n. 25705/2003
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune. Inoltre, nel caso in cui taluno abbia deciso di subentrare in un progetto criminoso da altri intrapreso, è necessaria una più attenta motivazione del giudice di merito in ordine al dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentrante conoscesse quanto già realizzato dai singoli compartecipi, quanto fosse ancora da realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno. (Principi affermati dalla S.C. in una fattispecie di turbata libertà degli incanti relativamente ad una licitazione privata per l'acquisto di macchinari sanitari, che aveva comportato una lunga procedura protrattasi nel tempo, tanto da interessare diversi amministratori, tutti chiamati a rispondere a titolo di concorso di persone nel reato di cui all'art. 353 c.p.).
Cass. pen. n. 23916/2003
Il concorso morale nel reato presuppone un'effettiva influenza sull'autore materiale del fatto, sì che, perché sussista, è necessario che l'adesione o la giustificazione del fatto criminoso sia manifestata in presenza dell'autore materiale del reato, prima che questi lo commetta, rafforzandone il proposito criminoso. Ne consegue che, per quanto aberrante e riprovevole sul piano etico, l'adesione o giustificazione morale — manifestata successivamente al fatto — dello stupro compiuto dal padre ai danni della moglie non integra gli estremi del concorso morale.
Cass. pen. n. 21424/2003
Concorre nel reato di abusivo esercizio di una professione, previsto dall'art. 348 c.p., il geometra che si sia limitato a sottoscrivere un progetto edilizio interamente elaborato da soggetto privo di abilitazione, rendendo in questo modo possibile o più agevole la commissione del reato (fattispecie in cui l'imputato aveva sottoscritto una serie di progetti elaborati dal tecnico del comune, a cui tale attività era preclusa a causa del rapporto di dipendenza con l'ente territoriale).
Cass. pen. n. 15116/2003
In tema di abuso di ufficio, per configurare il concorso dell'extraneus nel reato, deve essere provata l'intesa intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, non potendo dedursi tale collusione dalla semplice presentazione dell'istanza, ancorché oggettivamente infondata, e dal suo accoglimento. (Fattispecie relativa alla semplice domanda rivolta dal Sindaco alla Giunta di vedersi riconosciuta l'indennità di carica in misura doppia, pur mancando ogni accertamento su una pregressa attività lavorativa, con conforme delibera di giunta alla quale il Sindaco non aveva partecipato).
Cass. pen. n. 6250/2003
In tema di concorso di persone nel reato, non costituisce condotta di partecipazione - per difetto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato - il comportamento di chi, sulla diretta richiesta del destinatario di pretese estorsive interessato a trattare una dilazione dei pagamenti impostigli da una organizzazione criminale, si limiti ad accompagnare presso la vittima un esponente di detta organizzazione, ed assista in silenzio al conseguente colloquio.
Cass. pen. n. 61/2003
La semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente.
Cass. pen. n. 40513/2001
È configurabile la partecipazione, a titolo di concorso morale, nell'omicidio di persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta (aberratio ictus), in quanto l'errore esecutivo non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo del partecipe morale, essendosi comunque realizzata l'azione concordata con l'autore materiale, il cui esito aberrante è privo di ogni rilevanza ai fini della qualificazione del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo (nel caso di specie, l'imputato, appartenente ad una associazione criminale, era gravemente indiziato di essere il mandante dell'omicidio di una coppia di coniugi, sopravvissuti all'aggressione, nella quale, invece, aveva trovato la morte la figlia minorenne).
Cass. pen. n. 31/2001
In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro.
Cass. pen. n. 6894/2001
In tema di concorso nel reato proprio di falso in bilancio, è corretto desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo da una condotta inequivocabilmente finalizzata — attraverso l'intervento degli autori materiali del fatto — ad indurre in errore soci e terzi sulla consistenza patrimoniale della società. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'intento fraudolento dell'extraneus era stato giustamente desunto dai giudici di merito, non solo dalla conoscenza che costui aveva delle falsificazioni operate ma anche della sua condotta, consistente in «aggiustamenti tecnici» dei dati che gli venivano forniti per la predisposizione dei bilanci di fine esercizio).
Cass. pen. n. 3299/2001
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), il combinato disposto degli artt. 110 e 115 c.p. preclude la configurabilità di un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta del «far parte» del sodalizio criminoso. (Nella specie la Corte, rilevando, nel provvedimento impugnato, la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di crisi o fibrillazione dell'associazione per delinquere, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo che la natura del vizio riscontrato non imponesse l'applicazione dell'art. 618 c.p.p. e la rimessione alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto interpretativo con la decisione delle sezioni unite del 5 ottobre 1994, n. 16, ric. Demitry).
Cass. pen. n. 12777/2000
In tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo quanto meno nell'occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che la stessa venga rinvenuta e quindi a protrarre la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione. (Fattispecie in cui è stato ritenuto concorrente il figlio, titolare dell'appartamento in cui la droga era nascosta)
Cass. pen. n. 12089/2000
La sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale.
Cass. pen. n. 859/2000
La semplice tolleranza da parte di chi ha la disponibilità giuridica e di fatto del fondo di un intervento dispositivo dal quale deriva la trasformazione edilizia del fondo stesso pone in essere un contributo essenziale alla realizzazione dell'illecito.
Cass. pen. n. 3923/2000
Chi affida ad un consulente fiscale l'incarico di effettuare adempimenti di natura tributaria non è esonerato da responsabilità in caso di inadempimento, sia perché il contribuente si avvale dell'opera del consulente, sia perché la legge considera come personale il relativo dovere. Peraltro è configurabile il concorso colposo quando la inosservanza degli adempimenti fiscali possa ricondursi a provata negligenza del professionista; infatti la responsabilità di quest'ultimo a titolo colposo non fa venire meno quella del contribuente.
Cass. pen. n. 14188/1999
In tema di concorso di persone nel reato, la desistenza di uno dei concorrenti deve instaurare, perché si riverberi favorevolmente sulla posizione degli altri compartecipi, un processo causale che arresti l'azione di questi ultimi e impedisca comunque l'evento. Ove la desistenza del singolo elimini soltanto gli effetti della condotta individuale, rendendola estranea ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri o rimasto allo stato di tentativo, di tale desistenza non possono beneficiare gli altri compartecipi, le cui condotte pregresse, conservando intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze ormai irreversibili, funzionali alla consumazione del reato o alla configurazione del tentativo punibile. (Fattispecie in tema di tentativo di estorsione, nel quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che la desistenza volontaria ravvisata nella condotta dell'autore materiale potesse estendersi al mandante, in quanto l'azione di quest'ultimo aveva integralmente esaurito il suo apporto causale — senza essere arrestata dall'azione del primo — integrando, quindi, gli estremi del tentativo punibile).
Cass. pen. n. 13885/1999
In tema di concorso di persone nel reato, integra il concorso di cui all'art. 110 c.p. non solo il vero e proprio «mandato», ma anche la «autorizzazione» al delitto, pur se da altri progettato, per quel tanto che la stessa autorizzazione comporta nella rimozione di un divieto proveniente da colui del quale, per ragione dell'autorità di cui è investito, l'assenso è richiesto.
Cass. pen. n. 9575/1999
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o un ruolo di virtuale adesione al delitto ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso. (Nella specie la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha escluso che integri gli estremi del concorso in abuso d'ufficio il fatto di essere autorevole conoscente del presidente di una commissione preordinata all'accertamento della invalidità nonché padre del soggetto da quest'ultima beneficiato).
Cass. pen. n. 8763/1999
In tema di concorso morale nel reato, quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento. (Fattispecie in cui nonostante non fosse certa la provenienza del colpo mortale dall'uno o dall'altro degli imputati è stato ritenuto il concorso in omicidio, essendosi accertato il reciproco incitamento all'azione).
Cass. pen. n. 7626/1999
In materia edilizia la responsabilità di soggetti diversi da quelli indicati come responsabili è sempre ipotizzabile in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona. Ne deriva che l'esecutore dei lavori risponde della contravvenzione qualora sia accertata non soltanto la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito, ma anche la piena consapevolezza dell'abusività dei lavori. (Nella specie la Corte ha affermato la responsabilità degli esecutori dei lavori che erano in corso di notte alla luce di un faro, in giorno festivo, e pertanto, in momenti nei quali i controlli erano minori).
Cass. pen. n. 7583/1999
In tema di bancarotta fraudolenta, concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell'azienda; pertanto, pur rappresentando la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie (in quanto accertativa dello stato di insolvenza e della qualifica di imprenditore o di amministratore del soggetto attivo), anche l'eventuale amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere del reato, in concorso, appunto, con il soggetto dichiarato fallito.
Cass. pen. n. 6619/1999
Nel caso di concorso di persone nel reato, il semplice abbandono o l'interruzione dell'azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un quid pluris che consiste nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, con eliminazione delle conseguenze fino a quel momento prodotte. (Fattispecie in tema di truffa, in cui la vittima era stata indotta da parte di più concorrenti a versare, in tempi diversi, somme di denaro carpite con inganno e nella quale un concorrente, pur non partecipando più materialmente alla ricezione di dette somme, non aveva svelato alla vittima il meccanismo truffaldino, permettendo che molte altre dazioni avvenissero a mano dei correi).
Cass. pen. n. 949/1999
Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato (e in specie nel reato continuato) consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso; infatti, nel concorso, esso si manifesta in maniera occasionale ed accidentale, in quanto diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati dal medesimo disegno criminoso, mentre nell'associazione è diretto all'attuazione di un programma criminoso, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti con la permanenza del vincolo associativo tra gli autori, ciascuno dei quali ha consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dalla commissione dei singoli reati programmati. Appare pertanto astrattamente corretta e, se confortata da adeguata motivazione, incensurabile in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito che, assolto un imputato per difetto di dolo dal delitto associativo (ritenendo il suo ruolo circoscritto al solo gioco di azzardo), abbia poi disposto la confisca di somma di danaro che lo stesso deteneva, in quanto provento di attività illecita, riferibile alla associazione suddetta.
Cass. pen. n. 7442/1998
In tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa; per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà, come ulteriore conseguenza, che l'evento verificatosi sia da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. (Fattispecie in tema di ritenuto concorso nelle effettuazioni di reati vari da parte di persona posta al vertice di associazione politico-criminale che ideava e programmava le imprese poste in esecuzione da altri).
Cass. pen. n. 7148/1998
In materia edilizia il proprietario risponde dei relativi reati non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell'immobile ed abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente; mentre se l'incarico sia stato dato da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell'abuso, anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell'opera.
Cass. pen. n. 6489/1998
In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo. È invece estranea alla figura del concorso l'attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, ma la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integra già a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p. Infine, nel caso di più reati posti in essere nell'ambito di un unico programma, il concorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici che, a loro volta e nello stesso modo, devono rispondere dei fatti da lui posti in essere.
Cass. pen. n. 3924/1998
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. (Nella specie la S.C. ha escluso che integri concorso la mera presenza in casa o l'essere assiduo frequentatore della casa in cui si consuma il reato di cessione di stupefacenti).
Cass. pen. n. 1245/1998
In tema di false comunicazioni sociali, qualora la redazione di falsa contabilità serva di supporto alla falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio, chiunque, benché estraneo, contribuisca a tali artifici contabili, nella prospettiva della futura dissimulazione di una riserva occulta nei bilanci di esercizio di una società, offre un contributo causale determinante alla condotta criminosa punita dall'art. 2621 c.c., e ciò a maggior ragione quando le sue capacità tecniche professionali siano tali da rassicurare l'amministratore sull'efficacia del risultato dissimulatorio.
Cass. pen. n. 1120/1997
Il concorso eventuale nel reato associativo è configurabile e si realizza ogni qualvolta un soggetto, senza essere stabilmente inserito nella struttura dell'associazione criminosa, svolga, con coscienza e volontà, un'attività, ancorché occasionale e di importanza secondaria o di semplice intermediazione, che sia conforme alle finalità proprie dell'associazione mafiosa e valga a rappresentare un contributo causale apprezzabile per il loro conseguimento.
Cass. pen. n. 5993/1997
In tema di spaccio di sostanze stupefacenti perché possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone occorre che la pluralità di soggetti sia riferibile a una delle condotte necessarie per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto) e non alla somma delle tre, poiché l'ordinamento connette uno specifico disvalore proprio al coinvolgimento di più persone nel medesimo ruolo. D'altro canto, trattandosi di reato a concorso necessario costituito dallo scambio tra almeno due persone che si realizza sovente attraverso l'intermediazione di terzi, l'aggravante sarebbe altrimenti pressoché implicita nella stessa ipotesi semplice.
Cass. pen. n. 5649/1997
In tema di concorso esterno materiale nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la differenza tra l'ipotesi della partecipazione e l'ipotesi del concorso esterno va ravvisata nel fatto che chi pone in essere un comportamento nell'interesse dell'associazione deve intervenire in un momento in cui il sodalizio si trovi in una condizione di difficoltà, tendendo proprio a far sì che l'associazione venga, attraverso il suo contributo, “salvata”, purché il concorrente esterno sappia di questa situazione. Di conseguenza, il concorso vale a qualificare il reato posto in essere per salvare l'associazione non come reato-fine ma come reato-mezzo, realizzato per gli scopi del sodalizio, in mancanza della volontà di farli propri. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che ha ravvisato la sussistenza del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. nella consumazione di un omicidio “esemplare” di persona che, appartenente ad altro clan, in un momento di crisi del sodalizio, aveva contestato la posizione egemonica del sodalizio stesso).
Cass. pen. n. 4903/1997
Risponde del reato di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso il soggetto che, pur estraneo alla struttura organica del sodalizio, presti un contributo duraturo e consapevole all'attività delittuosa da questa svolta. La responsabilità può essere esclusa solo ove sia acquisita la prova positiva di una formale esclusione del soggetto dall'associazione secondo le regole interne, anche consuetudinarie, di questa. In assenza di tale dimostrazione, ove risulti che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi va considerata alla stregua di quella di qualsiasi partecipe. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva prosciolto dal reato associativo, per aver agito in stato di necessità, un soggetto che aveva svolto con continuità l'attività di riscossione del «pizzo» per conto dell'associazione, asserendo che questi era estraneo all'associazione ed era stato costretto dalle minacce ricevute).
Cass. pen. n. 4800/1997
Ai fini della configurabilità di penale responsabilità, a titolo di concorso, in ordine al reato di detenzione illegale di un'arma, è necessaria la coscienza e la volontà di contribuire con il proprio operato alla perpetrazione dell'illecito: ove l'apporto dato dal concorrente si estrinsechi in una omissione, questa assume la valenza necessaria a concretare la compartecipazione soltanto allorché si traduca nella violazione di un obbligo giuridico incombente sul soggetto (art. 40 c.p.), non bastando l'assenza di atteggiamenti di generico dissenso che è più propriamente inquadrabile nella nozione di connivenza.
Cass. pen. n. 4789/1997
In tema di concorso di persone nel reato, le norme sulla partecipazione non soffrono alcuna specifica eccezione riguardo all'omicidio preterintenzionale, essendo sufficiente, anche in relazione a tale reato, che sia dimostrato il concorso dei vari soggetti attivi — non importa se morale o materiale — nell'attività diretta a percuotere o ledere senza volontà di uccidere e che tra tale attività e l'evento letale posto a loro carico esista un rigido rapporto di causalità, rappresentando questo elemento il presupposto richiesto dal legislatore per il mutamento del titolo del reato.
Cass. pen. n. 4243/1997
L'aiuto prestato «in corso d'opera» rientra nella fattispecie del concorso di persona nel reato, e non del favoreggiamento, purché vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una più articolata «fattispecie». (Nella specie l'imputata nascondeva la sostanza stupefacente nel reggiseno, quando è stata sorpresa nell'autovettura condotta dal complice).
Cass. pen. n. 1108/1997
In tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso detto comportamento può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, consentendo l'occultamento della droga e assicurando all'altro concorrente una relativa sicurezza. In siffatta condotta sono invero ravvisabili entrambi gli elementi del concorso nel reato, sia quello soggettivo, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla detenzione della droga, sia quello oggettivo della connessione tra condotta ed evento. Va precisato in proposito che detenere significa avere la disponibilità di una determinata cosa, cioè la concreta possibilità di prenderla, in qualsiasi momento, senza la necessaria collaborazione di altri.
Cass. pen. n. 574/1997
Il concorso di persone nel reato non esige imprescindibilmente - soprattutto quando si tratti di condotte articolate e protraentisi nel tempo come quella di importazione di stupefacenti - che tutti i concorrenti esplichino attività identiche o analoghe o insostituibili rispetto all'avveramento del fatto, essendo sufficiente che i diversi apporti si configurino in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale. (Fattispecie in tema di traffico di sostanze stupefacenti).
Cass. pen. n. 6382/1996
In tema di concorso di persone nel reato, la promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri configura un accordo preventivo mediante il quale si realizza una partecipazione psichica nel delitto stesso sotto forma di istigazione in quanto è volto a creare o rafforzare la determinazione dell'esecutore materiale, sicuro così di conseguire il prodotto del reato.
Cass. pen. n. 5632/1996
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, nell'ipotesi di accordo preventivo fra soggetti che si trovano all'estero e soggetti che si trovano nel territorio dello Stato finalizzato all'importazione di stupefacenti, che i secondi si impegnano ad acquistare e comunque in qualsiasi modo a distribuire sul mercato italiano con attività di intermediazione, provvedendo in concreto, o tentando di provvedere, al ritiro delle sostanze, si configura, a carico di questi ultimi, il concorso morale nel delitto di importazione consumato; di contro qualora i soggetti che si trovano in Italia, interessati all'acquisto o comunque alla ricezione a qualsiasi titolo della sostanza stupefacente, si accordino per il suo successivo smercio con quelli che hanno organizzato ed operato l'importazione ed il trasporto fino ad un determinato luogo del territorio nazionale, dopo che tale operazione è stata compiuta, non rispondono di importazione e trasporto ma, a titolo autonomo, quali autori materiali dei reati di acquisto — che si perfeziona con il consenso — o comunque di ricezione dello stupefacente, ovvero delle medesime fattispecie criminose nella forma tentata se l'evento non si è verificato o la condotta diretta a produrlo non si è compiuta per cause indipendenti dalla loro volontà.
Cass. pen. n. 3506/1996
Il concorso di persone nel reato non deve necessariamente essere presente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, poiché l'adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga, quando l'attività sia ancora in itinere. Il reato di lottizzazione abusiva non si esaurisce nel frazionamento del terreno, ma permane durante tutto il tempo necessario alle singole compravendite ed a tutte le attività conseguenti e strettamente indispensabili. Ne deriva che l'acquisto a fini edificatori non implica, di per sé, una partecipazione all'attività illecita, purché si ponga in modo autonomo ed avulso dal programma del venditore. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento, la sua condotta inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno iniziale: in tal modo le azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
Cass. pen. n. 751/1996
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, la distinzione tra connivenza non punibile del coniuge e concorso nel delitto va individuata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel secondo detto comportamento deve manifestarsi in modo che si arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, come mantenere i contatti con gli altri spacciatori o con gli acquirenti, ricevere telefonate e riferirne al proprio coniuge, facilitare ed agevolare la detenzione, contribuendo all'occultamento e fornendo così maggior senso di sicurezza al coniuge etc. La destinazione da parte del marito dei proventi dell'illecita attività al mantenimento della famiglia nulla aggiunge al comportamento passivo della moglie, la quale pur nella consapevolezza dell'attività illecita del marito, non apporta alcun contributo causale alla detenzione della droga, mantenendo un atteggiamento passivo, che come tale non integra la figura del concorso nel reato.
Cass. pen. n. 684/1996
In materia di concorso di persone nel reato, affinché la adesione di volontà possa costituire concorso morale come rafforzamento del disegno criminoso da altri concepito, occorre in concreto dimostrare il rapporto di causalità tra l'adesione del terzo — che in caso di risposta affermativa diventa concorrente morale — e l'incentivo che ne deriva all'attività dell'autore materiale. Vale a dire se quest'ultimo manifesta la intenzione di commettere il reato, va dimostrato come un suggerimento di un terzo, per la sua peculiarità, sia causa efficiente del rafforzamento di detta intenzione perché sia posta in essere manifestazione partecipativa a titolo di concorso morale, altrimenti si verte in connivenza non punibile.
Cass. pen. n. 12591/1995
Si configura il concorso eventuale di persone nel reato di partecipazione ad associazione per delinquere nel caso in cui taluno contribuisca al pregiudizio che l'associazione reca all'ordine pubblico, mediante un contributo materiale o morale al vincolo dei partecipi, senza che egli sia a sua volta vincolato. Ne deriva che quando il contributo sia duraturo, la prova negativa del vincolo proviene dell'esclusione secondo regole interne anche consuetudinarie, dell'associazione, circa l'affiliazione o il comportamento dei membri. In assenza di esse, ove si dimostri che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi, non essendo svincolata dallo scopo sociale, va considerata alla stregua di quella di qualsiasi partecipe. Al contrario, ove gli affiliati non facciano preventivo conto sul suo apporto, la relativa condotta è qualificabile come concorso eventuale nel reato. (Fattispecie ex art. D.P.R. n. 309/1990).
Cass. pen. n. 30/1995
Ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione.
Cass. pen. n. 4612/1995
La sussistenza o l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione non può avere incidenza decisiva sulla configurazione del concorso di persone nel reato, attesa la diversa e differente valenza dei due istituti, sicché è giuridicamente erroneo far dipendere il secondo dalla prima. (Fattispecie in tema di provvedimento cautelare).
Cass. pen. n. 10061/1995
Nel reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale sussiste il concorso degli acquirenti di lotti frazionati quando sia accertata la loro consapevolezza dell'abusività della lottizzazione operata dalla parte venditrice. Il reato in oggetto, invero, pur nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, ha una struttura unitaria caratterizzata dall'intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi: la condotta dell'acquirente non configura, infatti, un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore (perché anzi contribuisce alla concreta attuazione del disegno criminoso di questi) né si tratta di una condotta che sarebbe stata possibile senza l'azione del venditore medesimo; attraverso l'acquisto consapevole di un lotto frazionato si manifesta altresì la volontà dell'acquirente di cooperare nel reato: non è necessario un previo concerto o un'azione concordata, essendo sufficiente, al contrario una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto.
Risponde di concorso nel reato di lottizzazione abusiva il tecnico che abbia operato l'ulteriore frazionamento di particelle già frazionate, comprese anch'esse nella maggiore estensione della proprietà originaria, poiché anch'egli si è inserito con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento. (Nella specie la S.C. ha osservato che anche qualora, all'epoca dello svolgimento dell'anzidetta attività professionale, non fosse ancora stato annotato sul mappale il precedente frazionamento, egli ebbe comunque a rendersi pienamente conto della reale situazione in occasione delle effettuate operazioni di ricognizione e di picchettamento).
Cass. pen. n. 9490/1995
La mancanza del previo concerto non condiziona la configurabilità del concorso di persona nel reato, essendo sufficiente l'intesa anche spontanea intervenuta nel corso dell'esecuzione del fatto criminoso. (Fattispecie relativa a riconoscimento di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 337, 582, 61 n. 2 c.p. in danno di un agente di polizia che, qualificatosi, dopo essere intervenuto in difesa di un soggetto aggredito da più persone, per procedere alla identificazione delle stesse, era stato a sua volta percosso a seguito dell'incitamento in tal senso rivolto da uno degli assalitori agli altri).
Cass. pen. n. 9320/1995
Per la sussistenza del reato associativo, l'accordo (coessenzialmente aperto) è destinato a costituire una struttura permanente ove i singoli associati divengono - ciascuno dell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti, che, relativamente alla figura di reato contemplata dall'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, sono della stessa specie, preordinati, cioè, alla cessione o al traffico di sostanze stupefacenti. È la struttura, anche rudimentale, del sodalizio che designa la figura associativa così da caratterizzarla, per la necessaria predisposizione del programma criminoso, di dati di assoluta singolarità e da rendere, in fondo, ininfluente l'inserimento del reato di associazione per delinquere nella categoria dei reati a concorso necessario, altri risultando gli elementi decisivi ai fini della identificazione dell'essenza stessa di tale reato. Diviene, allora, predominante il profilo teleologico: il particolare allarme sociale derivante dalla struttura giustifica, infatti, la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo che si inserisca quale momento cruciale del reato meramente plurisoggettivo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati.
Pure se l'accordo può costituire elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all'associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e teleologici profondamente differenziati. Dal primo punto di vista, l'accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice (sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla realizzazione di uno o più reati, consumati i quali l'accordo si esaurisce o si dissolve. Del resto, l'accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga ad una concreta realizzazione dell'assetto divisato, ad un'attività esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo. Di conseguenza, il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in un'attività di partecipazione al reato stesso resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall'art. 115 c.p. A tale regola il primo comma dell'art. 115 enuncia un'espressa eccezione ma sempre relativa all'ipotesi in cui «due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso»; cosicché i criteri interpretativi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie tra accordo non punibile e reato associativo non possono essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. E ciò per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell'ipotesi di accordo. Una constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati un dato non richiesto, invece, per l'attività di mera partecipazione, così da consentire l'utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure - quel che più interessa - nel discriminare le categorie ora ricordate. (Fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).
Cass. pen. n. 9296/1995
Per configurare il concorso di persone nel reato, non essendo necessario il previo accordo, assume carattere decisivo l'unitarietà del «fatto collettivo» realizzato. Tale circostanza deve ritenersi realizzata ogni volta che le condotte dei concorrenti risultino alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati. Ne consegue che - eccezion fatta per le ipotesi in cui risulti sicuramente dimostrato un accordo criminoso indirizzato all'esecuzione di un reato diverso e meno grave - sotto l'aspetto soggettivo, non rientrando l'accordo nella struttura del dolo, è necessario che esista nel soggetto, che abbia apportato un contributo d'ordine materiale alla realizzazione del fatto tipico del reato, la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione dello stesso, essendo ravvisabile il concorso anche se in taluno dei soggetti non vi sia la consapevolezza reciproca dell'altrui contributo, purché sussista nel medesimo la consapevolezza che ci sia coordinazione delle forze anche da parte di un solo concorrente.
Cass. pen. n. 8291/1995
Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persona, è nel vincolo associativo, tendenzialmente stabile o permanente nel primo, col quale tre o più persone si organizzano per commettere più delitti; e, nell'accordo di un sodalizio occasionale per la realizzazione di uno o più reati determinati, nel secondo. Nel reato associativo, cioè, gli imputati si predispongono, con un minimo di organizzazione strutturale, alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza da parte dei singoli associati di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune (... anche a prescindere dalla concreta realizzazione di ciascuno dei delitti programmati).
Cass. pen. n. 7940/1995
Per integrare il concorso esterno di persona nel reato associativo non è richiesta la sussistenza del dolo specifico, ma è sufficiente quello generico, laddove il dolo tipico del reato di cui all'art. 416 bis c.p. caratterizzi la posizione dei concorrenti necessari.
Cass. pen. n. 7063/1995
Elementi strutturali del delitto di associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo, fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione pratica del programma. Ne consegue che, tenuto presente il paradigma normativo degli istituti del concorso di persone nel reato e del reato continuato, criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato, è da incentrarsi essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, avviene in via occasionale e limitata - essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un medesimo disegno criminoso che li comprenda e preveda tutti - mentre nella ipotesi dell'associazione per delinquere, l'accordo criminoso, in quanto diretto all'attuazione di un vasto programma di criminalità, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, deve assumere un carattere permanente e può ben prescindere dalla effettiva commissione dei singoli reati programmati. Per la configurazione di quest'ultima ipotesi, poi, non si richiede affatto una partecipazione degli associati ad un'eguale, o quanto meno proporzionale, divisione degli utili conseguiti dall'organizzazione, giacché, ciò che conta è la sussistenza di un vincolo associativo permanente e, perciò, la consapevolezza di ciascun aggregato di essere impegnato a dare il proprio contributo al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione, in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti.
Cass. pen. n. 6684/1995
La differenza tra il concorso di più persone nel reato ed il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che nel primo caso l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre nel secondo caso il pactum sceleris prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati.
Cass. pen. n. 119/1995
Nell'ipotesi di concorso non necessario di persone nel reato, la struttura del fatto resta sostanzialmente immutata anche quando ricorra una variante in corso di esecuzione, che non determini, con riferimento al ruolo dei vari concorrenti, un mutamento in tutte le direzioni che, alterando significativamente il sinallagma e distogliendolo dall'originario programma oggetto della contestazione, menomi il diritto di difesa, frustrandone il concreto esercizio a causa di un pregiudizio effettivo.
Cass. pen. n. 2/1995
In tema di concorso di persone nel reato, si configura la partecipazione morale e non la mera presenza passiva allorquando la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa e il mantenimento di un atteggiamento di «non intervenuto» esprime una condotta obiettivamente e logicamente valutabile come adesione all'altrui azione criminosa, con il correlativo rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso nel delitto di violenza privata di due persone che avevano assistito senza intervenire alla condotta di una terza persona, a bordo della cui auto si trovavano, che aveva stretto contro un'inferriata una donna, impedendole di muoversi e di allontanarsi).
Cass. pen. n. 16/1994
È configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha sottolineato la diversità di ruoli tra il partecipe all'associazione e il concorrente eventuale materiale, nel senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma colui che agisce nella «fisiologia», nella vita corrente quotidiana dell'associazione, mentre il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a «far parte», ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la «fisiologia» dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase «patologica» che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa).
Cass. pen. n. 12725/1994
In materia di detenzione di stupefacenti, non può ravvisarsi il concorso ex art. 110 c.p. in caso di semplice comportamento negativo di chi assiste passivamente alla perpetrazione di un reato e non ne impedisce od ostacola in vario modo la esecuzione, se non sussiste un obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40, comma 2, c.p.); ne consegue che, non potendosi ravvisare per il coniuge convivente un obbligo giuridico di attivarsi, nell'ambito della famiglia, per impedire i reati dell'altro coniuge, il solo comportamento omissivo (mancata opposizione alla detenzione della droga in casa) non costituisce da solo segno univoco di concorso morale.
Cass. pen. n. 11654/1994
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nell'ipotesi di concorso ex art. 40 cpv. c.p. (omissione di impedimento dell'evento in dipendenza dall'obbligo di vigilanza) dell'amministratore di diritto negli illeciti commessi dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo distrae, occulta, ecc., senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi.
Cass. pen. n. 4379/1994
In materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, la qualifica dell'indagato come persona «avvicinata» dall'organizzazione criminale, configura il concorso eventuale nel reato associativo, sicché è legittima l'adozione della misura della custodia in carcere, non diversamente dall'ipotesi della partecipazione (o concorso necessario) nel reato stesso.
Cass. pen. n. 10813/1994
In materia di concorso di persone nel reato, la condotta consistente nel non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire deve essere accompagnata dal dolo che caratterizza il concorso stesso, da ravvisarsi nella coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato comune, evidentemente prima della sua realizzazione. Il comportamento successivo al delitto tenuto dal soggetto che omette i controlli di sua competenza, può costituire un elemento significativo di prova della volontà criminosa, ma il giudice deve chiarire come e perché sia dimostrativo dell'originario intento di concorrere con gli altri responsabili. (Fattispecie in tema di concorso in peculato per omesso controllo del ragioniere del comune su appropriazioni dell'esattore del servizio di cassa e tesoreria. La corte ha annullato con rinvio perché il giudice valutasse se attraverso l'omissione, o la sua programmazione, l'imputato avesse apportato un contributo causale e psicologico alla commissione delle illecite appropriazioni, anche, eventualmente, come contributo unilaterale e senza concerto col principale imputato).
Cass. pen. n. 10071/1994
Qualora più persone detengano insieme un certo quantitativo di sostanza stupefacente a fine di spaccio, ciascuna deve rispondere della detenzione dell'intero, e non solo della parte a lei destinata di tale quantità, essendo tutti concorrenti ex art. 110 c.p. nell'unico reato.
Cass. pen. n. 9930/1994
In tema di concorso di persone nel reato, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso va individuata nel fatto che, mentre la pagina postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel secondo detto comportamento può manifestarsi anche in forme che agevolino la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa.
Cass. pen. n. 2718/1994
Si realizza il concorso eventuale di persona nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ogniqualvolta la condotta dell'agente non sia intrinsecamente connaturata con la struttura e le finalità del sodalizio criminoso, ma ne costituisca solo un supporto esterno non direttamente incidente sugli elementi costitutivi dell'associazione stessa, contribuendo alla sua costituzione o alla partecipazione degli aderenti od alla sua efficacia. Si configura l'agevolazione, invece, quando taluno, con specifica e singola condotta, aiuti l'associazione ad attuare il suo programma criminoso.
Cass. pen. n. 7456/1994
A integrare la circostanza della minima partecipazione al reato non basta la minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella posta in essere da altri, ma è necessario che il contributo dato dal partecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale del reato.
Cass. pen. n. 7190/1994
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 114 c.p., bisogna tener conto, in modo non gretto e non restrittivo, della ridotta capacità di discernimento del minore, o della sua influenzabilità da parte di maggiorenni cui si unisca nella perpetrazione del reato, ricevendone conforme spinta, specialmente quando la suggestione attiva derivi da vincoli di solidarietà amicale, cementati da spirito di clan, notoriamente molto avvertito da soggetti minorenni. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il P.G. aveva lamentato l'erronea applicazione dell'attenuante, assumendone la configurabilità nella sola ipotesi di accertato rapporto causale fra l'altrui determinazione ed il compimento del reato da parte del minore. La Suprema Corte, invece, ha condiviso il pensiero del giudice di merito centrato sull'attiva compartecipazione del minore, quale effetto di sollecitazione nei fatti se non con le parole, proveniente dall'esempio degli amici maggiorenni, certi dello spirito di solidarietà di gruppo che avrebbe similmente mosso il compagno poco più che sedicenne, e che ben si guardarono dal dissuaderlo, anzi stimolandolo consapevolmente, con il loro corale atteggiamento ad atti imitativi, tali da fargli superare dubbi e scrupoli, del resto attutiti dalla minore età).
Cass. pen. n. 6211/1994
Ricorre il concorso di persone nel reato nell'ipotesi di presenza, non casuale, di un soggetto sul luogo del delitto da cui la risoluzione criminosa dell'esecutore materiale abbia tratto motivo di rafforzamento. (Fattispecie relativa ad affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, per il reato di cui all'art. 167 c.p.m.p. di militare, che, presente allorquando il coimputato aveva prelevato dal proprio armadietto una bottiglia contenente acido solforico e l'aveva versata all'interno dei motori di una motovedetta, aveva poi recuperato e distrutto detta bottiglia, così apportando un concreto contributo causale e psicologico alla realizzazione del sabotaggio. Era stato sostenuto che tale distruzione non fosse riconducibile nel concorso nel reato ma, al più, potesse costituire la fattispecie prevista dall'art. 378 c.p.).
Cass. pen. n. 5641/1994
Ai fini della sussistenza del concorso morale nel reato di costruzione abusiva, è necessario individuare un comportamento, attivo o passivo, che comunque possa configurarsi come causativo del fatto. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna che aveva genericamente accennato al «concorso» dei proprietari del terreno per il solo fatto di non avere denunciato l'illecito del figlio).
Cass. pen. n. 4451/1994
Il concorso di più persone nel porto di un'arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza di essa a uno solo dei concorrenti, e deve ritenersi pienamente sussistente quando l'arma si trovi nella disponibilità di tutti ovvero quando i soggetti — ad esempio viaggiando nella stessa auto — partecipano consapevolmente al porto dell'arma stessa. (Nella specie è stato ritenuto il concorso nel reato a carico di due persone occupanti una motocicletta che procedeva appaiata ad un'altra moto con due persone trovate in possesso di armi. Entrambe le motociclette avevano tentato di eludere un posto di blocco di carabinieri, ma solo una vi era riuscita).
Cass. pen. n. 3970/1994
In tema di reato di abitazione di immobile senza il preventivo rilascio di licenza di abitabilità, di cui all'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è inapplicabile l'amnistia, qualora il proprietario abbia dato in locazione l'immobile ben sapendo proprio per le norme inderogabili che regolano la materia di non potere far cessare il contratto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, poiché la permanenza del reato dipende dalla sua volontà. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato estinto il reato per amnistia, la Suprema Corte ha altresì osservato: «poiché il reato contestato si configura anche quando l'immobile venga fatto abitare da altri, la responsabilità del proprietario non potrebbe venir meno in virtù delle norme che puniscono il concorso di persone»).
Cass. pen. n. 3822/1994
Nel reato contravvenzionale l'agente risponde della sua azione, sia essa dolosa o colposa, purché la medesima sia cosciente e volontaria. Detti requisiti sussistono nell'ipotesi che il reo autorizzi altra persona all'uso di cosa propria che, per le sue caratteristiche e natura, non può che essere adoperata, se non per lo scopo inerente alle medesime. In tal caso il cosciente e volontario consenso dato dall'agente al terzo per l'unico uso possibile della cosa propria implica l'adesione al comportamento illecito che della medesima farà la persona autorizzata, con ogni conseguenza in ordine al concorso nel reato da costei commesso. (Nella specie è stato ritenuto il concorso nel reato di inosservanza di provvedimento legalmente dato, a carico di persona che aveva autorizzato il figlio ad usare la propria autobotte per trasportare e vendere acqua potabile sulla pubblica via, in spregio di apposito divieto; e ciò sul rilievo che l'unico uso possibile dell'autobotte era quello che comportava la consumazione dell'illecito in questione).
Cass. pen. n. 3791/1994
Allorquando all'imputato sia stato contestato di essere stato l'autore materiale del fatto, non v'è mutamento della contestazione se il giudice, poi, lo ritenga responsabile a titolo di concorso morale. Tale modifica, infatti, non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di partecipazione materiale al reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell'ipotesi inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato.
Cass. pen. n. 2108/1994
La prestazione di suggerimenti circa la commissione di un determinato illecito integra la condotta rilevante ai fini del concorso nel reato, sia sotto il profilo materiale, poiché gli autori non chiederebbero ausilio neppure sotto forma di pareri, se fossero in grado di attuare da soli l'illecito, sia sotto il profilo morale, poiché l'apprendimento di tecniche che agevolino l'azione o ne diminuiscano i rischi, rafforza inevitabilmente la volontà criminosa degli autori materiali. (Fattispecie relativa a «consulenza tecnica» in tema di furto).
Cass. pen. n. 4607/1994
In tema di concorso di persone nel reato, non può costituire concorso, salvo che l'attività addebitata al reo non si ricolleghi ad un proposito manifestato in precedenza, quella realizzata successivamente alla commissione del reato, e cioè dopo che questo sia stato consumato o tentato; mentre, si ha concorso quando taluno si inserisce con la propria attività cosciente e volontaria tra l'attività da altri iniziata e svolta e l'evento non ancora verificatosi.
La mera partecipazione ad associazione criminosa non può costituire prova a carico del reo di suo concorso in reato commesso da altri sodali pur nella realizzazione del programma criminoso associativo. (Nella specie, relativa ad annullamento di ordinanza di riesame, la Suprema Corte ha osservato che la ricezione, da parte dell'indagato, di somma di danaro per l'organizzazione d'appartenenza, successivamente alla commissione dei reati di cui agli artt. 319 e 353 c.p., poteva costituire grave indizio di sua partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, ma — di per sé — non giustificava la presenza di gravi elementi indizianti, tali da consentire l'emissione di misura cautelare per i delitti sopra indicati).
Cass. pen. n. 9489/1993
In tema di detenzione illegale di armi, ai fini della configurabilità del concorso nel reato a carico di chi abbia dato ospitalità o rifugio nella propria abitazione ad un soggetto armato, senza per ciò acquisire la diretta disponibilità dell'arma, ma essendo comunque a conoscenza della sua esistenza, occorre che egli abbia consapevolmente offerto a quel soggetto un supporto quanto meno sotto il profilo della agevolazione alla detenzione e custodia dell'arma stessa e del rafforzamento del di lui proposito in tal senso.
Cass. pen. n. 9097/1993
In materia contravvenzionale, è configurabile il concorso del soggetto (cosiddetto extraneus), che, pur privo della particolare qualificazione soggettiva prevista dalla norma penale, abbia comunque partecipato all'illecito commesso da colui (cosiddetto intraneus) che ha tale qualificazione giuridica. (Nella specie è stato ritenuto il concorso dei clienti di un tributarista — che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi dei medesimi — per culpa in vigilando).
Cass. pen. n. 8615/1993
L'intermediazione nella cessione di stupefacente integra un'ipotesi di concorso nel reato posto in essere dal cedente, in quanto quest'ultimo non avrebbe avuto modo di trasferire ad altri la droga senza tale intermediazione, che costituisce così una condicio sine qua non dell'evento.
Cass. pen. n. 7985/1993
Si ha concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., e non semplice connivenza, ogni volta che l'agente partecipa, in qualunque modo, alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche quando, con la sua presenza, agevola o rafforza il proposito criminoso altrui, giacché tale situazione è ben diversa sotto il profilo ontologico e giuridico, dalla mera adesione interna ad una altrui condotta penalmente rilevante, che nessun contributo arreca alla commissione del reato.
Cass. pen. n. 7379/1993
Qualora più persone, una delle quali armata di fucile, prendano parte a una spedizione punitiva nei confronti di terzi, tutti i partecipanti all'azione rispondono di concorso nell'illegale detenzione e nel porto dell'arma, stante la consapevolezza della presenza del fucile, ben visibile, al fine della riuscita dell'atto dimostrativo, e nel contempo violento, che rivela chiara adesione ai reati concernenti l'arma per l'evidente concorso morale estrinsecatosi nella forma del rafforzamento dell'azione delittuosa posta materialmente in essere da uno solo dei soggetti.
Cass. pen. n. 6664/1993
In tema di concorso materiale di persone nel reato, è penalmente rilevante non solo l'ausilio necessario ma anche quello che si limita ad agevolare o facilitare il conseguimento dell'obiettivo finale. Il contributo agevolante o facilitante appare non necessario o non indispensabile soltanto in astratto ma non già in concreto, perché con un giudizio ex post è tale da prestarsi ad essere valutato come una condicio sine qua non dell'evento.
Cass. pen. n. 11344/1993
In tema di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), è configurabile il concorso nel reato da parte di chi, a sequestro ancora in atto, dia luogo a pubbliche manifestazioni di adesione alla iniziativa di coloro che hanno privato e seguitano a privare il sequestrato del bene della libertà personale, potendosi il concorso realizzare, in genere, anche sotto forma di incoraggiamento e rafforzamento dell'altrui proposito criminoso ed essendo obiettivamente idonee, le dette manifestazioni (tanto più in quanto sollecitate dai sequestratori), a costituire quanto meno un ostacolo all'eventuale formarsi, nell'animo di costoro, di una volontà di resipiscenza che si traduca nell'unica decisione per essi doverosa, e cioè quella di dar luogo alla immediata e incondizionata liberazione del sequestrato.
Cass. pen. n. 4612/1993
In tema di concorso morale, la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo di concorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato, indicando, gli elementi di prova al riguardo. (Nella specie, relativa ad annullamento sul punto concernente il concorso dell'imputata nell'omicidio, la S.C. ha osservato che la presenza della donna alle diverse fasi del litigio violento fra i due uomini, il ruolo dalla stessa avuto nel ripulire il pavimento sporco di sangue e nell'aiutare a deporre il cadavere in un sacco di spazzatura, a caricarlo sul furgone, a trasportarlo in zona periferica della città e a sotterrarlo, sono stati senza rigore logico assunti a prova della partecipazione morale della stessa alla uccisione, dal momento che il contributo materiale per fare sparire le tracce del delitto e occultare il cadavere della vittima può avere movente e spiegazione autonomi, potendo essere stato determinato dall'intento di aiutare il proprio uomo, cacciatosi nei guai, e dal tentativo disperato di fargli guadagnare l'impunità dall'omicidio commesso).
Cass. pen. n. 233/1993
La collocazione di un oggetto, e quindi anche di un'arma, all'interno di un'abitazione in una posizione che lo renda percepibile a tutti gli occupanti dell'alloggio, porta necessariamente a concludere che ciascuno di essi ha consapevolezza della presenza dell'oggetto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che allorché gli occupanti dell'alloggio mostrino solidarietà tra di loro nell'occultare, a fronte di un'operazione di polizia, l'esistenza di un'arma che si trovi nell'abitazione comune, emerge anche l'elemento significativo dell'esistenza di una situazione concorrente nella disponibilità dell'arma).
Cass. pen. n. 1893/1993
Nell'ambito del concorso di persone nel reato, la condotta punibile si concreta nella materiale partecipazione al fatto ovvero nell'istigazione e nel rafforzamento della volontà criminosa del complice. (Fattispecie di detenzione di armi e sostanze stupefacenti: la Suprema Corte ha ritenuto inadeguata a fondare l'affermazione di responsabilità la circostanza che l'imputato si trovasse non occasionalmente nell'abitazione ove la merce fu sequestrata, né che egli fosse a conoscenza della presenza della stessa sul posto).
Cass. pen. n. 900/1992
La codetenzione a fine di spaccio o per l'uso in comune delle sostanze stupefacenti integra gli estremi del concorso nel reato in relazione all'intero quantitativo e non già ad una quota ideale. La condotta del singolo concorrente risulta, infatti, priva di autonomia perché avente ad oggetto gli obiettivi comuni perseguiti, in varia e diversa misura, dagli imputati.
Cass. pen. n. 9482/1992
Per la configurazione del concorso di persone nel reato non è richiesto il cosiddetto previo concerto, essendo sufficiente anche un'intesa spontanea che intervenga nel corso dell'esecuzione del reato, ovviamente a condizione che l'atto riferibile all'iniziativa dell'autore principale, e addebitato al correo a titolo di concorso pieno, rappresenti una naturale conseguenza evolutiva degli atti posti in essere in precedenza di comune accordo. Ne consegue che se, nel momento in cui uno dei correi, per assicurare a sé e agli altri partecipi il prodotto, il profitto e l'impunità del reato in precedenza commesso, trasmoda nell'uso di una violenza in precedenza programmata con previsione dell'uso delle armi, e si serve di queste ultime per uccidere, il risultato dell'azione individuale non può che essere riferito anche ai correi a titolo di concorso pieno, e non già a titolo di concorso anomalo.
Cass. pen. n. 8389/1992
Ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa anche con la semplice volontà di adesione, estrinsecantesi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui, potendosi il concorso concretizzare in atteggiamenti ed in comportamenti che costituiscano, comunque, contributi causali alla realizzazione dell'evento, anche con la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva.
Cass. pen. n. 8017/1992
Di fronte ad un comportamento meramente omissivo o alla presenza dell'imputato alla ideazione, preparazione o esecuzione del delitto, il giudice deve valutare con rigore logico il comportamento dell'imputato onde cogliere gli aspetti sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che semplice connivenza o mera adesione morale. Non può, però, non ritenersi partecipe colui che manifesta anche tacitamente la sua adesione volontaria all'altrui piano criminoso, anche quando la realizzazione di questo abbia avuto inizio prima che ne venisse a conoscenza, ma sia ancora in corso, è l'ipotesi del reato permanente, che postula il protrarsi nel tempo della condotta criminosa; esplichi una qualsiasi attività, nell'ambito della realizzazione collettiva, che si esaurisca in un rafforzamento della volontà dei compartecipi di commettere il delitto o in un contributo, qualunque ne sia la natura e l'incidenza, nell'eziologia e nella dinamica, nella consumazione collettiva del reato.
Se è vero che la semplice consapevolezza della commissione del reato non costituisce concorso morale, in quanto per questo si richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico o, quanto meno, un'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore del reato, è però altrettanto vero che l'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'impresa criminosa. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che se dagli atti risultava un qualche contributo dato dall'imputato al protrarsi del sequestro nel tempo, per l'aiuto psicologico offerto al suo datore di lavoro, accompagnandolo sia pure non frequentemente al luogo di prigione dell'ostaggio, e l'ausilio dato ai sequestratori, continuando ad esplicare «nello stesso modo» la propria attività lavorativa pur sapendo che sul terreno sul quale lavorava era in atto un sequestro di persona, e quindi, fornendo una copertura «all'impresa» criminosa in svolgimento creando una parvenza di «normalità», non poteva poi escludersi con certezza il concorso del predetto, sia pure quale partecipe e non come correo).
Cass. pen. n. 7444/1992
Rettamente è ritenuta provata la compartecipazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di colui il quale non si limiti a trasportare il detentore, suo amico, con la propria auto, ma gli faccia compiere una serie di giri viziosi per le strade cittadine mentre costui sta trattando la vendita della sostanza stupefacente con un carabiniere finto acquirente, mostrando in tal modo di essere consapevole e partecipe di ciò che il detentore sta facendo.
Cass. pen. n. 2811/1992
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre un previo concerto, potendo sorgere una volontà che accomuni la condotta dei partecipanti anche nel repentino svolgersi di un fatto improvviso, mentre, d'altro canto, l'addebitabilità del reato a titolo di concorso morale prescinde dalla materiale partecipazione al fatto. (Nella specie dei giovani erano penetrati con violenza sulle cose nell'abitazione di una donna e mentre si congiungevano carnalmente con la stessa tenendola immobilizzata, altri si impossessavano di una banconota da lire 100.000 sottraendola da una tasca dei pantaloni della donna; la Cassazione, sulla scorta dei principi di cui in massima, ha ritenuto corretto l'assunto dei giudici di merito che avevano dedotto che la sottrazione del denaro compiuta in presenza di tutti gli aggressori ed in un contesto di comune violenza era stata condivisa e voluta da tutti e che anche chi non l'aveva materialmente compiuta aveva contribuito a realizzare l'evento delittuoso — ritenuto integrare il delitto di rapina — come concorrente morale).
Cass. pen. n. 1068/1991
È configurabile il concorso colposo nella contravvenzione colposa. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui colui, che è tenuto alla dichiarazione dei redditi, abbia dato incarico del relativo adempimento al consulente fiscale, sussiste la responsabilità di ambedue i soggetti, qualora siano ravvisabili gli estremi della negligenza.
Cass. pen. n. 9590/1991
La disciplina del concorso di persone nel reato esige in ciascuno degli agenti l'elemento psichico del reato che si commette e la coscienza della partecipazione altrui: non il compimento, da parte di ognuno, dell'attività materiale in cui si estrinseca l'azione. Ne consegue che il concorso nella detenzione non richiede affatto che ciascuno dei partecipanti sia in materiale contatto con la cosa (fattispecie in tema di detenzione di sostanze stupefacenti).
Cass. pen. n. 4820/1991
Nel caso di concorso di soggetti non qualificati nella commissione di un reato proprio non è indispensabile che proprio l'intraneo sia l'esecutore dell'azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall'obbligo di impedire l'evento. Nei reati propri cosiddetti esclusivi (o di propria mano) occorre invece che il soggetto qualificato (o intraneo), concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l'indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune ovvero nessun reato. Soltanto in tali ipotesi si esige dunque la personale realizzazione della fattispecie tipica ad opera dell'intraneo, e tale condizione va ricavata dalla descrizione letterale della condotta materiale o dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi - ad esempio, particolari rapporti tra autore e soggetto passivo. (Nella specie la Cassazione ha escluso che il reato di cosiddetto «contrabbando militare», previsto dalla prima parte dell'art. 3 della L. 9 dicembre 1941, n. 1383, appartenga al novero dei reati propri «esclusivi»).
Cass. pen. n. 14368/1990
Per aversi concorso di persone nel reato non basta la semplice adesione morale ad un programma criminoso poiché occorre comunque un apporto che produca un rafforzamento dell'attività criminosa dell'agente o un aiuto all'attività di costui.
Cass. pen. n. 2296/1990
Il contributo alla realizzazione collettiva del fatto criminoso, come previsto dall'art. 110 c.p., è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché questi sono al tempo stesso loro propri e comuni anche agli altri, allorché sussista in ciascuno dei partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e cioè la coscienza e volontà di apportare il proprio contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell'evento perseguito da tutti. (Nella specie si è precisato che, in caso di concorso in reati propri del pubblico funzionario, il concorso può configurarsi solo come morale e deve per necessità estrinsecarsi in un comportamento esteriore diretto alla determinazione e al rafforzamento dell'altrui proposito criminoso).
Cass. pen. n. 7961/1990
La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 c.p., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, non esauribile necessariamente nella fase terminale dell'esecuzione. (Nella fattispecie è stato ritenuto che — rientrando nella stessa attività materiale di esecuzione di un reato qualsiasi apporto alla sua preparazione — la prova positiva dell'assenza del coimputato dal luogo del delitto nel momento in cui questo veniva realizzato era insufficiente ad escludere anche la sua materiale partecipazione).
Cass. pen. n. 5449/1990
Perché possa parlarsi di concorso di persone nel reato è necessario, sotto l'aspetto soggettivo, che esista nei compartecipi la coscienza e volontà di concorrere con gli altri nella realizzazione del reato, essendo ravvisabile il concorso anche se in alcuni dei soggetti non vi sia la consapevolezza reciproca dell'altrui contributo, purché sussista in quel soggetto la consapevolezza che vi sia la coordinazione delle forze anche da parte di un solo concorrente; sotto il profilo oggettivo è necessario che il soggetto abbia apportato un contributo di ordine materiale o anche solo psicologico idoneo, con un giudizio di prognosi postumo, alla realizzazione della condotta tipica di un reato posta in essere da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per la esistenza del reato stesso.
Cass. pen. n. 3552/1990
La sussistenza del concorso di persone nel reato — di cui all'art. 110 c.p. — nelle sue componenti di contributo causale — materiale o morale — e di cosciente e volontaria partecipazione, postula che il contributo del partecipe sia tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione criminosa, conosciuto ed apprezzato dall'autore del reato, sicché i partecipi siano consapevoli della situazione di fatto in cui operano e vogliano contribuire, ciascuno per la propria parte, alla realizzazione dell'evento antigiuridico. (Fattispecie in cui taluno era stato ritenuto colpevole, in concorso, di detenzione di sostanze stupefacenti sulla circostanza di essersi trovato in una autovettura nella quale il conducente-proprietario aveva nascosto droga all'insaputa dell'occasionale accompagnatore).