Art. 110 – Codice penale – Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando più persone concorrono nel medesimo reato , ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita , salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 40680/2025
In tema di estorsione, è configurabile l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso nel caso in cui le violenze o le minacce, esercitate in diverse occasioni ai danni del titolare e dei dipendenti di un esercizio pubblico, per la pluralità delle persone cui sono rivolte, per la varietà delle richieste cui sono finalizzate e per il diffuso clima intimidatorio generato, denotano l'intento del soggetto agente di sottomettere al proprio volere l'intera gestione dell'esercizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la configurabilità dell'aggravante dev'essere, invece, esclusa nel caso in cui le minacce e le violenze indirizzate alla parte lesa hanno la sola finalità di ottenere gratuitamente il biglietto d'ingresso e le consumazioni).
Cass. civ. n. 40446/2025
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciò l'agente sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo ai suoi legami familiari con il contesto mafioso di riferimento e alle caratteristiche della compravendita, direttamente collegata alle attività estorsive ed usurarie poste in essere dai concorrenti e la cui stipula era avvenuta in assenza della corresponsione del prezzo d'acquisto).
Cass. civ. n. 36960/2025
In tema di stupefacenti, è richiesto, per la configurabilità dell'aggravante del concorso di tre o più persone di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che la pluralità di soggetti agenti abbia cooperato a una delle condotte tipiche, quali, esemplificativamente, l'offerta, l'intermediazione, l'acquisto, la detenzione, non essendo, invece, necessario che tale pluralità abbia concorso nella commissione di ciascuna delle condotte previste dalla norma incriminatrice, concretamente contestate.
Cass. civ. n. 36908/2025
In tema di estorsione, l'aggravante delle più persone riunite postula la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due soggetti agenti sul luogo e al momento della perpetrazione della violenza o della minaccia, sì da poter ritenere che le stesse siano poste in essere da ciascuno di essi o che la presenza, durante l'esercizio della violenza o della minaccia, di uno dei soggetti agenti valga a rafforzarle.
Cass. civ. n. 36683/2025
E' consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro, costituente profitto del reato tributario, rinvenuto nel patrimonio dell'ente, nel caso in cui la condotta delittuosa risulti commessa, a vantaggio dell'ente, dal suo amministratore di fatto, anche se l'amministratore di diritto sia stato assolto, in quanto la persona giuridica non può essere qualificata come terzo estraneo al reato, avendo beneficiato del relativo profitto, in forza del rapporto gestorio stabile, continuo e pregnante dei soggetti agenti. (Fattispecie relativa a dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
Cass. civ. n. 29372/2025
In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'intestatario fittizio del bene ne risponde a titolo concorsuale ex art. 110 cod. pen. qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, mentre non è necessario che sia altresì animato dal dolo specifico dell'interponente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un soggetto che si era fatto intestare autovetture di pregio in assenza di plausibile giustificazione, circostanza ritenuta sintomatica della sua consapevolezza circa la finalità elusiva).
Cass. civ. n. 25778/2025
Integra il concorso nel delitto di estorsione, nella specie cd. "progressiva", ogni comportamento esteriore che, seppur non connotato da minacce direttamente indirizzate alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, in tutte o in alcuna delle fasi dell'ideazione, dell'organizzazione o dell'esecuzione, assumendo carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che sussiste nel caso in cui le condotte dei concorrenti, in esito a una valutazione effettuata con il criterio della prognosi postuma, siano integrate in unico obiettivo perseguito dai predetti in varia e diversa misura, sicchè è sufficiente che ciascun soggetto agente abbia consapevolezza del contributo, anche unilaterale, recato alla condotta altrui.
Cass. civ. n. 25506/2025
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna dell'imputato quale concorrente esterno nel reato di bancarotta preferenziale, anziché quale amministratore di fatto nel reato, originariamente contestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che tale modifica, non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, non lede i diritti di difesa.
Cass. civ. n. 24501/2025
In tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell'esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicurezza.
Cass. civ. n. 27517/2024
L'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110, cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.
Cass. civ. n. 24350/2024
In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione e acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, l'ablazione, nel rispetto del canone di proporzionalità, non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
Cass. civ. n. 21879/2024
Integra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta dell'"extraneus" che si faccia latore di messaggi dal carcere nell'interesse del sodalizio, nel caso in cui detta attività sia reiterata e non episodica, nonché riferita a messaggi aventi contenuto idoneo a porsi quale elemento condizionante, consapevole e volontario, rispetto alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione mafiosa, a nulla rilevando che l'intermediario conosca o meno tale contenuto, purché sia consapevole dell'aiuto illecito apportato con la finalità di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere.
Cass. civ. n. 21072/2024
In presenza di un illecito plurisoggettivo, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione. (Fattispecie relativa al delitto di peculato, in cui la Corte ha annullato la statuizione sulla confisca diretta, rideterminandola nei confronti dei privati ricorrenti nella misura percentuale dell'indennizzo per eventi calamitosi conseguito da ciascuno, detratta la quota trattenuta dal pubblico funzionario).
Cass. civ. n. 20823/2024
In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, si configura quando viene contestata ad una persona fisica una condotta, materiale o morale, realizzata attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, rendono possibile o agevolano la consumazione di una violazione tributaria.
Cass. civ. n. 14954/2024
In tema di reati tributari, il rilascio, da parte di professionista abilitato, del cd. visto "leggero" di conformità della dichiarazione IVA, avvenuto in difetto dei necessari presupposti, configura contributo concorsuale, causalmente rilevante ex art. 110 cod. pen., al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, posto che tale condotta, poiché di norma precedente alla presentazione della dichiarazione, agevola o rafforza l'altrui proposito criminoso.
Cass. civ. n. 14027/2024
L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Fattispecie relativa a prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, estesa negli effetti al coimputato di cui erano stati dichiarati inammissibili l'appello e il ricorso).
Cass. civ. n. 13201/2024
In tema di concorso di persone nel reato, l'azione unica posta a carico di tutti i concorrenti ricorre solo se la condotta compiuta da ciascuno rientri, anche in senso lato, nell'attuazione dell'impresa concordata, sicché la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso solo qualora il correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento da altri cagionato e, in qualsiasi modo, abbia partecipato all'azione o comunque facilitato l'esecuzione della stessa. (Conf.: n. 6229 del 1996,
Cass. civ. n. 50102/2023
In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato).
Cass. civ. n. 49790/2023
Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso.
Cass. civ. n. 48560/2023
E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Cass. civ. n. 47768/2023
E' configurabile il delitto di associazione per delinquere nel caso di condotte sistematicamente tese all'arricchimento degli agenti, attuate nell'ambito di un programma illecito, temporalmente indeterminato, anche quando la vittima sia sempre un unico soggetto, laddove il progetto delittuoso perseguito, realizzato pur con comportamenti non costituenti reato, sia espressione dell'evoluzione dell'originario "modus operandi". (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto sussistente un'associazione per delinquere, e non il mero concorso di persone nel reato continuato, in presenza di un gruppo di individui, organizzato prevalentemente su base familiare, il cui programma illecito non era limitato alla spoliazione del patrimonio di un'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, unica parte offesa, ma si estendeva al procacciamento di fonti continuative e indeterminate di futuri guadagni illeciti).
Cass. civ. n. 40428/2023
In tema di concorso di persone nel reato di abuso d'ufficio, la mera "raccomandazione" o "segnalazione" non ha di per sé un'efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia caratterizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato ascritto ad un capo dipartimento di Roma Capitale che, al di fuori dello svolgimento delle proprie funzioni, aveva informalmente segnalato per una posizione dirigenziale il proprio fratello all'assessore competente alla designazione).
Cass. civ. n. 31184/2023
E' abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio di un coimputato che ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., disponga la regressione del procedimento alla fase antecedente anche per gli altri coimputati nei cui confronti non sia ravvisabile siffatta nullità.
Cass. civ. n. 27722/2023
In tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di un avvocato che, al fine di prevenire l'adozione di provvedimenti ablatori a carico di un esponente di vertice di un'associazione mafiosa in relazione a un immobile di cui questi era proprietario di fatto, ne acquisiva la proprietà formale con un contratto di compravendita e, il giorno stesso, lo rivendeva al fratello del capomafia).
Cass. civ. n. 22906/2023
concorso di persone nel reato continuato - Prova dell'associazione anche attraverso i reati scopo - Fattispecie. Nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, in cui la Corte ha ritenuto carente la motivazione della decisione di condanna per non aver individuato, con specificità, né gli indicatori dell'autonomia dell'associazione rispetto al mero accordo criminoso funzionale alla consumazione delle azioni predatorie, nè il ruolo dei singoli partecipi al sodalizio).
Cass. civ. n. 21936/2023
In tema di collusione di cui all'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è punibile la condotta dell'estraneo che abbia consentito o aderito alla proposta collusiva, configurandosi, invece, concorso punibile nel caso di istigazione, determinazione o agevolazione idonee ad incidere, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., sul perfezionamento della fattispecie.
Cass. civ. n. 10612/2023
In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
Cass. civ. n. 4858/2023
La partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per l'omicidio commesso, nel corso della sua esecuzione, dal complice che abbia materialmente colpito la vittima.
Cass. civ. n. 30488/2022
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.
Cass. civ. n. 17029/2022
Risponde del delitto di usura in concorso chi, in un momento successivo al perfezionamento dell'accordo usurario, avendo ricevuto l'incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento, vertendosi in tema di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata.
Cass. civ. n. 39567/2014
In relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde, a titolo di concorso, del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittizia attribuzione, in quanto, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 13085/2014
Ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi pertanto in una situazione di fatto, tale per cui possa comunque, in qualsiasi momento, disporne.
Cass. civ. n. 3759/2014
In materia di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che aveva lanciato fumogeni nel corso di gravi disordini verificatisi in occasione di un evento sportivo).
Cass. civ. n. 23005/2013
Concorre nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'art. 416 ter c.p. ed è sanzionato ex art. 110 c.p. il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad un candidato, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'art. 416 bis c.p..
Cass. civ. n. 11592/2013
In tema di concorso di persone nel reato, a fronte ad un quadro che si profila certo sul coinvolgimento dell'indagato ma equivoco sul reale contributo causale da questi offerto, in caso di non univocità degli indizi raccolti a suo carico, qualora il grado di inferenza e quindi l'attitudine dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza nella causazione dell'evento non superi il vaglio di legittimità, dovrà procedersi a nuovo esame di merito sulle alternative e plausibili prospettazioni di un diverso contributo causale dell'agente (Nella specie la Corte ha ritenuto la non univocità degli indizi raccolti in relazione all'entità del contributo causale del coimputato in un delitto di omicidio reputando ipotizzabile un ruolo diverso e meno coinvolgente dello stesso nella vicenda).
Cass. civ. n. 11624/2012
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, il concorso dell'"extraneus" istigatore e beneficiario delle operazioni è configurabile qualora questi risulti consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi.
Cass. civ. n. 24895/2007
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Fattispecie nella quale è stato escluso il concorso nel delitto di coltivazione di piantine di canapa indiana in capo a persona che occasionalmente aveva provveduto a innaffiarle, trovandosi insieme con il proprietario delle piante, autore dell'illecito).
Cass. civ. n. 30262/2003
In tema di concorso di persone nel reato, tutte le volte che il soggetto non soltanto si rappresenta l'evento, ma lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., ma quella del concorso di cui all'art. 110 c.p., essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato.
Cass. civ. n. 21424/2003
Concorre nel reato di abusivo esercizio di una professione, previsto dall'art. 348 c.p., il geometra che si sia limitato a sottoscrivere un progetto edilizio interamente elaborato da soggetto privo di abilitazione, rendendo in questo modo possibile o più agevole la commissione del reato (fattispecie in cui l'imputato aveva sottoscritto una serie di progetti elaborati dal tecnico del comune, a cui tale attività era preclusa a causa del rapporto di dipendenza con l'ente territoriale).
Cass. civ. n. 3299/2001
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), il combinato disposto degli artt. 110 e 115 c.p. preclude la configurabilità di un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta del «far parte» del sodalizio criminoso. (Nella specie la Corte, rilevando, nel provvedimento impugnato, la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di crisi o fibrillazione dell'associazione per delinquere, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo che la natura del vizio riscontrato non imponesse l'applicazione dell'art. 618 c.p.p. e la rimessione alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto interpretativo con la decisione delle sezioni unite del 5 ottobre 1994, n. 16, ric. Demitry).
Cass. civ. n. 12089/2000
La sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale.
Cass. civ. n. 13885/1999
In tema di concorso di persone nel reato, integra il concorso di cui all'art. 110 c.p. non solo il vero e proprio «mandato», ma anche la «autorizzazione» al delitto, pur se da altri progettato, per quel tanto che la stessa autorizzazione comporta nella rimozione di un divieto proveniente da colui del quale, per ragione dell'autorità di cui è investito, l'assenso è richiesto.
Cass. civ. n. 9575/1999
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, non basta un comune interesse accompagnato da vincoli interpersonali o un ruolo di virtuale adesione al delitto ma occorre un contributo concreto alla realizzazione dello stesso. (Nella specie la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha escluso che integri gli estremi del concorso in abuso d'ufficio il fatto di essere autorevole conoscente del presidente di una commissione preordinata all'accertamento della invalidità nonché padre del soggetto da quest'ultima beneficiato).
Cass. civ. n. 7583/1999
In tema di bancarotta fraudolenta, concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell'azienda; pertanto, pur rappresentando la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie (in quanto accertativa dello stato di insolvenza e della qualifica di imprenditore o di amministratore del soggetto attivo), anche l'eventuale amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere del reato, in concorso, appunto, con il soggetto dichiarato fallito.
Cass. civ. n. 7442/1998
In tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa; per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà, come ulteriore conseguenza, che l'evento verificatosi sia da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. (Fattispecie in tema di ritenuto concorso nelle effettuazioni di reati vari da parte di persona posta al vertice di associazione politico-criminale che ideava e programmava le imprese poste in esecuzione da altri).
Cass. civ. n. 6489/1998
In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo. È invece estranea alla figura del concorso l'attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, ma la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integra già a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p. Infine, nel caso di più reati posti in essere nell'ambito di un unico programma, il concorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici che, a loro volta e nello stesso modo, devono rispondere dei fatti da lui posti in essere.
Cass. civ. n. 1245/1998
In tema di false comunicazioni sociali, qualora la redazione di falsa contabilità serva di supporto alla falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio, chiunque, benché estraneo, contribuisca a tali artifici contabili, nella prospettiva della futura dissimulazione di una riserva occulta nei bilanci di esercizio di una società, offre un contributo causale determinante alla condotta criminosa punita dall'art. 2621 c.c., e ciò a maggior ragione quando le sue capacità tecniche professionali siano tali da rassicurare l'amministratore sull'efficacia del risultato dissimulatorio.
Cass. civ. n. 574/1997
Il concorso di persone nel reato non esige imprescindibilmente - soprattutto quando si tratti di condotte articolate e protraentisi nel tempo come quella di importazione di stupefacenti - che tutti i concorrenti esplichino attività identiche o analoghe o insostituibili rispetto all'avveramento del fatto, essendo sufficiente che i diversi apporti si configurino in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale. (Fattispecie in tema di traffico di sostanze stupefacenti).
Cass. civ. n. 9490/1995
La mancanza del previo concerto non condiziona la configurabilità del concorso di persona nel reato, essendo sufficiente l'intesa anche spontanea intervenuta nel corso dell'esecuzione del fatto criminoso. (Fattispecie relativa a riconoscimento di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 337, 582, 61 n. 2 c.p. in danno di un agente di polizia che, qualificatosi, dopo essere intervenuto in difesa di un soggetto aggredito da più persone, per procedere alla identificazione delle stesse, era stato a sua volta percosso a seguito dell'incitamento in tal senso rivolto da uno degli assalitori agli altri).
Cass. civ. n. 9296/1995
Per configurare il concorso di persone nel reato, non essendo necessario il previo accordo, assume carattere decisivo l'unitarietà del «fatto collettivo» realizzato. Tale circostanza deve ritenersi realizzata ogni volta che le condotte dei concorrenti risultino alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati. Ne consegue che - eccezion fatta per le ipotesi in cui risulti sicuramente dimostrato un accordo criminoso indirizzato all'esecuzione di un reato diverso e meno grave - sotto l'aspetto soggettivo, non rientrando l'accordo nella struttura del dolo, è necessario che esista nel soggetto, che abbia apportato un contributo d'ordine materiale alla realizzazione del fatto tipico del reato, la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione dello stesso, essendo ravvisabile il concorso anche se in taluno dei soggetti non vi sia la consapevolezza reciproca dell'altrui contributo, purché sussista nel medesimo la consapevolezza che ci sia coordinazione delle forze anche da parte di un solo concorrente.
Cass. civ. n. 30/1995
Ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione.
Cass. civ. n. 2/1995
In tema di concorso di persone nel reato, si configura la partecipazione morale e non la mera presenza passiva allorquando la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa e il mantenimento di un atteggiamento di «non intervenuto» esprime una condotta obiettivamente e logicamente valutabile come adesione all'altrui azione criminosa, con il correlativo rafforzamento della volontà dell'esecutore materiale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso nel delitto di violenza privata di due persone che avevano assistito senza intervenire alla condotta di una terza persona, a bordo della cui auto si trovavano, che aveva stretto contro un'inferriata una donna, impedendole di muoversi e di allontanarsi).
Cass. civ. n. 9930/1994
In tema di concorso di persone nel reato, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso va individuata nel fatto che, mentre la pagina postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel secondo detto comportamento può manifestarsi anche in forme che agevolino la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa.
Cass. civ. n. 7456/1994
A integrare la circostanza della minima partecipazione al reato non basta la minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella posta in essere da altri, ma è necessario che il contributo dato dal partecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale del reato.
Cass. civ. n. 6211/1994
Ricorre il concorso di persone nel reato nell'ipotesi di presenza, non casuale, di un soggetto sul luogo del delitto da cui la risoluzione criminosa dell'esecutore materiale abbia tratto motivo di rafforzamento. (Fattispecie relativa ad affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, per il reato di cui all'art. 167 c.p.m.p. di militare, che, presente allorquando il coimputato aveva prelevato dal proprio armadietto una bottiglia contenente acido solforico e l'aveva versata all'interno dei motori di una motovedetta, aveva poi recuperato e distrutto detta bottiglia, così apportando un concreto contributo causale e psicologico alla realizzazione del sabotaggio. Era stato sostenuto che tale distruzione non fosse riconducibile nel concorso nel reato ma, al più, potesse costituire la fattispecie prevista dall'art. 378 c.p.).
Cass. civ. n. 16/1994
È configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha sottolineato la diversità di ruoli tra il partecipe all'associazione e il concorrente eventuale materiale, nel senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma colui che agisce nella «fisiologia», nella vita corrente quotidiana dell'associazione, mentre il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a «far parte», ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la «fisiologia» dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase «patologica» che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa).
Cass. civ. n. 1893/1993
Nell'ambito del concorso di persone nel reato, la condotta punibile si concreta nella materiale partecipazione al fatto ovvero nell'istigazione e nel rafforzamento della volontà criminosa del complice. (Fattispecie di detenzione di armi e sostanze stupefacenti: la Suprema Corte ha ritenuto inadeguata a fondare l'affermazione di responsabilità la circostanza che l'imputato si trovasse non occasionalmente nell'abitazione ove la merce fu sequestrata, né che egli fosse a conoscenza della presenza della stessa sul posto).
Cass. civ. n. 9482/1992
Per la configurazione del concorso di persone nel reato non è richiesto il cosiddetto previo concerto, essendo sufficiente anche un'intesa spontanea che intervenga nel corso dell'esecuzione del reato, ovviamente a condizione che l'atto riferibile all'iniziativa dell'autore principale, e addebitato al correo a titolo di concorso pieno, rappresenti una naturale conseguenza evolutiva degli atti posti in essere in precedenza di comune accordo. Ne consegue che se, nel momento in cui uno dei correi, per assicurare a sé e agli altri partecipi il prodotto, il profitto e l'impunità del reato in precedenza commesso, trasmoda nell'uso di una violenza in precedenza programmata con previsione dell'uso delle armi, e si serve di queste ultime per uccidere, il risultato dell'azione individuale non può che essere riferito anche ai correi a titolo di concorso pieno, e non già a titolo di concorso anomalo.
Cass. civ. n. 16058/1989
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato «proprio» di concussione di un extraneus è necessario che questi, con la propria condotta o concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con le minacce o con altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo alla indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività che agendo sulla volontà di quest'ultimo faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso, ed in tal senso deve ritenersi che costituisca atto di concorso morale nel reato la promessa d'aiuto da prestarsi successivamente alla perpetrazione del reato, allorché abbia fatto sorgere o rafforzato il proposito delittuoso dell'agente. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, è stato escluso il concorso nel delitto di concussione, ravvisando invece, nella condotta dell'imputato tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di favoreggiamento reale ex art. 379, c.p.).
Cass. civ. n. 7624/1981
Nel concorso di persone nel reato, ed anche in quello anomalo, la desistenza può assumere rilevanza soltanto se consiste in un comportamento che impedisce il compimento dell'evento, voluto nel caso del concorso pieno, o soltanto prevedibile in quello anomalo.