Art. 493 quater – Codice penale – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24086/2024
In tema di formazione del fascicolo del dibattimento, la concorde volontà delle parti, di cui all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen., dev'essere espressa in modo esplicito, attesa la natura eccezionale della disposizione, costituente deroga alle regole sulla formazione della prova. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini del perfezionamento dell'accordo acquisitivo, non può ritenersi equivalente a manifestazione di consenso la mancata opposizione della parte).
Cass. civ. n. 2625/2024
Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di sostituzione di persona nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante l'indebita utilizzazione, posto che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre quella prevista dall'art. 494 cod. pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che le due fattispecie delittuose concorrono, invece, nel caso in cui la sostituzione di persona sia compiuta con condotte distinte e precedenti rispetto a quelle di utilizzo indebito di carte di credito).
Cass. civ. n. 33535/2023
Sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato.
Cass. civ. n. 34768/2022
La condotta di chi utilizzi indebitamente una carta di credito consegnatagli dal titolare, effettuando, oltre all'operazione delegata, dei prelievi di denaro in suo favore, integra il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e non quello di appropriazione indebita, non avendo il soggetto agente mai conseguito il possesso della carta, ma solo la sua detenzione, limitata nel tempo e nelle finalità.
Cass. civ. n. 39276/2021
Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di cui all'art. 494 cod. pen. nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante il primo reato, poiché l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l'art. 494 cod. pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità.
Cass. civ. n. 18609/2021
In tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 50 cod. pen., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall'art. 493-bis cod. pen. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato.
Cass. civ. n. 12739/2020
Il delitto di falso in atto pubblico è configurabile nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio, in virtù della estensione prevista dall'art. 493 cod. pen., solo se tale soggetto sia legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico.
Cass. civ. n. 31859/2020
E' configurabile il concorso formale tra il reato di circonvenzione di incapace, previsto dall'art. 643 cod. pen., e quello di cui all'art. 493-bis cod. pen., trattandosi di fattispecie che descrivono condotte strutturalmente differenti e tutelano beni giuridici diversi, ovvero, rispettivamente, il patrimonio di chi si trovi in una minorata condizione di autodeterminazione in ordine ai propri interessi patrimoniali, e l'interesse generale al regolare svolgimento dell'attività finanziaria mediante mezzi sostitutivi del contante.
Cass. civ. n. 13492/2020
In tema di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell'art. 493-ter cod. pen., integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna "abolitio criminis".
Cass. civ. n. 27885/2020
Integra il concorso nel delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ora 493-ter cod. pen., e non quello di riciclaggio, la condotta dell'agente che, avendo ricevuto i supporti magnetici contraffatti e clonati da terzi soggetti, si limiti ad utilizzarli al solo fine di prelevare e beneficiare degli importi di denaro, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni quali la sostituzione, il trasferimento o il reimpiego del profitto illecito.
Cass. civ. n. 2969/2019
In caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod. pen., non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima.
Cass. civ. n. 50395/2019
Integra il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-bis cod. pen.), e non quello di frode informatica ex art. 640-ter cod. pen., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro.
Cass. civ. n. 46652/2019
Risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento.
Cass. civ. n. 47135/2019
Non è applicabile l'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. (fatti commessi in danno di congiunti) al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito previsto dall' art. 55, comma 9, d.lgs n. 231 del 2007, (oggi confluito nell' art. 493-ter cod. pen.), nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie il figlio) del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato "de quo", la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all'art. 649 cod. pen. concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.
Cass. civ. n. 43363/2013
Ai fini della configurabilità dei reati di falsità in atti, gli "ausiliari del traffico" rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio solo se legati da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico, per effetto di quanto previsto dall'art. 493 cod. pen.
Cass. civ. n. 34685/2005
Il reato di falsità in titolo di credito come quello di falsità di qualsiasi altra scrittura privata, è divenuto, per effetto dell'art. 493 bis c.p., punibile a querela della persona offesa, come si evince dal capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilità di ufficio per le sole falsità concernenti un testamento olografo.
Cass. civ. n. 12254/1990
In tema di falso, è al di fuori del paradigma dell'art. 479 c.p. l'ipotesi di falsificazione, da parte di pubblici ufficiali o - per l'estensione di cui all'art. 493 c.p. - di impiegati incaricati di un pubblico servizio, del contenuto di atti che, in quanto non siano esternazione delle competenze funzionali dei soggetti che li hanno formati, non possono considerarsi emessi «nell'esercizio delle loro attribuzioni», come esplicitamente richiesto dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 477/1988
Non è configurabile il delitto di ricettazione nel caso in cui il reato presupposto, nella specie di falso in assegno, non sia punibile per mancanza di querela. Ciò anche, per la operatività dell'art. 2, terzo comma, c.p. (successione di legge più favorevole al reo), nel caso in cui l'art. 493 bis c.p., relativo ai casi di perseguibilità a querela di delitti di falso in scrittura privata, risulti introdotto nell'ordinamento giuridico penale successivamente alla realizzazione del falso ed alla ricezione e spendita dell'assegno di illecita formazione e provenienza.
Cass. civ. n. 7868/1987
In tema di falsità in titoli di credito, agli effetti dell'art. 493 bis c.p. (casi di perseguibilità a querela) per persona offesa deve intendersi il soggetto al quale avrebbe potuto essere attribuita la paternità dell'atto falsificato ovvero il soggetto che, comunque, dall'uso dell'assegno falsificato avrebbe potuto ricevere un danno al momento della sua presentazione all'incasso o subire una pregiudizievole ripercussione, anche di carattere non patrimoniale. (Nella specie è stata ritenuta validamente proposta la querela dell'emittente dell'assegno bancario sul quale era stato alterato dall'imputato, aumentandolo, l'importo in cifre e in lettere su di esso originariamente figurante).
Cass. civ. n. 6436/1983
La disposizione dell'art. 493 c.p. non dilata l'area degli atti pubblici (sono tali solo quelli formati nell'esercizio di una pubblica funzione) ma equipara quelli redatti da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio agli atti pubblici, estendendo ai primi la tutela penale predisposta per i secondi.
Cass. civ. n. 4284/1983
Ai fini dell'art. 493 c.p., i dipendenti del comune addetti al servizio della nettezza urbana rivestono la qualità di pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico; alle attestazioni di presenza da essi redatte sui moduli predisposti dal comune si applicano, pertanto, le disposizioni sulle falsità commesse da pubblici ufficiali.
Cass. civ. n. 8603/1982
Agli effetti dell'art. 493 c.p., il portalettere riveste la qualità di pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio.
Cass. civ. n. 7758/1982
Il reato di falso in assegni è diventato perseguibile a querela della persona offesa, a seguito dell'entrata in vigore della L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 493 bis c.p. infatti, nel prevedere la perseguibilità a querela per le ipotesi contemplate negli artt. 489 e 490 c.p., fa riferimento alle scritture private e menziona, come unica eccezione, il testamento olografo. L'assegno bancario è stato però equiparato agli atti pubblici soltanto agli effetti della pena, mentre ha mantenuto la natura di scrittura privata: come tale pertanto non è più perseguibile d'ufficio.
Cass. civ. n. 2668/1982
Il delitto di falsità in cambiale (o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore) è punibile, in base all'art. 493 bis c.p., a querela della persona offesa. La procedibilità d'ufficio per i delitti di falsità in scrittura privata è infatti limitata, a norma del capoverso del citato articolo, soltanto al testamento olografo.