Art. 494 – Codice penale – Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome , o un falso stato , ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici , è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2625/2024
Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di sostituzione di persona nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante l'indebita utilizzazione, posto che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre quella prevista dall'art. 494 cod. pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che le due fattispecie delittuose concorrono, invece, nel caso in cui la sostituzione di persona sia compiuta con condotte distinte e precedenti rispetto a quelle di utilizzo indebito di carte di credito).
Cass. civ. n. 12062/2021
È configurabile il concorso formale tra il reato di sostituzione di persona e quello di trattamento illecito di dati personali, stante la diversa oggettività giuridica delle fattispecie, in quanto il primo tutela la fede pubblica, mentre il secondo la riservatezza, che ha riguardo all'aspetto interiore dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da indiscrezioni e attenzioni indebite, pur potendo ricorrere tra le due fattispecie omogeneità della condotta realizzativa. (Fattispecie relativa all'utilizzo dell'immagine di una persona ignara e non consenziente per la creazione di un falso profilo su un "social network").
Cass. civ. n. 323/2021
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi "profili social" e "account internet" servendosi dei dati anagrafici di altra persona, esplicitamente contraria, al fine di far ricadere su quest'ultima l'attribuzione delle connessioni eseguite in rete.
Cass. civ. n. 39276/2021
Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di cui all'art. 494 cod. pen. nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante il primo reato, poiché l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l'art. 494 cod. pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità.
Cass. civ. n. 5432/2020
Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 cod. pen. senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato. (Fattispecie relativa alla spendita di una falsa identità per instaurare una relazione sentimentale con la vittima, al fine di farsi elargire somme di denaro).
Cass. civ. n. 26589/2020
Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio.
Cass. civ. n. 29636/2020
Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui gli imputati, autori di una truffa in concorso, si erano qualificati, rispettivamente, come marinaio e gioielliere).
Cass. civ. n. 25215/2020
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi una "sim-card" servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'attribuzione delle connessioni eseguite in rete, dissimulandone così il personale utilizzo. (Fattispecie relativa all'uso di una pluralità di "sim card", abusivamente intestate a terzi inconsapevoli, al fine di eseguire a nome degli stessi movimentazioni "on line" su conti correnti, per lo storno delle provviste ivi bonificate).
Cass. civ. n. 23760/2020
Integra il delitto di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen., la condotta di colui che si inserisce nel sistema operativo di un servizio di home banking servendosi dei codici personali identificativi di altra persona inconsapevole, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno del titolare dell'identità abusivamente utilizzata, mediante operazioni di trasferimento di denaro. (Fattispecie di frode informatica in danno di titolare di carta banco posta, commessa in epoca antecedente alla introduzione del comma terzo dell'art. 640-ter cod. pen., nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto il concorso formale dei reati di cui agli artt. 640-ter e 494 cod. pen.).
Cass. civ. n. 21705/2019
Integra il reato di sostituzione di persona la condotta del soggetto che, attribuendosi falsamente una qualifica professionale, ponga in essere atti che, anche se non riservati in via esclusiva ai soggetti dotati di speciale abilitazione, siano comunque ad essa connessi, poiché a tale qualifica la legge ricollega gli effetti giuridici tipici della professione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato che, qualificatosi falsamente come avvocato, incamerava somme di denaro, che diversamente non gli sarebbero state versate, per acquistare un immobile, asseritamente oggetto di una procedura esecutiva in realtà inesistente).
Cass. civ. n. 23029/2017
Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis cod. pen.), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis cod. pen.
Cass. civ. n. 11087/2015
Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la condanna di un imputato il quale aveva fatto credere al suo anziano interlocutore di essere il figlio di un ex collega e di essere dipendente di una nota azienda di abbigliamento, al fine - non raggiunto - di vendergli della merce).
Cass. civ. n. 25774/2014
Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative. (In motivazione, la Corte ha osservato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul "social network" evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell'agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l'immagine).
Cass. civ. n. 6597/2014
Il delitto di sostituzione di persona non è assorbito in altra figura criminosa, in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 cod. pen. sia a quella di altra norma a tutela della fede pubblica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra i reati di sostituzione di persona e falsità in certificati nella condotta dell'imputato, che aveva falsificato la carta d'identità del soggetto, cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati).
Cass. civ. n. 4394/2014
Integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici. (Fattispecie in cui l'imputata aveva dichiarato alle persone offese di dover svolgere un controllo sulla loro salute, inducendole così a ritenere di trovarsi di fronte ad una dipendente di una struttura sanitaria pubblica).
Cass. civ. n. 13296/2013
In tema di delitto di sostituzione di persona, il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno. (Fattispecie relativa a presentazione a pubblico ufficiale dell'istanza di ottenere il codice fiscale mediante utilizzo di un documento frutto di un fotomontaggio).
Cass. civ. n. 48662/2012
Non integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che, in qualità di dipendente ospedaliero, passi alla timbratura la scheda magnetica appartenente ad un collega, attestandone falsamente la presenza sul luogo di lavoro, in quanto, non sussiste l'elemento caratterizzante la fattispecie incriminatrice costituito dalla rappresentazione nei confronti dei terzi di connotati che appaiono idonei a definirlo come una persona diversa da quella che egli effettivamente è ovvero rivestito di uno stato o dotato di una qualità cui la legge riconnette effetti giuridici, che egli in realtà non possiede. (La S.C. ha precisato che nella specie il soggetto attivo non si è sostituito al collega né se ne è attribuito i dati identificativi ma ha effettuato, in conseguenza di un artifizio, una doppia vidimazione agendo come "longa manus" di quest'ultimo, con condotta astrattamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.
Cass. civ. n. 14350/2012
Il delitto di tentata sostituzione di persona non è assorbito in quello di possesso di documenti d'identità falsi, sussistendo invece concorso materiale tra i due reati, qualora l'agente, oltre ad aver esibito una carta d'identità falsificata, a richiesta degli operanti abbia declinato generalità non veritiere cercando di accreditare un'identità diversa da quella reale.
Cass. civ. n. 45328/2011
Non integra né il delitto di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell'ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità, la condotta di colui che esponga sul parabrezza dell'auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trovi a bordo del veicolo.
Cass. civ. n. 10203/2011
Integra il delitto di cui all'art. 494 c.p. il conducente del veicolo che circoli, in contrasto con il codice della strada, in zona vietata qualora esponga il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, in quanto, in tal caso, egli simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato anche al trasporto occasionale del titolare; tale fatto è diverso da quello sanzionato in via amministrativa dall'art. 188 comma quarto c.d.s., che concerne la condotta di chi non sia munito del detto contrassegno o dello stesso disabile che non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti.
Cass. civ. n. 44955/2010
Integra il reato di sostituzione di persona la falsa rappresentazione della qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto la legge attribuisce a tale rapporto determinati effetti, tra cui il diritto alla retribuzione. (Nella specie il reo, al fine di monetizzare un assegno bancario privo di copertura, aveva rassicurato il prenditore sulla copertura del titolo qualificandosi come dipendente della ditta "Bartolini", indicando suggestivamente alla vittima un furgone di colore rosso parcheggiato davanti al suo negozio).
Cass. civ. n. 35091/2010
L'induzione in errore è elemento costitutivo del reato di sostituzione di persona, sicché, in mancanza di essa, può configurarsi il tentativo.
Cass. civ. n. 18080/2010
Non integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che esponga sul cruscotto dell'auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad un parente, in quanto la mera esposizione del contrassegno invalidi sull'auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra la condotta positiva suscettiva di trarre in inganno necessaria per ravvisare gli estremi del delitto di cui all'art. 494 c.p.
Cass. civ. n. 10362/2009
Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 c.p. senza riuscire ad indurre in errore taluno.
Cass. civ. n. 41142/2008
Integra il reato di sostituzione di persona la falsa attribuzione della qualità di sacerdote, in quanto l'ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi ; né è rilevante, a tal fine, il fatto che la falsa attribuzione sia effettuata per realizzare un'attività non rientrante tra quelle tipiche del sacerdote (nella specie vendita di libri religiosi ), posto che ciò che rileva è la coscienza della falsa attribuzione e la lesione della pubblica fede.
Cass. civ. n. 46674/2007
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale).
Cass. civ. n. 19472/2007
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che si attribuisce falsamente la qualità di proprietario di un terreno per ottenere il rilascio di un certificato urbanistico, considerato che si tratta di una qualità alla quale la legge ricollega effetti giuridici, tra i quali quello di ottenere dalla P.A. un certificato di destinazione urbanistica del suddetto terreno.
Cass. civ. n. 36094/2006
Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza. (Nella specie, l'imputato aveva inviato lettere a terze persone fingendosi una donna vittima di violenze sessuali).
Cass. civ. n. 8754/2005
Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando (come nella fattispecie, nella quale l'imputato aveva falsificato il tesserino ufficiale di riconoscimento del soggetto cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati), ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate.
Cass. civ. n. 8670/2004
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la falsa attribuzione della qualità di dipendente di un'associazione di servizio (nella specie Telefono Azzurro), la quale produce l'effetto giuridico di abilitare alla richiesta di informazioni concernenti minori, a nulla rilevando il fatto che il semplice rapporto di dipendenza dall'Associazione non comporti la capacità di rappresentarla e di assumere impegni vincolanti verso l'esterno, in quanto, anche in mancanza di una rappresentanza diretta, il dipendente crea una situazione di affidamento nell'interlocutore telefonico che costituisce il presupposto dell'attività propria dell'Associazione. (Nella specie l'imputato si era spacciato per dipendente dell'Associazione Telefono Azzurro, al fine di ottenere informazioni sulle iniziative adottate dalle famiglie di minori che egli aveva molestato).
Cass. civ. n. 24816/2003
Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito o di pagamento, di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, assorbe il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., ogni qual volta la sostituzione contestata sia stata posta in essere con la stessa condotta materiale integrante il primo reato. Ed infatti, l'ipotesi delittuosa dell'indebito utilizzo del mezzo di pagamento lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l'art. 494 c.p. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità («se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica»). Sussiste, invece, concorso materiale tra gli stessi reati nel caso in cui la sostituzione sia stata realizzata con un'ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l'altra fattispecie delittuosa.