Art. 503 – Codice penale – Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Il datore di lavoro o i lavoratori , che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103, se si tratta di lavoratori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34356/2024
In tema di valutazione della prova, la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato anche in caso di ritrattazione, laddove il giudice, apprezzandone favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornisca ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, e debba ritenersi inverosimile la successiva ritrattazione.
Cass. civ. n. 15403/2023
Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello.
Cass. pen. n. 916/1973
Il delitto di serrata si consuma nel luogo (in relazione al quale va, quindi, individuata la competenza territoriale) in cui viene effettivamente sospeso il lavoro, secondo le modalità di cui agli artt. 502, 504 e 506 c.p. e non nel luogo nel quale avviene la proclamazione della serrata.