Art. 504 – Codice penale – Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa , si applica la pena della reclusione fino a due anni [505, 510-512].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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