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Art. 504 — Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Art. 504 — Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Quando alcuno dei fatti preveduti dall’art. 502 è commesso con lo scopo di costringere l’Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa , si applica la pena della reclusione fino a due anni [ 505, 510512 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 11796/1999

Non integra il reato di cui all’articolo 504 c.p. la c.d. serrata dei piccoli esercenti attuata per motivi economici inerenti all’attività aziendale, essendo tali manifestazioni estranee a qualsiasi conflitto tra datori di lavoro e lavoratori subordinati, da considerare, quindi, come una «legittima forma di sciopero». (Nella specie la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva lavoratori subordinati e comunque la natura della manifestazione escludeva ripercussioni apprezzabili su eventuali rapporti di lavoro e non vi era attinenza con vertenze sindacali o con i diritti dei dipendenti).

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