Art. 546 – Codice penale – Aborto di donna consenziente
[Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere;
2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 3721/2025
È viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita.
Cass. civ. n. 29079/2024
Non costituisce causa di nullità per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, è esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui è indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.
Cass. civ. n. 26527/2024
In tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora sia supportato da elementi di fatto ulteriori, di sicuro valore indiziante. (Fattispecie relativa a delitto di dichiarazione infedele, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di condanna che aveva valorizzato il rinvenimento di contabilità parallela in "nero" e numerose testimonianze su accordi tra imputato e clienti per prestazioni senza fattura).
Cass. civ. n. 9695/2024
In tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità. (Fattispecie in cui il primo giudice non aveva esplicitato la pena base e l'entità della diminuzione su di essa operata per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
Cass. civ. n. 2103/2024
È censurabile in sede di legittimità la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (In motivazione, si è altresì affermato che, diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata).
Cass. civ. n. 1270/2024
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.
Cass. civ. n. 43263/2023
In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).
Cass. civ. n. 42331/2023
La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente e il vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della parte civile e annullato la sentenza agli effetti civili sul rilievo che i giudici di primo e di secondo grado avevano omesso di statuire in relazione a un capo di imputazione, così determinando la definitività della sentenza agli effetti penali, in assenza di proposizione di ricorso da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 33398/2023
La mancata sottoscrizione dell'ordinanza del tribunale del riesame da parte del presidente del collegio e del giudice è causa di nullità relativa del provvedimento e, non incidendo sulla regolarità del giudizio, né determinando l'inesistenza della decisione, comporta la restituzione degli atti al tribunale affinché provveda nuovamente.
Cass. civ. n. 27089/2023
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sono sempre consentiti al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle registrazioni ritualmente acquisite e trascritte, contenute in supporti analogici o digitali e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo, anche a seguito del rigetto della richiesta della difesa di audizione dei nastri in dibattimento, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto al contradditorio.
Cass. civ. n. 20877/2023
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Cass. civ. n. 19765/2023
La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.