Art. 549 – Codice penale – Morte o lesione della donna
[Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16125/2024
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio ex artt. 548 e 549 c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla l. n. 228 del 2012) volto all'accertamento del credito vantato dall'esecutato consorzio di difesa delle produzioni intensive (ora, organismo collettivo di difesa) nei confronti dell'agente incaricato della riscossione dei contributi consortili (terzo pignorato), attesa la natura privatistica del predetto consorzio.
Cass. civ. n. 11864/2024
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris.
Cass. civ. n. 33011/2023
In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, è da escludersi che la sua tutela si identifichi con l'azione di riduzione, estrinsecandosi piuttosto nel diritto potestativo di abbandono della disponibile ex art. 550 c.c. che, facendogli conseguire la sola legittima in piena proprietà, differisce dall'azione di riduzione in quanto impedisce il verificarsi di una lesione qualitativa della quota di riserva.
Cass. civ. n. 32804/2023
Il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva che inizia con la notificazione dell'atto al debitore e si perfeziona con la dichiarazione del terzo (o con l'accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c.), sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore.
Cass. civ. n. 16980/2023
Il giudice dell'esecuzione che dichiara "l'inammissibilità della procedura" di espropriazione presso terzi si spoglia della "potestas judicandi", sicché è "tamquam non esset" ogni eventuale ulteriore statuizione adottata circa la sussistenza del credito pignorato; pertanto, nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., rimedio avente effetto unicamente demolitorio, in difetto di un formale accertamento ai sensi dell'art. 549 c.p.c., il giudice può pronunciarsi soltanto sulla legittimità del provvedimento di chiusura per i vizi prospettati dall'opponente, mentre gli è precluso il sindacato sull'esistenza (o meno) di eventuali crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato.
Cass. civ. n. 16048/2023
Nell'accertamento dell'obbligo del terzo (secondo la disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012), il sopravvenuto fallimento del terzo pignorato, anche se rilevato nel grado di legittimità, comporta l'improseguibilità del giudizio, spettando in via esclusiva agli organi della procedura concorsuale l'accertamento di crediti nei confronti del fallito.
Cass. civ. n. 13487/2023
Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'introduzione del subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo avviene su istanza della parte interessata, la quale, pur potendo essere formulata anche a verbale d'udienza, deve essere debitamente circostanziata sia in relazione al "petitum", che alla "causa petendi", con la conseguenza che, qualora essa sia affetta da genericità, il g.e., in mancanza di reazione delle parti interessate, non deve sollecitarne d'ufficio una specificazione, bensì dichiararne l'inammissibilità.
Cass. civ. n. 5073/2023
In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).