Art. 558 – Codice penale – Induzione al matrimonio mediante inganno
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili [82, 83, 106-116], con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio [84-89] è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato [117, 119, 120, 122, 123] , con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30538/2021
Non ricorre successione di leggi penali nel tempo tra il delitto di riduzione in schiavitù e quello di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 588-bis cod. pen., introdotto dall'art. 7 legge 19 luglio 2019 n. 69, in riferimento ad un fatto che integri la reificazione della vittima, non sussistendo coincidenza, sotto il profilo strutturale, tra le due fattispecie. (Nella specie, la Corte ha valutato immune da censure la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 600 cod. pen. nella condotta di cessione della figlia minore contro il cd. "prezzo della sposa", in quanto esercizio di un dominio equivalente nel suo contenuto a manifestazione del diritto di proprietà).