Art. 558 – Codice penale – Induzione al matrimonio mediante inganno

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili [82, 83, 106-116], con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio [84-89] è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato [117, 119, 120, 122, 123] , con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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