Art. 558 bis – Codice penale – Costrizione o induzione al matrimonio
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 30600/2024
È affetto da abnormità strutturale il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo, dopo aver provveduto alla convalida, senza alcuna motivazione disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda al giudizio nelle forme ordinarie, in tal modo determinandosi una indebita alterazione della sequenza degli atti del procedimento, in violazione del principio di ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 49273/2023
La competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 31927/2023
La competenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio immediato per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta appartiene al giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 31173/2023
Il procedimento di convalida dell'arresto in flagranza dinanzi al tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell'art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l'oralità della relazione afferente l'eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 2646/2023
La competenza a provvedere sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta, appartiene al giudice per le indagini preliminari.
Cass. pen. n. 30538/2021
Non ricorre successione di leggi penali nel tempo tra il delitto di riduzione in schiavitù e quello di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 588-bis cod. pen., introdotto dall'art. 7 legge 19 luglio 2019 n. 69, in riferimento ad un fatto che integri la reificazione della vittima, non sussistendo coincidenza, sotto il profilo strutturale, tra le due fattispecie. (Nella specie, la Corte ha valutato immune da censure la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 600 cod. pen. nella condotta di cessione della figlia minore contro il cd. "prezzo della sposa", in quanto esercizio di un dominio equivalente nel suo contenuto a manifestazione del diritto di proprietà).