Art. 564 – Codice penale – Incesto

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo , commette incesto con un discendente o un ascendente [75], o con un affine in linea retta [78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età [2], con persona minore degli anni diciotto , la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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