Art. 564 – Codice penale – Incesto
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo , commette incesto con un discendente o un ascendente [75], o con un affine in linea retta [78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età [2], con persona minore degli anni diciotto , la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17198/2024
Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.
Cass. civ. n. 29891/2023
In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede.
Cass. civ. n. 29821/2023
In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.
Cass. civ. n. 20138/2023
Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
Cass. civ. n. 12813/2023
Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".
Cass. civ. n. 9813/2023
In tema di azione i riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuuis" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione.
Cass. pen. n. 9109/2008
In tema di reati in ambito familiare, ai fini dell'integrazione dell'elemento costitutivo del reato di incesto (art. 564 c.p.), deve escludersi che la situazione di «pubblico scandalo» consista nelle informazioni ricevute dalla polizia giudiziaria a seguito delle denunce dei familiari circa l'esistenza della relazione incestuosa.
In tema di reati in ambito familiare, è configurabile il concorso formale tra il delitto di incesto (art. 564 c.p.) e quello di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), né rileva in senso contrario la circostanza che la condotta incestuosa sia caratterizzata dagli estremi della violenza.
Cass. pen. n. 6942/1985
I reati di incesto e di violenza carnale sono distinti tra loro e possono concorrere. Invero il reato di incesto non è fondato su atti di congiunzione carnale violenti; la congiunzione carnale con i soggetti contemplati nell'art. 564 può essere del tutto consenziente, per cui l'estremo della violenza non è ipotizzato come elemento costitutivo del reato, che sussiste quando dalla congiunzione, o dalla relazione, deriva pubblico scandalo. Al contrario il fatto previsto dall'art. 519 prevede la condotta di chiunque si congiunga carnalmente con altri, con violenza effettiva o presunta. Quando poi si tratti di congiunzione carnale con uno dei soggetti di cui all'art. 564, e da essa derivi pubblico scandalo, sussistono entrambi i reati.
Cass. pen. n. 1121/1967
Il pubblico scandalo, che l'art. 564 c.p. richiede per la perfezione del reato di incesto e che deve individuarsi nel profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un numero indeterminato di persone e nella connessa reazione morale per il cattivo esempio ricevuto, è un effetto così costante, secondo la generale esperienza, della conoscenza della turpe relazione da non esigere specifica dimostrazione per potersene affermare l'esistenza. L'art. 564 c.p., che tutela la moralità sessuale della famiglia, pur richiedendo un nesso obiettivo di causalità, come è desumibile dalla formulazione letterale della norma, tra il modo di comportarsi degli incestuosi o di uno di essi e il pubblico scandalo, non esige che tale comportamento, ostentato o imprudente, venga manifestato direttamente in pubblico. Pertanto non viene meno il suddetto vincolo causale quando l'obbrobrioso contegno sia tenuto nell'ambiente domestico senza alcuna cautela e particolari circostanze e situazioni di fatto, note all'agente, siano suscettibili di portare e portino in concreto alla facile divulgazione della tresca fuori del ristretto ambito familiare.
Cass. pen. n. 1076/1966
Il pubblico scandalo costituisce una condizione obiettiva di punibilità dell'incesto, indipendente dalla volontà dei colpevoli. Volontario deve essere il modo con cui è commesso l'incesto, e cioè il comportamento, anche incauto, dei soggetti, dal quale deve derivare, con nesso di causalità, il pubblico scandalo. I colpevoli devono, pertanto, comportarsi in modo che il loro fatto sia palese, con la possibilità di essere appreso da un numero indeterminato di persone, che possono anche averne notizia dalle conseguenze dei turpi rapporti, collegate con altre circostanze indizianti al comportamento dei soggetti, come nell'ipotesi in cui la gravidanza e la filiazione siano state rese ostensibili e abbiano potuto essere univocamente apprese dal pubblico come conseguenza dei rapporti incestuosi