Art. 570 bis – Codice penale – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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