Art. 570 – Codice penale – Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico , o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie , si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale , alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31757/2025
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l'avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all'estero e non sussistano condotte, finalizzate a sottrarsi o a precostituire ostacoli all'adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee ad integrare il criterio di collegamento di cui all'art. 6 cod. pen.
Cass. civ. n. 19715/2025
Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti, riferendosi la norma incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen. non solo all'assegno, ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.
Cass. civ. n. 12439/2025
La condotta di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, incriminata dall'art. 570-bis cod. pen., non configura, se commessa in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.
Cass. civ. n. 23866/2013
Il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 cod. pen. effettuato dall'art. 12-sexies, L. 1 dicembre 1970, 898, come modificato dall'art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica.
Cass. civ. n. 22912/2013
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono del domicilio domestico è punibile solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, con la conseguenza che il giudice non può limitarsi ad accertare il fatto storico dell'abbandono, ma deve ricostruire la situazione in cui esso si inscrive per verificare l'esistenza di eventuali cause di impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza.
Cass. civ. n. 40823/2012
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non è escluso dall'intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all'inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza.
Cass. civ. n. 3881/2012
La condotta di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale nei confronti dei figli minori e quella di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previste, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell'art. 570 c.p., non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa, ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e considerazione sociale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretto l'aumento di pena applicato dalla Corte territoriale per la continuazione).
Cass. civ. n. 16458/2011
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio consegue all'estensione alla separazione della previsione di cui all'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 ad opera dell'art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54).
Cass. civ. n. 27051/2008
Ai fini dell'integrazione del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il disconoscimento di paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera ex nunc e non ex tunc atteso che il rapporto di discendenza cui fa riferimento la fattispecie incriminatrice è collegato ad una situazione ex lege non alla filiazione naturale, con la conseguenza che l'elemento materiale del reato non può ritenersi cancellato dal successivo accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione.
Cass. civ. n. 17843/2008
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di omesso apprestamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore (art. 570, comma secondo n. 2, c.p. ) è configurabile anche in mancanza di un provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto.
Cass. civ. n. 8413/2008
La condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.
Cass. civ. n. 30151/2007
Gli obblighi di assistenza del singolo genitore nei riguardi dei figli non cessano automaticamente al raggiungimento della maggiore età, perdurando finché i figli non abbiano completato gli studi e/o non abbiano trovato una occupazione retribuita ovvero non abbiano raggiunto un accettabile livello di autosufficienza economica. Si rende, quindi, doveroso per il giudice di merito verificare la temporalità della condotta violatrice degli obblighi assistenziali da parte del genitore in rapporto all'evoluzione (una volta divenute maggiorenni) delle peculiari situazioni individuali delle persone offese.
Cass. civ. n. 20636/2007
, Cass. n. pen., , sez. VI, , 24 luglio 2007, n. 30151, , (ud. 2 maggio 20007), Perini. In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza. Questo obbligo, peraltro, non viene meno quando i figli minori siano affidati al servizio sociale e assistiti attraverso istituti, posto che tale situazione è determinata proprio dal difetto di assistenza da parte del genitore.
Cass. civ. n. 16559/2007
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori non è esclusa dalla intervenuta decadenza della patria potestà.
Cass. civ. n. 10085/2005
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione.
Cass. civ. n. 44614/2004
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è equiparata ad ogni altra che «comunque» offenda l'ordine o la morale delle famiglie, ed è dunque integrata solo quando l'allontanamento, essendo privo di una giusta causa, si connota di disvalore dal punto di vista etico e sociale. (Nella specie la Corte, rilevato che il giudice di merito si era limitato ad accertare il dato oggettivo dell'allontanamento, ha osservato come debba essere positivamente esclusa la ricorrenza di cause che giustifichino la condotta, come l'impossibilità, intollerabilità od estrema penosità della convivenza).
Cass. civ. n. 26037/2004
La condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie presa in considerazione dal primo comma dell'art. 570 c.p. non è punita di per sè, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge. Ne consegue che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli, certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore.
Cass. civ. n. 7191/2004
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente in relazione al perdurare della condotta omissiva del reo; pertanto la prescrizione decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita oppure dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 42767/2003
Il reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore costituisce violazione degli obblighi di assistenza familiare più che violazione degli obblighi verso una persona determinata, con la conseguenza che, quando i soggetti beneficiari dell'assistenza siano più di uno e convivano in famiglia, il reato rimane unico.
Cass. civ. n. 26725/2003
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la mancata corresponsione dell'assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione dei coniugi integra la fattispecie di cui all'art. 570 c.p., in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, presunzione suscettibile di essere superata laddove il minore disponga di redditi patrimoniali sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa, la quale, anzi, costituisce prova dello stato di bisogno.
Cass. civ. n. 1629/2003
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta lesiva colpisce innanzitutto i soggetti che compongono la famiglia, e quindi si riflette sull'istituzione familiare nel suo complesso, sicché un'unica condotta omissiva che faccia mancare i mezzi di sussistenza a più di un congiunto integra l'ipotesi del concorso formale di reati di cui all'art. 81, primo comma, c.p.
Cass. civ. n. 36070/2002
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ha per oggetto i rapporti intercorrenti tra i singoli componenti della famiglia, e non l'ordine familiare, con la conseguenza che chi faccia mancare i mezzi di sussistenza a più di un familiare risponde di una pluralità di delitti, eventualmente unificati sotto il vincolo della continuazione.
Cass. civ. n. 9440/2000
È ingiustificato, e pertanto idoneo a rendere configurabile il reato di cui all'art. 570, comma primo, c.p., l'allontanamento di un coniuge dal domicilio coniugale quando esso sia motivato soltanto dall'intento dell'agente di coltivare senza impacci una diversa relazione sentimentale.
Cass. civ. n. 4887/2000
Il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale fa venire meno i poteri del genitore decaduto ma non i doveri che non siano incompatibili con le ragioni che hanno determinato il provvedimento. Poiché, pertanto, permangono in capo al genitore decaduto oltre che i doveri di natura economica anche quelli di natura morale (e segnatamente quelli di istruzione e di educazione) ne consegue che il provvedimento anzidetto non fa venire meno la permanenza del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, c.p.
Cass. civ. n. 3125/1998
Il reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore costituisce violazione degli obblighi di assistenza familiare più che violazione degli obblighi verso una persona determinata, con la conseguenza che quando i soggetti beneficiari dell'assistenza siano più di uno e convivano in famiglia, il reato rimane unico.
Cass. civ. n. 850/1994
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo status dell'avente diritto al sostentamento non muti a seguito di sentenza passata in giudicato. Trattasi, infatti, di obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio del reato. La controversia sulla validità del vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale in quanto gli effetti del vincolo stesso permangono finché questo non sia stato dichiarato giudizialmente cessato.
Cass. civ. n. 479/1992
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le diverse ipotesi previste dall'art. 570 c.p. non configurano una pluralità di reati distinti, ma pur nella varietà dei fatti incriminabili, si riferiscono ad un unico titolo di reato, avente come contenuto fondamentale tipico l'inosservanza cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza familiare scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal rapporto di parentela. Da ciò consegue che è erroneo voler far rientrare nella previsione di cui al primo comma del suddetto art. 570 c.p. il comportamento di colui che corrisponda al coniuge separato l'assegno di mantenimento per il figlio minore a questi affidato in una misura leggermente inferiore a quella fissata all'atto della separazione e comunque sufficiente a garantire al predetto minore i mezzi di sussistenza in quanto, in base alla formulazione complessiva dell'articolo di legge in questione, l'unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorché il versamento dell'assegno venga del tutto omesso, o ne sia ridotto l'importo in misura tale da non garantire i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno.
Cass. civ. n. 16102/1989
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente, in quanto si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo e cessa con il compimento dell'azione che interrompe tale illecita condotta oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado. Di conseguenza, protraendosi la permanenza dell'unica inscindibile figura criminosa fino alla data della sentenza, non è possibile l'applicazione del provvedimento di amnistia successivo a tale pronuncia.
Cass. civ. n. 13724/1989
Non è configurabile il delitto di cui all'art. 570 c.p. sulla sola base dell'abbandono del domicilio domestico. Infatti considerato che la fattispecie prevista dall'articolo citato è ravvisabile solo quando la condotta dell'agente — abbandono o comportamento contrario all'ordine o alla morale delle famiglie — si realizzi nella sottrazione agli obblighi di assistenza, occorre però tener conto che, a seguito dell'evoluzione del costume e della nuova normativa che regola i rapporti di famiglia, la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile attraverso la volontà, anche di uno solo, di rompere il vincolo matrimoniale. Ne deriva che la manifestazione di tale volontà, pur se non ancora perfezionata nelle norme previste per la separazione o lo scioglimento del matrimonio, è sufficiente ad interrompere taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione.
Cass. civ. n. 5478/1986
La permanenza del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall'art. 570 c.p. viene a cessare non solo quando l'imputato adempie spontaneamente all'obbligo ma anche nel caso in cui tale obbligo venga meno per una qualsiasi causa. (Applicazione ai fini della concessione dell'amnistia. Nella fattispecie era stato contestato all'imputato la violazione degli obblighi di assistenza nei confronti del coniuge realizzata unicamente attraverso l'allontanamento arbitrario dal domicilio coniugale. La Suprema Corte ha statuito che l'obbligo di permanere nella casa coniugale e quindi di adempiere all'assistenza morale e materiale, viene a cessare sin dalla domanda di separazione che costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 c.c.).
Cass. civ. n. 714/1986
In tema di reato permanente, quale è il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 capoverso n. 2 c.p., allorché, come tale, il reato stesso è stato contestato col decreto di citazione a giudizio senza alcuna contestuale indicazione di una data di intervenuta cessazione della permanenza, la natura permanente del reato resta fino a quando su di esso si abbia per la prima volta una pronuncia giudiziale e cioè fino al giudizio di primo grado, a meno che dalla relativa istruttoria dibattimentale non risulti che la permanenza è venuta nel frattempo a cessare in un momento determinato, a nulla rilevando la speciale circostanza consistente nella contumacia in primo grado dell'imputato.
Cass. civ. n. 6077/1983
L'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa comune deve ritenersi legittimo ove esistano ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune.
Cass. civ. n. 98/1972
Il bene protetto dall'art. 570 c.p. è l'interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia contro le gravi violazioni degli obblighi giuridici, previsti dal codice civile, disciplinanti le posizioni giuridiche di padre, tutore legale e coniuge. Pertanto il giudice penale non può escludere il reato, nell'ipotesi di abbandono del domicilio, per il preteso valore legittimante attribuito alla prestazione del consenso dell'altro coniuge, in quanto l'obbligo della coabitazione non viene meno neppure in pendenza del giudizio di separazione personale.