Art. 572 – Codice penale – Maltrattamenti contro familiari o conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.]

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 40216/2025

Il giudice d'appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, in base a una diversa valutazione dell'attendibilità del narrato della persona offesa, senza procedere a una sua nuova audizione, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata, che si confronti con la valutazione del primo giudice e fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui l'imputato era stato assolto dai delitti di lesioni personali e di maltrattamento in ambito familiare per effetto della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutate, con argomentazioni congetturali e stereotipate, in maniera generica e frammentaria).

Cass. civ. n. 29928/2025

In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dovesse ravvisarsi il reato di maltrattamenti in famiglia solo in ragione della permanenza di un legame di genitorialità condivisa tra imputato e persona offesa).

Cass. civ. n. 28491/2025

In tema di circostanze, l'aggravante del nesso teleologico è configurabile anche nel caso di concorso formale di reati, non postulando un'alterità di condotte, ma la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di lesioni personali volontarie).

Cass. civ. n. 28293/2025

In tema di sospensione condizionale della pena, il beneficio che, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., sia stato subordinato alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero può essere revocato prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento dell'obbligo solo se il condannato abbia omesso di avviare il percorso impostogli, ovvero se gli sia stata contestualmente applicata una misura di prevenzione personale ed egli ne abbia violato le prescrizioni. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, nonostante il condannato avesse regolarmente iniziato il percorso di recupero, aveva revocato il beneficio prima della scadenza del termine fissato per il suo completamento, a cagione della asserita ripresa di atteggiamenti violenti in danno della medesima persona offesa del delitto di maltrattamenti per il quale era intervenuta condanna).

Cass. civ. n. 25761/2025

In tema di atti persecutori, la connessione che rende il reato procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., è non solo quella processuale ex art. 12 cod. proc. pen., ma anche quella materiale, che ricorre quando l'indagine sul reato perseguibile d'ufficio comporta necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in presenza delle condizioni di collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, cod. proc. pen., purché le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente affermata la procedibilità d'ufficio del delitto di atti persecutori, connesso a quello di maltrattamenti in famiglia in ragione dell'identità ontologica delle condotte, poste in essere in danno della medesima persona offesa).

Cass. civ. n. 23115/2025

È abnorme il provvedimento di rigetto dell'istanza di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. disposto a causa dell'età del dichiarante, atteso che quest'ultima non può essere ritenuta una condizione personale che rende impraticabile l'esame, introducendosi altrimenti un limite di ammissibilità dell'istituto non previsto dalla legge ed elusivo, altresì, delle presunzioni di vulnerabilità del teste e non rinviabilità della prova previste dalla predetta disposizione. (Fattispecie relativa a minore di tre anni d'età).

Cass. civ. n. 22337/2025

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti violenti e persecutori che, sorti nell'ambito della comunità familiare, proseguano dopo la cessazione della convivenza tra l'agente e la persona offesa non potendosi riconoscere, al fine di escludere il concorso e ritenere l'assorbimento, rilevanza alcuna alla sola condivisione persistente della genitorialità.

Cass. civ. n. 18740/2025

In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera cessazione del rapporto sentimentale e della correlata comune progettualità di vita che, in origine, hanno determinato la scelta di instaurare un rapporto di "convivenza" rilevante ex art. 572 cod. pen., non osta alla configurabilità di tale delitto in relazione alle condotte vessatorie successive, qualora le stesse siano riprodotte in termini seriali in un contesto di perdurante condivisione degli spazi abitativi e di protratto indebolimento delle capacità oppositive della vittima. (Fattispecie in cui le condotte maltrattanti dell'imputato in danno della convivente erano proseguite anche dopo la degenerazione del rapporto sentimentale fra i due, che conducevano una vita da "separati in casa").

Cass. civ. n. 17915/2025

In tema di allontanamento dalla casa familiare, integrata dalla prescrizione accessoria del divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ai sensi dell'art. 282-bis cod. proc. pen., la secretazione della struttura di accoglienza ove questa è ospitata, imposta dal giudice civile al fine di rafforzarne la protezione, non dà luogo ad indeterminatezza del divieto, in quanto trova applicazione la norma di generale portata applicativa dettata dall'art. 282-ter cod. proc. pen., per cui è sufficiente l'indicazione dell'obbligo di mantenere una distanza data dalla persona offesa.

Cass. civ. n. 17857/2025

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, la convivenza, quale radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti, con la condivisione della abitazione, va distinta dalla coabitazione, sicché non viene meno per effetto di temporanee e circoscritte sospensioni di quest'ultima nei momenti di maggiore criticità, che non comportino la definitiva cessazione del vincolo relazionale.

Cass. civ. n. 16999/2025

Ai fini dell'arresto in flagranza differita di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10 legge 24 novembre 2023, n. 168, la documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel caso in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti e difettino altri elementi indiziari che ne connotino l'abitualità, deve dare inequivocabilmente atto di una condotta lesiva che non risulti isolata, ma sia ascrivibile a un più ampio contesto di reiterata sopraffazione riferibile all'agente.

Cass. civ. n. 4913/2025

In tema di maltrattamenti, la ripresa della convivenza e la ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto nel caso in cui questa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, devono essere oggetto di attento vaglio critico, al fine di verificare se siano significative di inattendibilità delle originarie accuse ovvero se siano conseguenti alla prosecuzione ed alla ingravescenza della condotta maltrattante.

Cass. civ. n. 30720/2024

In tema di patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma quinto, cod. pen., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta. (Vedi: S.U. n. 10 del 1993,

Cass. civ. n. 26263/2024

In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato).

Cass. civ. n. 23204/2024

Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato.

Cass. civ. n. 21948/2024

I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci possono tra loro concorrere, posto che le relative fattispecie incriminatrici sono integrate da condotte differenti, ossia i programmatici e reiterati maltrattamenti psico-fisici ai danni di persone della famiglia, nel delitto di cui all'art. 572, cod. pen., e l'abbandono ingiustificato di un soggetto incapace di provvedere a sé stesso che si abbia l'obbligo giuridico di custodire, che lo esponga ad un pericolo anche solo potenziale, nel delitto di cui all'art. 591, cod. pen.

Cass. civ. n. 20004/2024

In tema di maltrattamenti in famiglia, è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, dovendo ritenersi prevalenti, in funzione del "best interest of the child", le ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali.

Cass. civ. n. 19769/2024

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l'art. 572, cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente.

Cass. civ. n. 11209/2024

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d'appello di ravvisare il concorso tra i due reati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).

Cass. civ. n. 10869/2024

E'abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.

Cass. civ. n. 8617/2024

Il reato di maltrattamenti verso familiari o conviventi può essere commesso anche in forma omissiva, qualora il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quelle condotte di cura, assistenza e protezione che si rendono necessarie a fronte di esigenze cui il figlio stesso non può autonomamente provvedere.

Cass. civ. n. 4534/2024

È abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa nelle forme dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato dalla non configurabilità, allo stato degli atti, della fattispecie di reato per la quale si procede e dalla necessità di verificarne la consistenza mediante la preventiva acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa.

Cass. civ. n. 1268/2024

Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.

Cass. civ. n. 47121/2023

In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Cass. civ. n. 43846/2023

È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che a tale conclusione si perviene non già in virtù di una non consentita applicazione analogica dell'art. 572 cod. pen., ma perché la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione).

Cass. civ. n. 40368/2023

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto reato di natura abituale, postula che le condotte che lo integrano siano contestate con riferimento a un periodo di tempo delimitato, sicché, se al dibattimento emergono fatti ulteriori, verificatisi oltre l'arco temporale indicato nell'imputazione, il pubblico ministero è tenuto alla loro formale contestazione, sia nel caso in cui integrino la fattispecie concreta contestata, sia in quello in cui costituiscano una serie autonoma, unificabile alla precedente sotto il vincolo della continuazione. (Conf.: n. 4636 del 1995,

Cass. civ. n. 38306/2023

Integra il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di "mobbing" verticale, la condotta vessatoria che si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione poste in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi, a nulla rilevando la formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte verso il soggetto "mobizzato", anche in relazione a comportamenti reattivi dallo stesso assunti.

Cass. civ. n. 37978/2023

In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato agli effetti civili la sentenza che aveva ritenuto la condotta sopraffattrice unilateralmente tenuta dall'imputato ai danni della convivente "more uxorio" come espressiva di ordinaria "litigiosità di coppia", la quale presuppone invece che le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista).

Cass. civ. n. 31390/2023

In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa.

Cass. civ. n. 26549/2023

In tema di competenza per territorio, la consumazione del delitto di maltrattamenti in famiglia deve ritenersi avvenuta nel luogo di realizzazione dell'ultima condotta che integra il reato, anche nel caso in cui la stessa sia successiva al perfezionamento della fattispecie ai sensi dell'art. 572 cod. pen.

Cass. civ. n. 28603/2013

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") possono integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p., anche nel testo modificato dalla l. n. 172 del 2012 esclusivamente se, il rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente assume natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Nella specie, la Corte pur escludendo la configurabilità del delitto di maltrattamenti, ha annullato con rinvio la sentenza assolutoria perché il giudice valutasse se i disturbi ansioso-depressivi lamentati dalla vittima potessero integrare il delitto di lesioni personali).

Cass. civ. n. 22915/2013

Il delitto di maltrattamenti è configurabile pure se con la vittima degli abusi vi sia un rapporto familiare di mero fatto, desumibile, anche in assenza di una stabile convivenza, dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza. (Nella specie, la Corte ha escluso ricorresse un rapporto di tal genere nel caso di due persone che, pur avendo generato dei figli, non avevano convissuto se non per brevissimi periodi ed avevano instaurato un legame caratterizzato da precarietà ed instabilità).

Cass. civ. n. 16094/2012

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in relazione alle condotte vessatorie poste in essere dal vice Presidente di un ATER nei confronti di una dipendente).

Cass. civ. n. 36503/2011

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia il genitore che tenga nei confronti del figlio minore comportamenti iperprotettivi tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percepito tali comportamenti come un maltrattamento o vi abbia acconsentito. (Fattispecie in cui la madre, in concorso con il nonno del minore, aveva nel tempo e fino all'età preadolescenziale di quest'ultimo, posto in essere atteggiamenti qualificati dal giudice del merito come eccesso di accudienza e consistiti nell'impedimento dei rapporti coi coetanei, nell'esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando organizzate dall'istituzione scolastica, nonché nell'induzione della rimozione della figura paterna costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre).

Cass. civ. n. 24688/2010

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata all'autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un' assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale.

Cass. civ. n. 8284/2010

Integra il reato di maltrattamenti la ripetuta sottoposizione di una persona (nella specie di giovane età) a pratiche esoteriche "sataniche".

Cass. civ. n. 28553/2009

La condotta vessatoria integrante "mobbing" non è esclusa dalla formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati. (Fattispecie nella quale, in fase cautelare, l'indagato, direttore generale di un'azienda municipalizzata per lo smaltimento dei rifiuti urbani è stato ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza privata).

Cass. civ. n. 27469/2008

In tema di reato di maltrattamenti, rientra nel rapporto d'autorità di cui all'art. 572 c.p. il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato in quanto caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al primo nei confronti del secondo. (Fattispecie di maltrattamenti rappresentati da molestie sessuali poste in essere sul luogo di lavoro da datore di lavoro nei confronti di propria dipendente ).

Cass. civ. n. 38962/2007

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., la ripetuta esposizione del minore a contesti erotici inadeguati alla sua età, sì da creare abitualmente un'atmosfera relazionale pregiudizievole per la sua equilibrata evoluzione psichica. (Fattispecie in cui il genitore usava sottoporre la figlia minore a ripetute esibizioni di nudità, visioni di film pornografici, conversazioni a contenuto erotico-sessuale, ecc.).

Cass. civ. n. 3419/2007

Configura il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. la condotta di chi, avuto in consegna un minore allo scopo di accudirlo, educarlo ed avviarlo ad una istruzione, consente che viva in stato di abbandono in strada, per vendere piccoli oggetti e chiedere l'elemosina, appropriandosi poi del ricavato e disinteressandosi del suo stato di malnutrizione e delle situazioni di pericolo fisico e morale cui egli si trovi esposto: si tratta infatti di una condotta lesiva dell'integrità fisica e morale del minore, idonea a determinare una situazione di sofferenza, di cui va ritenuto responsabile chiunque ne abbia l'affidamento.

Cass. civ. n. 44262/2005

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto piuttosto che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l'esito di tale comune decisione.

Cass. civ. n. 7192/2004

Il reato di cui all'art. 572 c.p. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita; i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.

Cass. civ. n. 49109/2003

Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile, quanto al rapporto tra coniugi, anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, purchè la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della fattispecie. (Il principio è stato affermato relativamente al caso di reiterate ed offensive manifestazioni di aggressività, attuate per lettera o per telefono, tali da obbligare il coniuge separato a cambiare le proprie utenze telefoniche o a disattivarle).

Cass. civ. n. 37019/2003

Nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali atti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (in motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona).

Cass. civ. n. 7781/2003

Poiché l'interesse protetto dal reato di cui all'art. 572 c.p. è la personalità del singolo in relazione al rapporto che lo unisce al soggetto attivo, è configurabile il reato continuato nel caso di maltrattamenti posti in essere nei confronti di più familiari.

Cass. civ. n. 12545/2000

In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato di cui all'art. 572 c.p. è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in presenza di un rapporto di stabile convivenza, in quanto suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza. (Nella specie la Corte ha peraltro ritenuto irrilevante, ai fini penali, la circostanza che tra l'imputato e la persona offesa esistesse un matrimonio contratto all'estero nel paese di comune origine non dichiarato efficace in Italia, posto che le disposizioni regolatrici della materia - art. 17, primo comma, disp. prel. c.c. e art. 28 L. n. 218 del 1995 - rinviano per la validità del matrimonio alla legge del luogo in cui esso è stato celebrato o alla legge nazionale dei coniugi al momento della celebrazione).

Cass. civ. n. 7803/1998

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., non viene meno, quale reato abituale, se nel periodo considerato, tra una serie e l'altra di episodi di violenza, venga ripristinata la convivenza ad opera della persona offesa, qualora quest'ultima sia indotta a ciò a causa della mancanza di disponibilità di una diversa situazione alloggiativa.

Cass. civ. n. 10023/1996

Lo stato di separazione legale, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e di fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione. Pertanto il suddetto stato non esclude il reato di maltrattamenti, quando l'attività persecutoria si volga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata. (Fattispecie nella quale il marito separato pure dinanzi a terzi percuoteva abitualmente e minacciava la moglie di ritorsioni gravi sul figlio minore).

Cass. civ. n. 8618/1996

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. - maltrattamenti in famiglia - la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze. Ne consegue che per ritenere raggiunta la prova dell'elemento materiale di tale reato, non possono essere presi in considerazione singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, né un eventuale precedente specifico che può valere soltanto per la valutazione della personalità dell'imputato agli effetti della determinazione della pena da infliggere in concreto.

Cass. civ. n. 8396/1996

Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, fra esse annoverando espressamente la condotta del marito, che costringa la moglie a sopportare la presenza della concubina nel domicilio coniugale. Peraltro, in ordine alla configurabilità del delitto in oggetto, non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a sua volta, cagionati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto in oggetto l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito.

Cass. civ. n. 7651/1996

Richiedere abitualmente il compimento di atti sessuali contro natura alla convivente in rapporto di coppia, di cui si conosca l'indisponibilità, benché la donna resista ed esiga rispetto e benché al rifiuto della stessa talora segua offerta di scuse, integra gli estremi del reato di maltrattamento perché la ripetizione insistente delle richieste, dato il disvalore che la persona convivente vi attribuisce, cagiona a costei sofferenze per il disprezzo che l'uomo mostra delle sue condizioni.

Cass. civ. n. 4015/1996

In tema di maltrattamenti familiari (art. 572 c.p.), correttamente il giudice di merito desume dalla ripetitività dei fatti di percosse e di ingiurie l'esistenza di un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente doloroso ed avvilente, consapevolmente instaurato dall'agente, a seguito di iniziali stati di degenerazione del rapporto familiare. Per la configurabilità del reato non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore del reato, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza.

Cass. civ. n. 4636/1995

Il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non costituisce reato permanente, bensì reato abituale. Ne consegue la inapplicabilità del principio secondo cui l'intrinseca idoneità del reato permanente a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che, quando nel capo di imputazione sia indicata soltanto la data iniziale e non quella della cessazione della permanenza, l'originaria contestazione si estende all'intero sviluppo della fattispecie criminosa, con la conseguenza che l'imputato è chiamato a difendersi, oltre che in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, anche in ordine a quella successiva emergente dall'istruttoria dibattimentale, senza necessità di una ulteriore specifica contestazione da parte del pubblico ministero. Nel reato abituale, invece, i fatti nuovi acclarati in dibattimento, specialmente quando questo si svolga a distanza di anni dalla denuncia, devono essere sempre contestati all'imputato, sia che servano a perfezionare o ad integrare la fattispecie criminosa rispettivamente enunciata nel capo di imputazione, sia - e a maggior ragione - che costituiscano una serie autonoma unificabile alla precedente per vincolo di continuazione.

Cass. civ. n. 888/1994

È legittimo l'arresto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia, tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti. (Nel caso di specie, la corte ha annullato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto di non convalidare l'arresto nonostante - secondo quanto risultava dallo stesso provvedimento di diniego di convalida - la polizia giudiziaria fosse intervenuta immediatamente dopo che l'inquisito aveva percosso i figli e la moglie, ricevendo contestualmente dichiarazioni circa la ripetizione di atti di violenza).

Cass. civ. n. 2042/1993

Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, previsto dall'art. 572 c.p., esige per la sua configurabilità una abituale sottoposizione della persona offesa a sofferenze fisiche e psichiche, espressione di un atteggiamento di normale prevaricazione da parte del soggetto attivo del reato.

Cass. civ. n. 2130/1992

Il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze. E ad integrare l'abitualità della condotta non è necessario che la stessa venga posta in essere in tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, come sopra caratterizzati ed «unificati», anche se per un limitato periodo di tempo.

Cass. civ. n. 5029/1989

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, quale reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano parentesi di normalità nella condotta dell'agente e di accordo con i familiari. Pertanto, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi dell'integrità fisica o morale del soggetto passivo non fa venir meno l'esistenza del reato, ma può dar luogo, come per ogni reato permanente, alla continuazione.

Cass. civ. n. 3032/1987

Ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., è particolarmente rigoroso per il giudice l'obbligo della motivazione, poiché occorre dimostrare che tutti i fatti sono tra loro connessi e cementati in maniera inscindibile dalla volontà unitaria, persistente e ispiratrice di una condotta insistita nella finalità criminosa. Infatti, il reato di maltrattamenti è «reato a condotta plurima», in quanto è tutta la condotta dell'imputato che deve essere considerata come caratterizzata da una serie o insieme di azioni od omissioni finalizzate e quale comportamento assunto a sistema e distinto dal nesso di abitualità fra i vari fatti, con assoluta esclusione della mera occasionalità e del dolo d'impeto, isolato e frammentario.

Cass. civ. n. 755/1981

Il reato di maltrattamenti, come tutti i reati permanenti, ammette la continuazione sia nel caso che la permanenza sia stata interrotta da una sentenza di condanna, sia nel caso che tra una serie di episodi e l'altra vi sia stato un intervallo di tempo.

Cass. civ. n. 1227/1970

Il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato abituale, essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali. Allorché i maltrattamenti siano posti in essere in danno di due o più familiari, si è in presenza di una pluralità di violazioni dell'art. 572 c.p., ed è pertanto configurabile il reato continuato.

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