Art. 573 – Codice penale – Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore [2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso , al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore [346], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore , è punito, a querela di questo [120], con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine.

[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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