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Art. 600 bis — Prostituzione minorile

Art. 600 bis — Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

  1. 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
  2. 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato , chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

  1. 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
  2. 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 15829/2018

L’instaurazione di un rapporto di convivenza “more uxorio”con una donna non discrimina, alla stregua di quanto avviene nei rapporti coniugali, l’attività di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione della stessa, a nulla rilevando, data la “ratio”della norma incriminatrice, che i proventi della prostituzione siano impiegati allo scopo dichiarato di mandare avanti il “menage”familiare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza di merito che ha escluso la sussistenza di una mera convivenza non punibile con riferimento alla condotta di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di una minore di anni sedici, per la presenza costante e vigile dell’imputato in casa, su cui all’evenienza poteva contare la minore, e per la messa a disposizione dell’abitazione e dell’utenza cellulare utilizzata da questa per contattare i clienti).

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Cass. pen. n. 38785/2015

In tema di violenza sessuale in danno di minori, sussiste la circostanza aggravante della minorata difesa in tutti i casi in cui le particolari modalità dell’azione, connesse a situazioni oggettive o soggettive, consentano di approfittare della condizione di fragilità della vittima a prescindere dalla minore età in quanto tale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., avuto riguardo alla condotta di imputato che aveva compiuto atti sessuali su di un minore facendolo accompagnare in un’ abitazione a questo sconosciuta, dopo averlo convinto a recarsi in quel luogo per giocare.).

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Cass. pen. n. 19539/2015

In tema di prostituzione minorile, le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600 bis, comma primo, c.p. – anche dopo le modifiche introdotte nell’art. 600 bis c.p. dalla L. n. 172 del 2012 – è norma a più fattispecie, tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento.

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Cass. pen. n. 5927/2015

Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile di cui all’art. 600 bis, comma primo, c.p., la condotta di chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenersi anche con un solo soggetto, purché diverso dall’induttore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile L’art. 600 bis, comma primo, c.p. nella condotta di due indagati che avevano autonomamente organizzato incontri destinati a soddisfare gli istinti sessuali anche di colui che non aveva preso accordi preventivi con le ragazze minorenni).

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Cass. pen. n. 35147/2011

L’elemento soggettivo del reato di prostituzione minorile è il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, sicché, ai fini della sua concreta sussistenza, è sufficiente che l’autore del reato accetti anche solo il rischio di favorire o sfruttare la prostituzione di ragazze minori degli anni diciotto.

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Cass. pen. n. 4967/2011

È configurabile il tentativo di induzione alla prostituzione (art. 600 bis, c.p.), nella condotta di chi, dopo aver intrattenuto telematicamente plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo in denaro, pianifichi i successivi incontri, poi non avvenuti. (Nella specie, la Corte ha escluso che, in assenza di riscontri obiettivi, i contatti via “web”ed “e-mail”fossero finalizzati al mero soddisfacimento della concupiscenza del soggetto agente, in ragione del tenore esplicito e scurrile dei colloqui).

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Cass. pen. n. 4235/2011

Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, c.p.) qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo della vittima, determinandola a compiere atti sessuali, sia con il reo che con altri, in cambio di denaro o di altra utilità. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove il reo non solleciti, incoraggi o blandisca il minore, la condotta, essendo neutra rispetto alla determinazione della pur immatura volontà di quest’ultimo di assentire al compimento di atti sessuali, ricade nella fattispecie meno grave del comma secondo).

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Cass. pen. n. 43414/2010

Nel reato di prostituzione minorile, le condotte di induzione, di favoreggiamento o di sfruttamento, giacché contemplate in un unico contesto, non danno luogo a più fattispecie di reato, rappresentando, invece, modalità diverse di commissione di un unico delitto.

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Cass. pen. n. 26216/2010

Soggetto attivo del reato di induzione alla prostituzione di minore di cui all’art. 600 bis, comma primo, c.p. può essere anche la persona che abbia rapporti a pagamento con quest’ultimo, essendo tuttavia necessario che la stessa ponga in essere una attività di convincimento volta a superare le inibizioni morali e a vincere le resistenze del soggetto passivo, altrimenti potendosi configurare, nel caso di minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, la diversa ipotesi dell’art. 600 bis, commi secondo, terzo e quarto, c.p..

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Cass. pen. n. 21335/2010

Il delitto di sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma primo, c.p.), che richiede la consapevole partecipazione, anche occasionale, ai guadagni che il minore si procura con il commercio del proprio corpo, non è un reato abituale, in quanto anche il singolo episodio di percezione del denaro o di altra utilità è idoneo ad integrarne gli estremi. (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la tesi difensiva tendente ad escludere la configurabilità del tentativo, in quanto incompatibile con lo sfruttamento, in base all’assunto, erroneo, che tale delitto richiederebbe la reiterazione delle condotte).
Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600 bis, comma primo, c.p., è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento. (Fattispecie di tentata induzione di una minore alla prostituzione e di tentato sfruttamento dell’attività di quest’ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalità).

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Cass. pen. n. 18315/2010

Il reato di induzione alla prostituzione minorile è configurabile anche nel caso in cui il minore sia un soggetto non iniziato né dedito alla vendita del proprio corpo, in quanto è sufficiente che l’agente ponga in essere una condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono la vittima dal prostituirsi al fine di una qualsiasi attività economica. (In motivazione la Corte ha precisato che la semplice dazione di denaro è sufficiente a persuadere un minore a consentire agli atti sessuali).

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Cass. pen. n. 28640/2009

Il delitto di prostituzione minorile, che punisce la condotta di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto assorbe, dando luogo ad un concorso meramente apparente di norme incriminatici, il delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nell’ambito delle attività di prostituzione di quest’ultimo.

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Cass. pen. n. 26256/2009

Nella nozione di sfruttamento sessuale del minore di anni diciotto, di cui alla previgente formulazione della norma in tema di pornografia minorile, rientra anche il suo coinvolgimento senza fini di lucro e non reiterato nel tempo, per la realizzazione di materiale pornografico.

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Cass. pen. n. 22756/2009

L’esclusione del reato di cui all’art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile), introdotto dall’art. 2, comma primo, L. 3 agosto 1998 n. 269, da quelli per i quali è prevista l’applicabilità dell’indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 opera anche con riguardo al corrispondente reato già previsto, prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, dagli artt. 3, comma primo, n. 8, e 4, comma primo, n. 2, prima parte, L. 20 febbraio 1958 n. 75, essendovi continuità tra tali norme incriminatrici.

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Cass. pen. n. 21181/2009

L’esercizio della violenza o della minaccia nei confronti della vittima non è evento necessario all’integrazione del reato di induzione alla prostituzione minorile che può essere commesso, a differenza del reato di violenza sessuale, anche solo con un’attività di persuasione ad acconsentire agli atti sessuali.

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Cass. pen. n. 42371/2007

In tema di reati contro la prostituzione minorile, ove il tentativo di indurre un minore a prostituirsi sia commesso mediante conversazioni telefoniche, la competenza per territorio spetta al giudice del luogo ove si trovava il minore all’atto di ricevere le telefonate e non a quello del luogo da cui le stesse provengono, ciò in quanto l’attività persuasiva diretta a vincere la resistenza della vittima si realizza nel momento in cui il minore ha ricevuto le telefonate e nel luogo in cui si trovava al momento della ricezione.

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Cass. pen. n. 24188/2007

L’esclusione del reato di cui all’art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile), introdotto dall’art. 2, comma primo, L. 3 agosto 1998 n. 269, da quelli per i quali è prevista l’applicabilità dell’indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 opera anche con riguardo al corrispondente reato già previsto, prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, dagli artt. 3 e 4, comma primo, n. 2, prima parte, L. 20 febbraio 1958 n. 75.

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Cass. pen. n. 33470/2006

Il delitto di cui all’art. 600 bis c.p. sussiste anche nel caso il cui l’autore del reato abbia indotto soggetti minorenni ad avere rapporti retribuiti non già con una pluralità indiscriminata di persone, ma solo con l’agente stesso; infatti l’interesse protetto dalla fattispecie — a differenza di quello tutelato nella legge n. 75 del 1958 in materia di sfruttamento della prostituzione — è il libero sviluppo psicofisico del minore, il quale può essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo corpo. Per tale ragione il legislatore ha previsto in riferimento alla prostituzione minorile, nei commi secondo e terzo della citata disposizione, la punibilità del «cliente» per la quale è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro od altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale. (Nel caso di specie, si trattava di un soggetto che, dopo avere svolto un’attività di convincimento volta a superare le inibizioni morali e ad influire sulle determinazione di minori di anni quattordici per indurli al meretricio, aveva avuto con gli stessi rapporti sessuali a pagamento).

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Cass. pen. n. 18854/2003

Il delitto di cui all’art. 600 bis c.p., introdotto dall’art. 2 della legge 3 agosto 1998 n. 269, in adesione ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, è diretto a proteggere l’integrità e la libertà fisica e psichica del minore ed ha pertanto natura autonoma, attesa la sua diversa oggettività giuridica rispetto ad analoghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti adulti, contemplate nella legge 20 febbraio 1958 n. 75, la quale mira a tutelare soltanto il buon costume e la pubblica moralità; tale affermazione trova conferma anche nell’intera venuta abrogazione dell’aggravante prevista dall’art. 4, n. 2, della suddetta legge per i fatti commessi in danno di minori.

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Cass. pen. n. 17717/2002

La fattispecie criminosa di cui all’art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile), introdotta dall’art. 2 della legge 3 agosto 1998 n. 269 in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, è diretta a proteggere l’integrità e la libertà fisica e psichica del minore ed ha pertanto natura autonoma, attesa la sua diversa oggettività giuridica rispetto ad analoghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti adulti contemplate nella legge 20 febbraio 1958 n. 75, la quale mira a tutelare soltanto il buon costume e la pubblica moralità; il che trova conferma anche nell’intervenuta abrogazione dell’aggravante prevista dall’art. 4, n. 2, della suddetta legge per i fatti commessi in danno di minori.

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Cass. pen. n. 7198/2000

In tema di induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione, per effetto della novella di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269 — che ha inserito nel codice penale l’art. 600 bis — si è verificato un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo per le ipotesi in cui il soggetto passivo sia persona al di sotto di una certa età; se antecedentemente alla modifica predetta, infatti, la condotta criminosa era aggravata ove posta in essere ai danni di soggetto minore degli anni ventuno, attualmente essa, qualora riguardi una persona minore degli anni diciotto, realizza un’ipotesi autonoma di reato, mentre rimane disciplinata dall’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 l’azione rivolta avverso chi abbia età compresa fra i diciotto ed i ventuno anni. Ne deriva, ai fini dell’applicazione dell’art. 2 c.p., che, qualora il soggetto passivo sia di età minore degli anni diciotto, la condotta precedentemente punita rientra nella nuova previsione criminosa e che, quanto al trattamento sanzionatorio, continua ad applicarsi ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma quella di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 75 del 1958 il quale, alla luce del minimo edittale, si palesa più favorevole rispetto all’attuale.

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