Art. 602 – Codice penale – Acquisto e alienazione di schiavi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 30570/2011
Il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, commesso in danno di persona in condizione analoga alla schiavitù per indurla a perpetrare furti, concorre con i reati di riduzione in schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi di cui agli art. 600 e 602 c.p., dovendosi escludere che si versi in una ipotesi di reato complesso o progressivo.
Cass. civ. n. 22504/2003
La nozione di condizione analoga alla schiavitù di cui agli artt. 600 e 602 c.p. non si esaurisce con le descrizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956, sussistendo tutte le volte in cui sia dato verificare l'esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa. Tale totale asservimento equivale alla condizione di un individuo che venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo status di soggetto nell'ordinamento giuridico) ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga.
Cass. civ. n. 1015/2000
Non è adottabile la misura cautelare, in relazione ad una fattispecie delittuosa (nella specie, di cui all'art. 602 c.p.) che per essere in concreto punibile, ricorrendo gli estremi di cui all'art. 10, comma secondo c.p., necessita della richiesta del Ministro della giustizia, trattandosi di reato commesso all'estero da cittadini stranieri in danno di cittadina straniera. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la richiesta ministeriale, essendo di natura politico-amministrativa, è incerta, con il conseguente rischio di ancorare la misura cautelare ad una mera eventualità di condanna).