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Art. 609 quinquies — Corruzione di minorenne

Art. 609 quinquies — Corruzione di minorenne

, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

  1. a) se il reato è commesso da più persone riunite;
  2. b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
  3. c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

  1. a) se il reato è commesso da più persone riunite;
  2. b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
  3. c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 31263/2017

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenne è sufficiente l’esibizione, a persona minore degli anni 14, di foto pedopornografiche (nella specie minori con genitali in mostra), in modo tale da coinvolgere emotivamente la persona offesa e compromettere la sua libertà sessuale.

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Cass. pen. n. 3196/2009

Il delitto di corruzione di minorenne e quello di atti osceni in luogo pubblico concorrono formalmente se la condotta dell’agente non si limita ad offendere il pudore o l’onore sessuale, ma è posta in essere anche in modo da coinvolgere emotivamente la persona offesa. (Fattispecie nella quale il reo aveva esibito in una pubblica via il proprio organo sessuale, afferrandolo prima con una e poi con entrambe le mani alla presenza di una minore cui lo aveva mostrato).

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Cass. pen. n. 15633/2008

In tema di reati sessuali, il dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies, c.p. ) è incompatibile con il dolo eventuale.

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Cass. pen. n. 9111/2008

In tema di reati sessuali, il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) si configura anche nel caso di una presenza temporanea del minore in occasione dello svolgimento di un rapporto sessuale tra adulti. (Fattispecie nella quale una minore aveva assistito ad un rapporto sessuale tra la madre ed un altro uomo, rapporto nel corso del quale era stata fatta allontanare).

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Cass. pen. n. 44681/2005

Il bene giuridico tutelato nel delitto di corruzione di minorenni consiste nella salvaguardia di un sereno sviluppo psichico della sfera sessuale di soggetti di età minore, che non deve essere turbato dal trauma che può derivare dall’assistere ad atti sessuali compiuti con ostentazione da altri.

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Cass. pen. n. 33006/2003

Non sussiste il concorso apparente, sotto il profilo dell’assorbimento tra il reato di cui all’art. 609 quater (atti sessuali con minorenne) e quello di cui all’art. 609 quinquies (corruzione di minorenne) c.p., in quanto essi configurano due fattispecie diverse ed il loro concorso è soltanto eventuale, essendo possibile che si realizzi l’uno senza l’altro.

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Cass. pen. n. 9223/2000

È configurabile il tentativo di corruzione di minorenne nell’attività di chi proponga ad un minore di mostrargli il proprio pene e descriva, fin nei dettagli, la manovra della masturbazione maschile, pur senza commettere atti sessuali, essendo gli atti ora descritti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del reato ove previsto dall’art. 609 quinquies c.p., pur arrestandosi ad una fase in cui non abbia avuto ancora inizio l’attività sessuale.

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Cass. pen. n. 4264/1999

Non è configurabile il reato, anche soltanto tentato, di corruzione di minorenne di cui all’art. 609 quinquies c.p., nell’ipotesi in cui l’agente mostri a minori giornali e videocassette a contenuto pornografico, esulando la predetta condotta dal concetto e dal significato di atto sessuale che deve necessariamente concretizzarsi in un’attività fisica che coinvolga in qualche modo direttamente gli organi sessuali, maschile o femminile, con il proposito, nell’ipotesi di reato che qui interessa, di farvi assistere i minori per suscitare in loro l’eccitazione dei sensi.

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Cass. pen. n. 5164/1997

La legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) ha abrogato, tra gli altri, l’art. 530 c.p. (Corruzione di minorenni), introducendo nuove disposizioni e, in particolare, l’art. 609 quinquies, alla stregua del quale la condotta del soggetto attivo del reato deve materializzarsi nel compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici «al fine di farla assistere». Si è in tal modo operato un intervento che presuppone, ai fini del delitto in questione, il dolo specifico: si esige che — oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale — il soggetto agisca per un fine particolare che è, per l’appunto, previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il dolo specifico risultava chiaramente dalle modalità e dalla qualità dei fatti ascritti all’imputato, il quale, al fine di far assistere il minore agli atti sessuali compiuti sulle persone di altri minori, non aveva mancato di mostrargli riviste e fotografie pornografiche, sollecitando in tal guisa l’attenzione e la presenza dello stesso).

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Cass. pen. n. 4761/1997

La legge 15 febbraio 1996, n. 66, contenente le nuove norme contro la violenza sessuale, ha espressamente abrogato, fra gli altri, l’art. 530 c.p., introducendo in detto codice gli artt. 609 quater (Atti sessuali con minorenne) e 609 quinquies (Corruzione di minorenne). In conseguenza, più che l’abolizione della norma di cui all’art. 530 c.p., si è verificata una novazione legislativa, la quale ha ridisegnato i confini del delitto di «Corruzione di minorenni», sicché l’abrogazione di cui alla legge n. 66 del 1996 va intesa nel senso che le condotte poste in essere sotto l’imperio della precedente normativa sono da considerare depenalizzate solo se non coincidono con quelle descritte nelle nuove disposizioni di legge o in altre norme del codice penale: secondo il vigente art. 609 quinquies c.p. commette il reato di «corruzione di minorenne» solo colui che compie atti sessuali «in presenza» di persona minore di quattordici anni, «al fine di farla assistere», mentre il compimento di atti di libidine su persona consenziente minore di sedici anni — ipotesi prevista dall’abrogato art. 530 c.p. — non costituisce reato, a mente dell’art. 609 quater c.p., a meno che autore del fatto sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui, per ragioni di cura, d’educazione, d’istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato.

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Cass. pen. n. 1032/1997

In tema di reato di corruzione di minorenne, secondo l’art. 609 quinquies c.p., introdotto dall’art. 6 legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), è punito «chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere»: scompare, quindi, dalla previsione normativa della nuova corruzione di minorenne, la precedente ipotesi degli atti di libidine commessi su persona minore degli anni sedici. Quando il minorenne non fa semplicemente da spettatore, ma egli stesso è destinatario delle attenzioni dell’agente, e cioè subisce gli atti sessuali, non si potrà più ipotizzare il delitto di «corruzione di minorenne», ma la diversa figura criminosa prevista dall’art. 609 quater (Atti sessuali con minorenne), sempre che ne sussistano le condizioni, e cioè che il minore non abbia compiuto gli anni quattordici oppure che egli, avendoli compiuti, ma non essendo ancora sedicenne, sia legato da un particolare vincolo (di parentela o di familiarità) all’agente. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto contestato sub art. 530 c.p. non è previsto dalla legge come reato, la S.C. ha osservato che la minorenne aveva quindici anni all’epoca dei fatti e nessun rapporto — tra quelli indicati dall’art. 609 quater, comma 1 n. 2, c.p. — la legava all’imputato, per cui il comportamento a questi addebitato, e cioè di essersi congiunto carnalmente con lei — non ricorrendo ipotesi di violenza sessuale, in quanto la stessa era consenziente — deve considerarsi decriminalizzato, non essendo più previsto dalla legge come reato, poiché, in assenza di norme transitorie, deve applicarsi il disposto dell’art. 2, comma 2, c.p., che stabilisce il principio dell’effetto retroattivo dell’abolitio criminis ovvero della non ultrattività della norma incriminatrice).

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Cass. pen. n. 10484/1996

In tema di corruzione di minorenni, a seguito dell’abrogazione dell’art. 530 c.p. ad opera dell’art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, gli atti sessuali con i minorenni e la corruzione di minorenni, ora previsti rispettivamente dagli artt. 609 quater e 609 quinquies c.p., presuppongono, quando non ricorra l’elemento della violenza o taluno degli altri fatti previsti dall’art. 609 bis c.p., che il fatto sia compiuto in danno di persona minore degli anni quattordici ovvero degli anni sedici quando vi sia abuso di rapporti di parentela o di altri rapporti assimilati.

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