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Art. 609 quater — Atti sessuali con minorenne

Art. 609 quater — Atti sessuali con minorenne

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  • 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
  • Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

    La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

    Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

    Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

    Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

    1. 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
    2. 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
    L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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    Aggiornato al 1 gennaio 2020
    Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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    Massime correlate

    Cass. pen. n. 53135/2017

    In tema di atti sessuali con minorenne, la relazione di convivenza richiesta per l’integrazione del reato di cui all’art. 609-quater, comma primo n. 2) cod. pen., rileva a prescindere dall’abuso di una posizione dominante o autorevole sul convivente minore di anni sedici, elemento, quest’ultimo, previsto invece nell’ipotesi di soggetto passivo ultrasedicenne, di cui al comma secondo del medesimo articolo.

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    Cass. pen. n. 46461/2017

    In tema di atti sessuali con un minorenne, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età; non è, pertanto, ostativa a tal fine la condotta violenta tenuta dall’imputato dopo la consumazione del reato, trattandosi di condotta successiva al compimento degli atti sessuali in quanto tali. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto ostativa al riconoscimento dell’attenuante la circostanza che l’imputato, alcuni giorni dopo il compimento degli atti sessuali, aveva tentato di sottrarre la minore alla madre con violenza, nonostante l’assenza di costrizione fisica nel compimento degli atti sessuali e l’esistenza di un iniziale consenso della vittima, divenuto stabile nell’ambito di una relazione duratura con l’imputato).

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    Cass. pen. n. 45749/2017

    Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2), cod. pen., che rende penalmente rilevanti gli atti sessuali con persona infrasedicenne laddove “il colpevole sia il genitore”, con conseguente procedibilità d’ufficio ai sensi dell’art. 609-septies, comma terzo, n. 2), cod. pen., non è necessario che quest’ultimo sia l’autore materiale della condotta, essendo sufficiente anche solo che lo stesso rivesta il ruolo di concorrente.

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    Cass. pen. n. 34512/2017

    In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell’attenuante per i casi di minore gravità, di cui all’art. 609 – quater, comma 4, cod. pen., costituisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell’ambito di una “relazione amorosa”con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall’altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo.

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    Cass. pen. n. 11559/2017

    La condizione di affidamento in custodia del minore, richiesta ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione dell’aggravante in una fattispecie nella quale la minore era stata affidata dai genitori, per il fine settimana, alla zia e al suo convivente, il quale aveva consumato un rapporto sessuale con la persona offesa in un momento in cui era rimasto l’unico adulto all’interno dell’abitazione).

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    Cass. pen. n. 53672/2016

    In tema di reati sessuali, la condotta in danno di persona di età inferiore agli anni sedici, posta in essere dall’ascendente o da altro soggetto con questa in rapporto qualificato (art. 609-quater, comma primo n. 2, cod. pen.), in cambio della promessa o dazione di denaro o di altra utilità, integra il reato previsto dall’art. 609 quater cod. pen., che assorbe la fattispecie meno afflittiva tipizzata all’art. 600 bis, comma secondo, cod. pen., che sanziona gli atti sessuali retribuiti con il minore degli anni diciotto, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

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    Cass. pen. n. 47980/2016

    Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minorenne, non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest’ultimo o la consapevolezza da parte di questi dell’offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale. (Fattispecie relativa ad atti sessuali di autoerotismo compiuti dall’imputato mentre teneva la nipote di mesi undici sulle ginocchia).

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