Art. 618 – Codice penale – Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dai casi preveduti dall'articolo 616 , essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza [616] a lui non diretta, che doveva rimanere segreta , senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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