Art. 616 – Codice penale – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime , è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
Se il colpevole, senza giusta causa , rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni [618].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19777/2024
Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale – comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 19748/2024
In tema di giudizio di legittimità, l'accoglimento del ricorso proposto dall'imputato limitato al solo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, con contestuale rigetto di quelli afferenti alla sua penale responsabilità, importa la condanna del predetto al pagamento delle spese di assistenza e di rappresentanza sostenute, nel grado di giudizio, dalla parte civile, solo nel caso in cui quest'ultima abbia fornito un utile contributo alla decisione.
Cass. civ. n. 15908/2024
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
Cass. civ. n. 6892/2024
L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 3875/2024
Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.
Cass. civ. n. 43540/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una "grave situazione locale" esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. anche con richiesta personale dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).
Cass. civ. n. 38487/2023
In caso di sentenza pronunziata in grado di appello che prosciolga l'imputato per prescrizione del reato, già maturata in primo grado, senza revocare le statuizioni civili, il ricorso per cassazione del predetto, volto a ottenere l'assoluzione nel merito e non contenente specifiche doglianze afferenti alle statuizioni civili, deve intendersi proposto ai soli fini penali, non trovando applicazione la previsione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale conferma delle anzidette statuizioni non dipende dalla decisione assunta ai fini penali, specificamente impugnata, sicché, nel decidere sull'ammissibilità del ricorso, è preclusa alla Corte di cassazione ogni valutazione delle stesse.
Cass. civ. n. 36686/2023
In tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui il ricorso per cassazione aveva ad oggetto il solo diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche).
Cass. civ. n. 31081/2023
In caso di cassazione con rinvio restitutorio (o improprio), assume rilevanza la modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione annullata, con la conseguenza che il provvedimento emesso all'esito del rinvio è impugnabile secondo la disciplina vigente all'epoca della sua pronuncia. (In applicazione del principio la S.C., in ragione dell'applicabilità dell'art. 616 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva definito, in primo grado, un giudizio di opposizione all'esecuzione, a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza che tale opposizione aveva dichiarato inammissibile).
Cass. civ. n. 24352/2023
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli che con il ricorso per cassazione abbia fatto valere interessi di natura civilistica, è titolare di una posizione sostanzialmente assimilabile a quella della parte privata del procedimento, sicché, in caso di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione, va condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Cass. civ. n. 22010/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Cass. civ. n. 16553/2023
In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione.
Cass. civ. n. 4748/2023
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Cass. pen. n. 46063/2022
In tema di rivelazione dell'altrui corrispondenza, il nocumento, che costituisce condizione obiettiva di punibilità del reato, è integrato da qualsiasi pregiudizio o pericolo di pregiudizio giuridicamente apprezzabile, anche di natura non patrimoniale, che consegua alla lesione di beni suscettibili di valutazione economica.
Cass. pen. n. 23049/2021
Integra il reato previsto dall'art. 616 cod. pen. la sottrazione o distrazione, al fine di prenderne visione, ovvero la distruzione o la soppressione, di un atto giudiziario inviato per la notifica ad altri, rientrando tale comunicazione nel concetto di "corrispondenza".
Cass. pen. n. 18284/2019
Nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da "password", è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all'acquisizione del contenuto delle "mail" custodite nell'archivio, e con il delitto di danneggiamento di dati informatici, nel caso in cui all'abusiva modificazione delle credenziali d'accesso consegua l'inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare.
Cass. pen. n. 12603/2017
Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) e non la fattispecie prevista dall'art. 617, comma primo, cod. pen., la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell'archivio di posta elettronica della prima.
Cass. pen. n. 35383/2011
Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all'art. 616, comma secondo, c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 c.p.c., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all'altra parte o ad un terzo, l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Cass. pen. n. 47096/2007
Non integra il reato di cui all'art. 616 c.p. la condotta del superiore gerarchico che prenda cognizione della posta elettronica contenuta nel computer del dipendente, assente dal lavoro, dopo avere a tal fine utilizzato la password in precedenza comunicatagli in conformità al protocollo aziendale.
Cass. pen. n. 11360/1998
Nel caso dell'addetto al servizio postale che manometta un plico impossessandosi delle banconote ivi contenute è configurabile il concorso tra i delitti di peculato e di violazione di corrispondenza, non sussistendo un rapporto di specialità tra l'art. 616 c.p. e l'art. 314 c.p. Infatti, la clausola «se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge», contenuta nell'art. 616 c.p., va interpretata con riferimento al fatto tipico della presa di cognizione del contenuto di una corrispondenza, ovvero della sua sottrazione, distrazione, distruzione o soppressione, eventualmente descritto in una norma penale diversa da quella dell'art. 616; condotte, queste, non specificamente enunciate nel delitto di peculato, che ha diversa oggettività giuridica rispetto all'altra figura delittuosa.
La valutazione della idoneità dell'azione che rende impossibile il reato va compiuta con giudizio ex ante, che tenga conto cioè delle conoscenze conosciute e conoscibili dall'agente al momento della condotta in relazione al raggiungimento del risultato perseguito. Risponde pertanto del reato di violazione di corrispondenza, a norma degli artt. 616 e 619 c.p. l'addetto al servizio delle poste che apre un plico «civetta» — inviato peraltro a un destinatario effettivamente esistente — e sottrae le banconote ivi contenute, i cui numeri di serie erano stati preventivamente registrati dall'amministrazione postale.
Cass. pen. n. 8838/1997
In materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la nozione di giusta causa, alla cui assenza l'art. 616 secondo comma c.p., subordina la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza, non è fornita dal legislatore ed è dunque affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con riguardo alla liceità — sotto il profilo etico e sociale — dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la giusta causa relativamente alla rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione).
Cass. pen. n. 122/1995
È configurabile il concorso formale del delitto di furto con quello di sottrazione di corrispondenza, dato che le relative norme sanzionatorie tutelano diversi beni giuridici: il patrimonio nel primo caso, la segretezza e l'inviolabilità della corrispondenza nel secondo. Nel delitto di furto, inoltre, il dolo specifico, che si identifica nel fine di trarre profitto, non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio economico, ben potendo dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura. Tale profitto, tuttavia, deve necessariamente derivare dall'impossessamento della cosa sottratta, e non dal suo danneggiamento o dalla sua sottrazione, perché in tal caso l'autore non agisce secondo il paradigma del furto, ma eventualmente del danneggiamento o del diverso reato voluto. Ne consegue, che per aversi il concorso formale, cioè la violazione, con azione unica, di entrambe le norme sanzionatrici, è indispensabile accertare, in concreto, se la sottrazione della corrispondenza altrui sia stata diretta, oltre che al fine di prenderne o farne prendere cognizione, anche al fine di trarre un profitto, di qualunque natura, dall'impossessamento.
Cass. pen. n. 10898/1980
Equivale alla «distruzione» della corrispondenza il sottrarla per un tempo apprezzabile alla disponibilità dell'avente diritto e ciò in considerazione del fatto che il ritardo nella sua consegna può, secondo i casi, rendere inutile la stessa o frustrare, comunque, il perseguimento dello scopo che si proponeva il mittente con il suo invio.
Cass. pen. n. 490/1972
Con la distruzione si trasforma la materialità stessa della corrispondenza in modo che questa non esiste più fisicamente; con la soppressione si deve raggiungere l'equivalente risultato della trasformazione del suo aspetto giuridico, che è la disponibilità dell'avente diritto. Per una qualunque circostanza, non voluta né prevista dall'agente, la corrispondenza, che costui intendeva sopprimere come tale non consegnandola al destinatario, può essere trovata da altri. Tale fortuito ritrovamento, però, non ha alcuna influenza sull'azione commessa dall'agente poiché fin dal primo momento, data la sua idoneità a conseguire l'evento voluto, essa aveva violato la norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 1549/1970
Il prendere cognizione di una corrispondenza chiusa si riferisce non solo al tenore di una lettera, ma anche ad un oggetto reale, racchiuso nella corrispondenza, il quale può essere di varia natura, come ad esempio una fotografia, e quindi anche denaro, avente anch'esso qualificazione e carattere tutelati dalla legge.