Art. 623 bis – Codice penale – Altre comunicazioni e conversazioni
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 3211/2023
Il delitto di rivelazione di segreti scientifici o commerciali è configurabile ogni qualvolta sia indebitamente rivelato un segreto riguardante anche una sola parte del processo produttivo (nella specie, attraverso la tecnica di "reverse engineering"), non essendo necessario che la rivelazione stessa attenga a tutte le componenti del prodotto.
Cass. civ. n. 3000/2020
E' configurabile il concorso formale tra il reato di appropriazione indebita e quello, avente diversa oggettività giuridica, di rivelazione di segreti industriali, quando le informazioni tutelate da privativa illegittimamente acquisite abbiano una propria intrinseca rilevanza economica.
Cass. civ. n. 16975/2020
In tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, la nozione di "segreti commerciali", oggetto del reato di cui all'art. 623 cod. pen., come modificato dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, non è assimilabile a quella, pur avente medesima denominazione, di cui all'art 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale), che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, ma comprende, estendendo l'ambito di tutela penale, anche tutte quelle ulteriori informazioni su produzioni industriali e programmi commerciali, pur non rispondenti ai suddetti requisiti normativi, per le quali sia individuabile un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto.
Cass. civ. n. 2481/2020
Il delitto di minaccia grave è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ai sensi dell'art. 623-ter cod. pen., ove sia ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, quale aggravante ad effetto speciale.
Cass. civ. n. 39656/2010
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco importa, dall'agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato.
Cass. civ. n. 3061/2010
Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis e 623 bis cod. pen.), la condotta di colui che installi una telecamera - occultandola all'interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo - con l'obiettivo rivolto all'ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi. Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato.
Cass. civ. n. 29515/2008
La messa in opera di un apparecchio radioricevente atto a captare le trasmissioni operative delle forze dell'ordine integra il reato di installazione di apparecchiature al fine di intercettare comunicazioni a distanza, previsto dagli artt. 617 bis e 623 bis cod. pen..
Cass. civ. n. 25008/2001
In tema di rivelazione ed impiego di notizie destinate a rimanere segrete ai sensi dell'art. 623 c.p., la detta destinazione non può che provenire dall'avente diritto al segreto e cioè, dal titolare dell'impresa nella quale le stesse notizie vengono utilizzate, con manifestazione di volontà espressa o tacita, la quale non deve essere frutto di un mero arbitrio, ma deve essere funzionale alla tutela del bene protetto dalla norma, costituito dal diritto dell'imprenditore all'organizzazione dell'attività economica nel rispetto dell'obbligo di fedeltà e correttezza dei propri dipendenti. Conseguentemente, tale essendo la ratio della norma, non è richiesto ai fini della configurabilità del reato che le notizie de quibus siano originali o nuove e le stesse ben possono essere costituite anche dal c.d. Know-how aziendale inteso come il complesso di informazioni industriali necessarie per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un impianto.
Cass. civ. n. 14258/1977
Ai fini della sussistenza del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), non è requisito necessario della fattispecie legale quello della novità delle applicazioni industriali rivelate o impiegate a profitto proprio o altrui.
Cass. civ. n. 243/1973
Ai fini del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali è irrilevante che l'apprensione dei segreti medesimi sia avvenuta legittimamente o illegittimamente. La novità e l'originalità delle applicazioni industriali non sono essenziali ai fini del delitto previsto dall'art. 623 c.p. Ai fini del delitto previsto dall'art. 623 c.p. non è necessario che esista un brevetto per le scoperte, invenzioni o applicazioni tutelate.