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Art. 623 — Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Art. 623 — Rivelazione di segreti scientifici o industriali

, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto , è punito con la reclusione fino a due anni [ 263, 325 ].

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa [ 120 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 39656/2010

In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), la nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco importa, dall’agente nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa dal reato.

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Cass. pen. n. 25174/2005

In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali (art. 623 c.p.) la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 c.c., della scoperta o dell’applicazione rivelata.
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), il concetto di notizia destinata al segreto comprende anche le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il «cuore» degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa (fattispecie relativa alla riproduzione di un dispositivo di filtraggio).

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Cass. pen. n. 25008/2001

In tema di rivelazione ed impiego di notizie destinate a rimanere segrete ai sensi dell’art. 623 c.p., la detta destinazione non può che provenire dall’avente diritto al segreto e cioè, dal titolare dell’impresa nella quale le stesse notizie vengono utilizzate, con manifestazione di volontà espressa o tacita, la quale non deve essere frutto di un mero arbitrio, ma deve essere funzionale alla tutela del bene protetto dalla norma, costituito dal diritto dell’imprenditore all’organizzazione dell’attività economica nel rispetto dell’obbligo di fedeltà e correttezza dei propri dipendenti. Conseguentemente, tale essendo la ratio della norma, non è richiesto ai fini della configurabilità del reato che le notizie de quibus siano originali o nuove e le stesse ben possono essere costituite anche dal c.d. Know-how aziendale inteso come il complesso di informazioni industriali necessarie per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un impianto.

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Cass. pen. n. 10515/1999

Il furto d’uso (art. 626 c.p.), reato contro il patrimonio, può concorrere con quello, avente una diversa obiettività giuridica, di rivelazione di segreti industriali previsto dall’art. 623 c.p.; quest’ultimo prescinde dalla liceità o illiceità della condotta di apprensione del segreto, essendo la rivelazione un quid pluris, ulteriore e diverso, rispetto all’acquisizione furtiva che ne è l’antefatto. (Fattispecie relativa alla sottrazione di disegni di macchine industriali al fine di estrarne copia e poi restituirli).

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Cass. pen. n. 14258/1977

Ai fini della sussistenza del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), non è requisito necessario della fattispecie legale quello della novità delle applicazioni industriali rivelate o impiegate a profitto proprio o altrui.

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Cass. pen. n. 243/1973

Ai fini del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali è irrilevante che l’apprensione dei segreti medesimi sia avvenuta legittimamente o illegittimamente. La novità e l’originalità delle applicazioni industriali non sono essenziali ai fini del delitto previsto dall’art. 623 c.p. Ai fini del delitto previsto dall’art. 623 c.p. non è necessario che esista un brevetto per le scoperte, invenzioni o applicazioni tutelate.

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