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Art. 636 — Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Art. 636 — Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da dieci euro a centotre euro.

Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui , la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da venti euro a duecentosei euro.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 25771/2017

Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame – purché lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria – atteso che il secondo comma dell’art. 636 cod. pen. prevede la consumazione del delitto anche nel caso in cui gli animali non siano raccolti in gregge o mandria.

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Cass. pen. n. 52200/2016

Il delitto di cui all’art.636 cod. pen. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini, ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del dolo eventuale.

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Cass. pen. n. 12802/2013

Se l’utente di uso civico di pascolo che esercita, come tale, la facoltà di condurre il bestiame a pascolare l’erba su un determinato terreno, nel fare ciò esorbita dal suo diritto e cagiona un danno al fondo, risponde di danneggiamento a seguito di pascolo, ai sensi dell’art. 636, ultimo comma, c.p..

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Cass. pen. n. 44937/2010

Il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame, purchè lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria.

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Cass. pen. n. 17509/2009

Il delitto d’introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo può essere commesso dal proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso.

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Cass. pen. n. 35746/2006

Ad integrare l’elemento soggettivo del delitto previsto dall’art. 636 c.p. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) è sufficiente il dolo generico nell’ipotesi prevista dal primo comma, è necessario quello specifico nell’ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma, non potendosi prescindere dalla consapevolezza dell’illegittimità della condotta che è esclusa quando il pascolo avviene con la coscienza, in capo all’agente, di esercitare un diritto.

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Cass. pen. n. 20287/2004

Il delitto di cui all’art.636 c.p. può essere consumato non solo con l’introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà e senza custodia, nella consapevolezza che essi vi si introdurranno guidati dall’istinto, essendo in tal caso configurabile l’elemento psicologico del reato nella forma del «dolo eventuale»

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Cass. pen. n. 2721/1982

L’introduzione dei propri animali al pascolo nel fondo altrui più volte in giorni diversi costituisce reato continuato e non permanente.

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Cass. pen. n. 1173/1982

Poiché il «disprezzo per il diritto altrui» è intrinseco ad ogni violazione di norme che tutelano diritti e interessi singoli o collettivi, e quindi anche alla norma che punisce il pascolo abusivo, è illegittima la rivalutazione di tale atteggiamento dell’imputato al fine di negargli la concessione delle attenuanti generiche.

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Cass. pen. n. 6407/1981

Risponde di pascolo abusivo l’affittuario di un terreno che lo danneggi facendovi pascolare le proprie bestie.

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Cass. pen. n. 3588/1978

L’art. 636 c.p. prevede due distinte ipotesi di reato: la prima relativa alla introduzione o abbandono di animali «in gregge o in mandria» nel fondo altrui per uno scopo diverso da quello del pascolo abusivo; la seconda relativa all’introduzione o abbandono di animali «anche non raccolti in gregge o in mandria» a scopo di pascolo. La seconda ipotesi non costituisce un’aggravante della prima, ma è un distinto titolo di reato. L’ultimo cpv. dell’art. 636 c.p. prevede alternativamente il verificarsi del pascolo e il danno derivante dalla introduzione o dall’abbandono degli animali e rappresenta una aggravante sia del reato previsto dal primo comma sia del reato previsto dal secondo comma.

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Cass. pen. n. 158/1974

In tema di pascolo abusivo, l’ultimo capoverso dell’art. 636 c.p. prevede alternativamente due distinte ipotesi: il verificarsi del pascolo abusivo e il danno derivante dall’introduzione e dall’abbandono degli animali. Ai fini della sussistenza dell’aggravante è quindi sufficiente che si sia verificata l’una o l’altra delle due ipotesi alternative: quando, pertanto, sia stato consumato il pascolo, la norma deve ritenersi applicabile anche nell’ipotesi che non sia stato dimostrato il danneggiamento del fondo.

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Cass. pen. n. 1276/1972

La introduzione o l’abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare integra il reato di pascolo abusivo (art. 636 secondo comma c.p.) anche se si tratta di un singolo capo di bestiame, purché appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria. Pertanto anche l’introduzione di un singolo mulo integra il reato suddetto, giacché un insieme di muli costituisce una mandria.

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