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Art. 637 — Ingresso abusivo nel fondo altrui

Art. 637 — Ingresso abusivo nel fondo altrui

Chiunque senza necessità entra [ 633 ] nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a centotre euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 11544/2011

Integra il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui e non quello di invasione di terreni o edifici colui che a bordo del proprio veicolo transiti abusivamente, danneggiando la recinzione, attraverso il fondo altrui.

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