Art. 643 – Codice penale – Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore [2], ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso , è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8022/2025

In tema di circonvenzione di persona incapace, la sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un "patto di quota lite" con il proprio difensore sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l'atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 643 cod. pen., posto che il divieto del "patto di quota lite" tra avvocato e cliente si giustifica, in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense.

Cass. civ. n. 35247/2024

In tema di circonvenzione di persone incapaci, debbono essere considerate, per verificare la sussistenza dell'elemento dell'induzione, non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente, in quanto indice rivelatore di un antecedente approfittamento della minorata capacità psichica della persona offesa.

Cass. civ. n. 26727/2023

In tema di circonvenzione di persone incapaci, il rilascio di una procura generale alla gestione del patrimonio, atto di per sé "neutro", integra l'elemento materiale del reato laddove, all'esito di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, si accerti che l'imputato ha indotto la persona offesa a conferirgliela attraverso la manipolazione della sua volontà vulnerabile, onde compiere successivamente atti di disposizione patrimoniali contrari all'interesse del delegante.

Cass. civ. n. 3209/2014

Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione.

Cass. civ. n. 39144/2013

Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Cass. civ. n. 19180/2013

Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), titolare del diritto di querela nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 649 c.p. è soltanto l'incapace - ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione - quale portatore dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall'incapace medesimo, rivestendo detto terzo solo la qualità di persona danneggiata dal reato, come tale legittimata ad esercitare l'azione civile.

Cass. civ. n. 45327/2011

Per la sussistenza del reato di circonvenzione di persone incapaci è necessario che la situazione di deficienza psichica della vittima sia oggettiva e riconoscibile da parte di tutti, in modo che chiunque possa abusarne per i propri fini illeciti.

Cass. civ. n. 6971/2011

L'integrazione della fattispecie criminosa della circonvenzione di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche.

Cass. civ. n. 41378/2010

Integra il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche la compromissione della capacità di giudizio dipendente da disturbi di tipo paranoide.

Cass. civ. n. 24192/2010

Rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 c.p. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.

Cass. civ. n. 4816/2010

In tema di circonvenzione di incapaci, quando la persona offesa si trovi nella situazione di poter essere inabilitata a causa di condizioni psichiche così precarie da privarla gravemente della capacità di discernimento e di autodeterminazione, la prova dell'induzione può essere desunta in via presuntiva, potendo consistere in un qualsiasi comportamento dell'agente cui la vittima non sia in grado di opporsi e che la porti a compiere in favore dell'autore del reato atti per sé pregiudizievoli e privi di causale alcuna, che in condizioni normali non avrebbe compiuto.

Cass. civ. n. 12406/2009

Costituisce un atto con effetti pregiudizievoli e, quindi, idoneo ad integrare la fattispecie di circonvenzione di persone incapaci l'apertura di un libretto cointestato ad autore e vittima, essendo sufficiente che l'atto sia idoneo a ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l'ha posto in essere o per altri.

Cass. civ. n. 31320/2008

In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, le condotte di abuso e di induzione consistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall'agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso.

Cass. civ. n. 19665/2008

All'accertamento del delitto di circonvenzione di incapace consegue la nullità (e non l'annullabilità) del contratto stipulato dall'incapace per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c.

Cass. civ. n. 1404/2008

Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci, in presenza di situazioni di infermità o deficienza psichica di minor portata e/o transitorie occorre provare che il soggetto passivo, nel momento del singolo atto dispositivo che si assume pregiudizievole, era circonvenibile, e che, di fatto, è stato indotto abusivamente all'atto pregiudizievole.

Cass. civ. n. 16575/2005

In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rivelatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa, ed inoltre la valutazione della condotta non deve essere limitata all'attività positiva posta in essere dall'imputato ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti che possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una decisione in itinere.

Cass. civ. n. 48302/2004

In tema di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), la prova dell'induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato.

Cass. civ. n. 13308/1999

In tema di circonvenzione di incapace, la condotta di induzione, che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa, si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice richiesta di compiere l'atto per lui pregiudizievole e tanto meno il mancato attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per impedirne il compimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero con il quale si sosteneva che per configurare l'induzione non è necessaria un'iniziativa specifica dell'agente, essendo sufficiente che egli si sia giovato ed abbia approfittato della menomazione psichica del soggetto passivo, traendo vantaggio dall'atto dell'incapace senza attivarsi per impedirne il compimento ed il conseguente pregiudizio).

Cass. civ. n. 2532/1998

In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve pur sempre provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve, cioè, essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. Questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato, e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.

Cass. civ. n. 266/1997

Ad integrare la condotta costitutiva del delitto di circonvenzione di incapace è sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato se le sue condizioni fossero state normali. Perciò non occorre che la proposta al compimento dell'atto provenga dal colpevole, ricorrendo il reato anche quando quest'ultimo abbia rafforzato, approfittando delle suddette condizioni, nell'incapace una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata ed impedendo l'insorgere di una volontà contraria.

Cass. civ. n. 7482/1993

La sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) ha efficacia vincolante, rispetto alle stesse persone che abbiano partecipato al procedimento stesso, nel successivo giudizio civile in tema di nullità della trascrizione di matrimonio contratto dall'incapace stesso, siccome contenente l'accertamento sullo stato di capacità della parte lesa, che rileva in termini di fatto materiale, trattandosi di dato suscettibile di rilievo e verifica con gli appositi strumenti, mediante un'operazione mentale non dissimile, salva la complessità e difficoltà, da ogni altra diretta ad acquisire nozione concreta della realtà esterna.

Cass. civ. n. 9661/1992

Per la consumazione del reato di circonvenzione di persone incapaci, ex art. 643 c.p., è necessaria l'esistenza di uno stato di infermità o deficienza psichica di una persona: per l'esistenza di tale stato, non occorre una vera e propria malattia mentale, ma occorre pur sempre un'effettiva e notevole menomazione delle facoltà intellettive o volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri. L'incapacità del soggetto passivo costituisce il presupposto del reato e, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza della sua sussistenza. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, la perizia psichiatrica aveva dimostrato che il soggetto passivo, al momento dei fatti, era capace di avere cura dei propri interessi economici, escludendo il decadimento delle sue facoltà intellettive e volitive, né la corte d'appello aveva individuato altri elementi per ritenerlo affetto da indebolimento mentale e comunque facilmente suggestionabile).

Cass. civ. n. 7968/1991

Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 c.p., lo stato di deficienza psichica o l'infermità del soggetto passivo costituisce un presupposto per il quale vi deve essere assoluta certezza della sua sussistenza. Ne consegue che in mancanza di tale certezza il reato va escluso del tutto e l'imputato assolto con formula ampia.

Cass. civ. n. 6509/1991

Le forme depressive e le manifestazioni di tipo emozionale strettamente collegati con l'età fisiologica avanzata non assumono rilevanza ai fini dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 643 c.p. che richiede una menomazione psichica tale da incidere concretamente sulle condizioni del soggetto e da menomarne sensibilmente le capacità volitive e intellettive.

Cass. civ. n. 1064/1990

In tema di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'art. 643 c.p., l'induzione non può dirsi sussistente senza la dimostrazione di un comportamento attivo di persuasione da parte dell'interessato; la prova di una tale attività non deve essere necessariamente diretta, ben potendo essa desumersi da concordanti elementi indiziari.

Cass. civ. n. 4973/1988

Nell'art. 643 c.p. per concretarsi «l'induzione» è sufficiente l'impiego, da parte dell'agente, di qualsiasi mezzo per persuadere od anche per rafforzare nel soggetto passivo una decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata, impedendo, così, l'insorgere di una volontà contraria a tale decisione; e mancando nella norma ogni tipizzazione della condotta, la prova della «induzione» può essere anche indiretta, indiziaria o presuntiva, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come l'isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti dell'agente con lui, la natura degli atti compiuti senza plausibili motivi e con incontestabile pregiudizio, atteso il potere-dovere del giudice penale di ricercare ovunque prove od elementi di prova al fine ultimo dell'accertamento della verità cui è preordinato il processo penale.

Cass. civ. n. 472/1988

Ai fini della sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci, non è necessario che il soggetto passivo sia privo in modo totale della capacità di intendere e di volere, ma è sufficiente che lo stesso versi in uno stato di minorazione della sfera intellettiva e volitiva, tale da privarlo del normale discernimento e potere critico e volitivo così da essere indotto a compiere atti che una persona di media capacità critica non si sarebbe determinata a fare. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato in relazione alle condizioni di grave decadimento senile e di perdita delle qualità mnemoniche del soggetto passivo, incapace, perciò, di una cosciente volontà di autodeterminazione).

Cass. civ. n. 4760/1987

Nel reato di circonvenzione di incapace, costituisce induzione a compiere atti che importino effetti giuridici dannosi qualsiasi attività di eccitamento, di stimolo, di suggestione, e, quindi, l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare nel soggetto passivo il consenso al compimento di un atto giuridico, di guisa che venga a stabilirsi un nesso di causalità fra l'abuso dello stato di infermità o di deficienza psichica dello stesso oggetto passivo e l'evento, il quale si concreta nel compimento dell'atto.

Cass. civ. n. 4747/1987

Lo stato di deficienza psichica, quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 643 c.p., è una condizione del soggetto passivo, la quale deve sussistere nei confronti di tutti, in maniera che chiunque (senza dover ricorrere ad artifizi o raggiri) possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti. Se la deficienza psichica viene affermata non per le oggettive condizioni del soggetto passivo, ma per il raffronto con persone dotate di maggiore capacità psichica e di notevole potere di persuasione e di suggestione, viene necessariamente a mancare il presupposto del fatto costituente reato.

Cass. civ. n. 9731/1985

Ai fini della sussistenza del delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'art. 643 c.p. il concetto di induzione, la quale è un elemento del tutto distinto e non va confusa col mezzo usato (atto giuridico), postula una attività positiva diretta a determinare o, quantomeno, a rafforzare (ostacolando ripensamenti) nel soggetto passivo il proposito di compiere un determinato atto giuridico. Invero, indurre vuol dire convincere, influire sulla volontà altrui e quindi esige da parte dell'agente uno stimolo che poi determina il soggetto passivo al compimento dell'atto dannoso. Pertanto, non basta che l'agente si giovi delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo come non possono ritenersi sufficienti semplici richieste rivolte alla vittima, essendo invece necessaria un'attività apprezzabile di suggestione, di pressione morale, di persuasione per determinare la volontà minorata del soggetto passivo. (Fattispecie relativa ad annullamento, per difetto di motivazione, di sentenza di condanna di notaio che aveva redatto testamento pubblico di persona affetta da infermità mentale).

Cass. civ. n. 4387/1984

Per integrare la condotta costitutiva del reato di circonvenzione di incapace, consistente nell'induzione a compiere un atto che implichi un qualsiasi effetto giuridico potenzialmente dannoso, è sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato se le sue condizioni fossero state normali. Non occorre perciò che la proposta diretta al compimento dell'atto parta dal colpevole, ma è sufficiente che questi si sia giovato ed abbia profittato delle condizioni psichiche del soggetto passivo rafforzando in questi una decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata ed impedendo l'insorgere di una volontà contraria a tale decisione. Ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 643 c.p., per la prova dell'induzione non è necessario che la dimostrazione dell'induzione del soggetto passivo al compimento dell'atto per lui pregiudizievole sia data attraverso episodi specifici, ben potendo detta prova essere anche indiretta, o indiziaria e presuntiva, cioè risultare da elementi gravi precisi e concordanti, come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da questi derivato.

Cass. civ. n. 6904/1983

Il reato di circonvenzione di persona incapace non esige, nel soggetto passivo, un'infermità mentale catalogabile fra le varie forme morbose indicate dalla scienza psichiatrica, ma è sufficiente che la vittima versi in una semplice deficienza psichica che, senza sconfinare nel caso patologico, importi uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, che sia tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione.

Cass. civ. n. 9293/1979

L'art. 643 c.p. non richiede che l'incapace sia privo della capacità d'intendere in maniera totale ovvero permanente, essendo sufficiente che lo stato di infermità psichica sia limitato ad alcune manifestazioni, anche solo ricorrenti, delle quali l'agente abbia abusato mediante induzione a compiere un atto che un individuo di media normalità psichica non avrebbe acconsentito a compiere.

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