Art. 644 – Codice penale – Usura
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23866/2024
Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari).
Cass. civ. n. 18037/2024
In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori.
Cass. civ. n. 5282/2024
In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.
Cass. civ. n. 2425/2024
Risponde a titolo di concorso nel delitto di usura colui che, essendo consapevole delle condizioni alle quali la pattuizione dovrà essere conclusa, mette in contatto l'usuraio con l'usurato, anche su richiesta di quest'ultimo, che gli abbia rappresentato la propria necessità di un prestito.
Cass. civ. n. 51670/2023
Lo stato di bisogno della parte lesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui, a fronte dell'erogazione di un prestito dell'importo di 1.000,00 euro, era stata pattuita la corresponsione di interessi pari a 300,00 euro per ogni settimana di ritardo nella restituzione e v'era stata la sottrazione alla persona offesa dell'autovettura del valore di 15.000,00 euro, mediante la simulazione della sua vendita).
Cass. civ. n. 46221/2023
L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione, sicché si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato, se siano stati consapevoli che il reato stesso sarebbe stato consumato da più persone riunite, ovvero se abbiano ignorato per colpa tale circostanza. (Fattispecie relativa a imputato che aveva conferito incarico a più persone, affinché, in sua assenza, riscuotessero un credito usurario presso la persona offesa con violenza e minaccia).
Cass. civ. n. 32538/2023
In tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate "factoring", "plus-factoring" e "plafond pro-solvendo" dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti).
Cass. civ. n. 29501/2023
Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.
Cass. civ. n. 27545/2023
In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 24743/2023
Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 13536/2023
In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione.
Cass. civ. n. 13144/2023
In tema di leasing immobiliare, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del cd. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società di leasing, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge; pertanto, in caso di contestazione, spetterà alla società di leasing medesima, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.
Cass. civ. n. 8103/2023
La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 7869/2023
In tema di confisca obbligatoria ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., la parte civile che ha ottenuto il risarcimento del danno è legittimata, nonostante l'avvenuta costituzione nel processo di cognizione e l'intervenuta statuizione risarcitoria in suo favore, a proporre incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., onde ottenere, in presenza delle condizioni di permanente validità del diritto alla restituzione, la revoca della confisca dell'immobile costituente profitto del delitto di usura, per il quale è stata pronunciata la condanna definitiva, a condizione che dimostri l'esistenza di un fatto nuovo, successivo al giudicato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto nuovo allegato equipara la parte civile al terzo in buona fede, rimasto estraneo al processo).
Cass. civ. n. 6326/2023
L'aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad interessi usurari è destinata ad essere impiegata in un'attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto al quale il prestito è, in concreto, erogato, senza che rilevi, "ex se", il dato formale del riconoscimento dello "status" di imprenditore, posto che la "ratio" di punire più severamente la condotta usuraria perpetrata nei confronti di chi destina allo svolgimento di attività imprenditoriali le somme ricevute in prestito, dev'essere individuata nel fatto che tale condotta non lede soltanto il patrimonio dell'usurato, ma concorre altresì ad inquinare l'economia legale.
Cass. civ. n. 4911/2023
L'interesse ad agire per l'accertamento dell'invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche nel corso del rapporto ed in assenza di un inadempimento, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all'accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire).
Cass. civ. n. 51/2023
Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Cass. civ. n. 1/2023
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine di trenta giorni per la notifica del decreto di accoglimento della domanda decorre, sebbene l'art. 5, comma 2, della l. n. 89 del 2001, faccia riferimento al deposito, dalla data di comunicazione dello stesso alla parte istante, atteso che il comma 4 della medesima norma ne prevede la comunicazione "altresì" al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell'azione disciplinare e tenuto conto del disposto dell'art. 5 nella formulazione originaria, nonché della circostanza che, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di inefficacia ex art. 644 c.p.c., nel caso di tardività della notifica la domanda non è riproponibile ex art. 5, comma 2, della stessa l. n. 89 del 2001.
Cass. civ. n. 17029/2022
Risponde del delitto di usura in concorso chi, in un momento successivo al perfezionamento dell'accordo usurario, avendo ricevuto l'incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento, vertendosi in tema di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata.
Cass. pen. n. 16045/2023
In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, comma sesto, cod. pen., identificandosi, conformemente alla generale nozione di profitto del reato, nell'effettivo arricchimento patrimoniale conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti.
Cass. pen. n. 1255/2022
In tema di usura, l'aggravante dello "stato di bisogno" è configurabile nel solo caso in cui sussista una particolare condizione psicologica, determinata da un impellente assillo di natura economica, in presenza della quale il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà di autodeterminazione che lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie.
Cass. pen. n. 19134/2022
Ai fini della sussistenza del reato di usura in concreto, il giudice, oltre alla condizione di difficoltà economica della vittima, deve valutare esclusivamente la sussistenza dell'eventuale sproporzione tra prestito in denaro e controprestazione in natura, senza che rilevino i parametri di valutazione dell'usura legale.
Cass. pen. n. 26771/2021
In tema di usura, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulla natura usuraria degli interessi, indicando esattamente a quale rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze fare riferimento come base per il calcolo del superamento del tasso-soglia, ai sensi dell'art. 2, legge 7 marzo 1996, n. 108, avuto riguardo al tempo e alla durata dei singoli prestiti, nonché alla data dei pagamenti effettuati dalla vittima.
Cass. pen. n. 7576/2021
Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi bancarie), concorre materialmente con quello di usura ex art. 644 cod. pen. in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, consistenti, quanto al primo, nella gestione pubblica e controllata delle attività finanziarie, previste dall'art. 106 del medesimo testo unico, ed invece, quanto al secondo, nel patrimonio.
Cass. pen. n. 35878/2020
Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione.
Cass. pen. n. 23880/2020
In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima affinché sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole.
Cass. pen. n. 38551/2019
Ai fini dell'integrazione del delitto di usura, è sufficiente l'oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, risultando irrilevante sia che l'agente abbia posto in essere una condotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, sia che la persona offesa abbia preso l'iniziativa per avviare la negoziazione usuraria.
È configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo, mentre i due reati possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari.
Cass. pen. n. 31803/2018
In tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività.
Cass. pen. n. 26214/2017
In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la penale responsabilità dell'imputato per aver ottenuto un compenso "usurario" in relazione alla mediazione svolta per l'erogazione di un mutuo bancario alla persona offesa, che versava in grave difficoltà economica, come risultante, in particolare, dalla destinazione della maggior parte della somma mutuata all'estinzione dei debiti che la affliggevano).
Cass. pen. n. 21993/2017
Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua).
Cass. pen. n. 45642/2015
In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, per tali intendendosi anche quelli contabilizzati a seguito della stipulazione di un contratto di conto corrente bancario. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato l'ordinanza di sequestro preventivo dei conti correnti, mediante i quali la banca contabilizzava a proprio favore la voce passiva degli interessi usurari posti a carico del cliente).
Cass. pen. n. 40380/2015
Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso.
Cass. pen. n. 709/2014
In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole.
Cass. pen. n. 8353/2013
In tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente all'epoca della pattuizione e da aumentare della metà, onde raggiungere il tasso - soglia, ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 del 1996.
Cass. pen. n. 25328/2011
La circostanza aggravante speciale di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, c.p. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività. (Fattispecie nella quale il soggetto passivo esercitava attività d'impresa, ma il finanziamento ricevuto era stato impiegato per l'acquisto di un immobile non direttamente impiegato nella predetta attività).
Cass. pen. n. 18343/2011
Gli effetti cambiari consegnati dal debitore a garanzia o a pagamento del prestito usurario costituiscono il profitto del reato, che può formare oggetto esclusivamente di confisca facoltativa, misura questa non applicabile in sede di esecuzione.
Cass. pen. n. 17157/2011
È configurabile il concorso nel reato di usura del soggetto incaricato di recuperare il credito usurario che riesca ad ottenerne il pagamento.
Cass. pen. n. 43713/2010
In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario.
Cass. pen. n. 28743/2010
Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito.
Cass. pen. n. 21051/2010
In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'attività criminosa riceva ausilio dal collegamento della persona indagata, per il tramite del coniuge, con un temibile clan camorristico imperversante nella zona.
Cass. pen. n. 18592/2010
Sussiste il delitto di usura anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia un imprenditore che si trovi nella necessità di chiedere prestiti e corrispondere interessi usurari per necessità aziendali e non personali.
Cass. pen. n. 14193/2010
In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'indagato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata.
Cass. pen. n. 12028/2010
In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile.
Cass. pen. n. 20868/2009
Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose.
Cass. pen. n. 5231/2009
I delitti d'usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari. (La Corte ha precisato che sussiste per contro il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate "ab initio" al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi).
Cass. pen. n. 45152/2008
In tema di usura, lo stato di bisogno consiste in una situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo e lo induce a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso. (La Corte ha precisato che la prova dello stato di bisogno può aversi anche soltanto in base all'evidenza dell'aver fatto la vittima ricorso ad un prestito a condizioni tanto inique).
Cass. pen. n. 44899/2008
In tema di delitto di usura, la rilevante entità della misura degli interessi pattuiti o corrisposti dà prova anche dello stato di bisogno della persona offesa e della consapevolezza di tale stato da parte dell'agente.
Cass. pen. n. 6897/2008
In tema di usura, la sussistenza dello stato di bisogno della parte lesa non può essere desunta unicamente dalle sue richieste di denaro e dagli esorbitanti tassi di interesse pattuiti.
Cass. pen. n. 2988/2008
La condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie di estorsione.
Cass. pen. n. 25828/2007
La persona offesa del delitto di usura non può rispondere, in concorso con l'erogatore del prestito usurario, di ricettazione del denaro ricevuto, per l'impossibilità di individuare nella sua condotta il perseguimento di un ingiusto profitto, elemento finalistico del dolo di ricettazione.
Cass. pen. n. 23153/2007
In tema di usura, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, pur non essendo necessario che l'agente appartenga ad una associazione mafiosa, occorre rendere espliciti e definiti i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'ascrizione alla metodologia mafiosa.
Cass. pen. n. 9178/2007
Ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato escluse dall'applicabilità dell'indulto dall'art. 1, comma secondo, legge n. 241 del 2006, va rilevato che il legislatore ha fatto riferimento solo alle ipotesi criminali vigenti, senza indicare le precedenti fattispecie normative per le quali si è verificata una continuità normativa e non una abolitio criminis. Ne consegue che il giudice deve avere riguardo al titolo dei reati e in particolare alle condotte che il legislatore ha escluso dall'applicazione dell'indulto e, pertanto, deve ritenersi escluso dall'indulto il titolo di reato dell'usura, comprensivo di tutte le condotte tipizzate dall'art. 644 c.p., nel quale sono confluite anche le fattispecie previste dall'art. 644 bis c.p., antecedenti alla riforma del 1996.
Cass. pen. n. 745/2006
In tema di usura, per l'individuazione della natura usuraria degli interessi, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti.
Cass. pen. n. 41045/2005
Poiché, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a «condotta frazionata» o a «consumazione prolungata», concorre nel reato previsto dall'art. 644 c.p. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione.
Cass. pen. n. 40526/2005
In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e quindi può essere determinato anche da debiti contratti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito.
Cass. pen. n. 39649/2004
In tema di usura è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui è prevista identica sanzione per il caso che il soggetto si faccia dare o solamente promettere il pagamento di interessi usurari, in quanto tale scelta rientra nei poteri discrezionali del legislatore.
Cass. pen. n. 47414/2003
Sussiste piena compatibilità dell'aggravante del metodo mafioso (art. 7 del D.L.n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991) con il delitto di usura, in quanto la rappresentazione di potere del gruppo, quale strumento dell'azione associativa per l'acquisizione della gestione di attività economiche comportante una condizione di assoggettamento e di omertà nella quale si sostanzia il metodo mafioso può ben sussistere nella fase della stipula dell'accordo usurario come condizionante l'accordo stesso nella prospettiva del futuro adempimento, ponendo la vittima in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella nascente dalla sua condizione di precarietà economica.
Cass. pen. n. 36346/2003
L'errore di diritto scusabile, ai sensi dell'art. 5 c.p. è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale. Ne consegue che non è scusabile l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi usurari sulla base di quanto disposto dall'art. 644 c.p., trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota all'ambiente del commercio, non presenta in sé particolari difficoltà.
Cass. pen. n. 20148/2003
In tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 644, terzo comma, c.p. e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del «tasso soglia», oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (La Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di «fotografare», secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari).
Cass. pen. n. 31683/2001
Sussiste continuità normativa tra l'art. 644 bis c.p., formalmente abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (art. 1, comma 2) e la fattispecie criminosa inserita nel terzo comma del precedente art. 644, come modificato dall'art. 1 della stessa legge n. 108 del 1996, in quanto quest'ultima disposizione ha inglobato in sè gli elementi costitutivi del reato di usura impropria, qualificandone alcuni come circostanze aggravanti del reato di usura, ora previsto e punito dall'art. 644. Ne consegue che l'indicata successione normativa non dà luogo a un fenomeno di abolitio criminis, ma si risolve solo nella diversità di trattamento punitivo del medesimo fatto, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, terzo comma, c.p.
Cass. pen. n. 25378/2001
L'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel prevedere che la confisca possa essere disposta a carico di persona condannata per usura e con riferimento ai beni, sproporzionati rispetto al suo reddito, dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza, presuppone che sia quantomeno ipotizzabile la loro provenienza delittuosa, dal momento che non è certamente consentito confiscare all'autore di qualsiasi reato beni lecitamente acquisita prima che l'interessato desse inizio all'attività criminosa che gli viene addebitata.
Cass. pen. n. 4627/2000
Lo «stato di bisogno» della persona offesa, già costituente requisito per la configurabilità del reato di usura, secondo l'originaria formulazione dell'art. 644 c.p., ed attualmente rilevante come causa di aggravamento della pena, ai sensi del comma quinto, n. 3, dello stesso art. 644, nella formulazione introdotta all'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non può essere ricondotto ad una situazione di insoddisfazione e di frustrazione derivante dall'impossibilità o difficoltà economica di realizzare qualsivoglia esigenza avvertita come urgente, ma deve essere riconosciuto soltanto quando la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque.
Cass. pen. n. 881/1999
La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura, a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, fatta dall'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non trova i suoi limiti nelle previsioni dell'art. 240 c.p. ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall'altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura.
Cass. pen. n. 11055/1998
In tema di usura, qualora alla promessa segua mediante la rateizzazione degli interessi convenuti la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo sostanziale del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata. (Principio enunciato con riferimento a una fattispecie relativa all'incasso degli interessi usurari da parte di soggetti diversi da quelli partecipanti alla stipula del patto, dei quali la S.C. ha ritenuto la responsabilità a titolo di concorso nel reato).
Cass. pen. n. 7770/1997
In tema di usura, non incide sulla rilevanza dello stato di bisogno né la causa di esso né l'utilizzazione del prestito usurario, e ciò sia perché la legge punisce l'usuraio come persona socialmente nociva, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico e non quello privato del soggetto passivo - sicché non vi è ragione di avere riguardo alla moralità di costui - sia in quanto, qualora il prestito venga utilizzato per fini illeciti, la condotta della vittima successiva alla consumazione del reato non può in alcun modo influire su di esso, poiché ancora non esiste né materialmente né giuridicamente.
Cass. pen. n. 6784/1997
In tema di usura, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un'unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all'agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un'unica condotta che si è esaurita nell'atto stesso in cui si è perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente.
Cass. pen. n. 8604/1996
In materia di usura (art. 644 c.p.) lo stato di bisogno individua e definisce una situazione di disagio del soggetto, che lo induce a sottostare all'esosa richiesta dell'agente usurario nello svolgimento della sua complessa personalità anche di operatore economico, e quindi in tutte le forme di relazione e del convivere sociale. (Nella fattispecie la Corte ha affermato che lo stato di bisogno sussista anche quando la parte lesa intenda insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale).
Cass. pen. n. 2085/1993
La norma di cui all'art. 644 c.p. (usura) non fornisce alcuna precisazione sulla natura usuraria degli interessi e degli altri vantaggi pattuiti come corrispettivo della prestazione, limitandosi a richiedere tautologicamente che essi siano «usurari», sicché spetta al giudice di merito - valutate tutte le circostanze - stabilire caso per caso quando gli interessi e gli altri vantaggi abbiano l'indicata natura, non potendosi far riferimento all'interesse legale fissato dal codice civile; egualmente è demandato al giudice di merito l'accertamento dello stato di bisogno del mutuatario. Pertanto, attiene al merito del giudizio l'accertamento degli estremi indicati, mentre in fase cautelare è sufficiente il cosiddetto fumus del reato: da ciò scaturisce che il provvedimento di sequestro, per la sua natura di misura cautelare reale deve essere succintamente motivato, sulla base di considerazioni chiare e logiche, ma necessariamente sommarie, perché attinenti al fumus del reato e non alla prova.
Lo «stato di bisogno» di cui all'art. 644 c.p. (usura) non è considerato dalla legge come una situazione materiale, ma come una condizione psicologica in cui la persona si trova e per la quale non ha piena libertà di scelta. Tale stato può essere indifferentemente determinato da pericoli, da sventure ed altre cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili poiché la norma predetta persegue la finalità di punire l'usurario quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore.