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Art. 644 — Usura

Art. 644 — Usura

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

  1. 1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
  2. 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
  3. 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
  4. 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
  5. 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

  1. 1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
  2. 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
  3. 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
  4. 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
  5. 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 26214/2017

In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l’accertamento della “condizione di difficoltà economica”della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la “condizione di difficoltà finanziaria”investe più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la penale responsabilità dell’imputato per aver ottenuto un compenso “usurario”in relazione alla mediazione svolta per l’erogazione di un mutuo bancario alla persona offesa, che versava in grave difficoltà economica, come risultante, in particolare, dalla destinazione della maggior parte della somma mutuata all’estinzione dei debiti che la affliggevano).

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Cass. pen. n. 21993/2017

Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua).

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Cass. pen. n. 709/2014

In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall’aver contratto debiti per il vizio del gioco d’azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole.

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Cass. pen. n. 8353/2013

In tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vigente all’epoca della pattuizione e da aumentare della metà, onde raggiungere il tasso – soglia, ai sensi dell’art. 2 legge n. 108 del 1996.

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Cass. pen. n. 45786/2012

Nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti della “induzione”e della “apprensione”non coincidono, il reato si consuma all’atto della “apprensione”, che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella “induzione”. (La S.C. ha precisato che la condotta di induzione perde di rilievo autonomo ove il reato si protragga sino alla commissione di successivi atti appropriativi, ripetuti nel tempo, i quali non costituiscono mero “post factum”non punibile, ma integrano la complessiva fattispecie delineata dalla norma incriminatrice).

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Cass. pen. n. 25328/2011

La circostanza aggravante speciale di cui all’art. 644, comma quinto, n. 4, c.p. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività. (Fattispecie nella quale il soggetto passivo esercitava attività d’impresa, ma il finanziamento ricevuto era stato impiegato per l’acquisto di un immobile non direttamente impiegato nella predetta attività).

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Cass. pen. n. 18343/2011

Gli effetti cambiari consegnati dal debitore a garanzia o a pagamento del prestito usurario costituiscono il profitto del reato, che può formare oggetto esclusivamente di confisca facoltativa, misura questa non applicabile in sede di esecuzione.

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Cass. pen. n. 17157/2011

È configurabile il concorso nel reato di usura del soggetto incaricato di recuperare il credito usurario che riesca ad ottenerne il pagamento.

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Cass. pen. n. 43713/2010

In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario.

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Cass. pen. n. 28743/2010

Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito, e quindi anche della “commissione di massimo scoperto”, che è costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito.

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Cass. pen. n. 21051/2010

In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l’attività criminosa riceva ausilio dal collegamento della persona indagata, per il tramite del coniuge, con un temibile clan camorristico imperversante nella zona.

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Cass. pen. n. 18592/2010

Sussiste il delitto di usura anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo sia un imprenditore che si trovi nella necessità di chiedere prestiti e corrispondere interessi usurari per necessità aziendali e non personali.

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Cass. pen. n. 14193/2010

In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l’indagato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata.

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Cass. pen. n. 12028/2010

In tema di usura, ai fini della valutazione dell’eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale (TEG) di interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo variabile.

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Cass. pen. n. 20868/2009

Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose.

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Cass. pen. n. 5231/2009

I delitti d’usura e di estorsione concorrono ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari. (La Corte ha precisato che sussiste per contro il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate “ab initio”al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi).

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Cass. pen. n. 45152/2008

In tema di usura, lo stato di bisogno consiste in una situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo e lo induce a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso. (La Corte ha precisato che la prova dello stato di bisogno può aversi anche soltanto in base all’evidenza dell’aver fatto la vittima ricorso ad un prestito a condizioni tanto inique).

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Cass. pen. n. 44899/2008

In tema di delitto di usura, la rilevante entità della misura degli interessi pattuiti o corrisposti dà prova anche dello stato di bisogno della persona offesa e della consapevolezza di tale stato da parte dell’agente.

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Cass. pen. n. 6897/2008

In tema di usura, la sussistenza dello stato di bisogno della parte lesa non può essere desunta unicamente dalle sue richieste di denaro e dagli esorbitanti tassi di interesse pattuiti.

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Cass. pen. n. 2988/2008

La condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie di estorsione.

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Cass. pen. n. 25828/2007

La persona offesa del delitto di usura non può rispondere, in concorso con l’erogatore del prestito usurario, di ricettazione del denaro ricevuto, per l’impossibilità di individuare nella sua condotta il perseguimento di un ingiusto profitto, elemento finalistico del dolo di ricettazione.

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Cass. pen. n. 23153/2007

In tema di usura, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, pur non essendo necessario che l’agente appartenga ad una associazione mafiosa, occorre rendere espliciti e definiti i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l’ascrizione alla metodologia mafiosa.

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Cass. pen. n. 9178/2007

Ai fini dell’individuazione delle fattispecie di reato escluse dall’applicabilità dell’indulto dall’art. 1, comma secondo, legge n. 241 del 2006, va rilevato che il legislatore ha fatto riferimento solo alle ipotesi criminali vigenti, senza indicare le precedenti fattispecie normative per le quali si è verificata una continuità normativa e non una abolitio criminis. Ne consegue che il giudice deve avere riguardo al titolo dei reati e in particolare alle condotte che il legislatore ha escluso dall’applicazione dell’indulto e, pertanto, deve ritenersi escluso dall’indulto il titolo di reato dell’usura, comprensivo di tutte le condotte tipizzate dall’art. 644 c.p., nel quale sono confluite anche le fattispecie previste dall’art. 644 bis c.p., antecedenti alla riforma del 1996.

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Cass. pen. n. 745/2006

In tema di usura, per l’individuazione della natura usuraria degli interessi, nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti.

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Cass. pen. n. 41045/2005

Poiché, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a «condotta frazionata» o a «consumazione prolungata», concorre nel reato previsto dall’art. 644 c.p. solo colui il quale, ricevuto l’incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l’incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell’ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione.

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Cass. pen. n. 40526/2005

In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado, e quindi può essere determinato anche da debiti contratti per il vizio del gioco d’azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito.

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Cass. pen. n. 39649/2004

In tema di usura è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 644 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui è prevista identica sanzione per il caso che il soggetto si faccia dare o solamente promettere il pagamento di interessi usurari, in quanto tale scelta rientra nei poteri discrezionali del legislatore.

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Cass. pen. n. 47414/2003

Sussiste piena compatibilità dell’aggravante del metodo mafioso (art. 7 del D.L.n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991) con il delitto di usura, in quanto la rappresentazione di potere del gruppo, quale strumento dell’azione associativa per l’acquisizione della gestione di attività economiche comportante una condizione di assoggettamento e di omertà nella quale si sostanzia il metodo mafioso può ben sussistere nella fase della stipula dell’accordo usurario come condizionante l’accordo stesso nella prospettiva del futuro adempimento, ponendo la vittima in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella nascente dalla sua condizione di precarietà economica.

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Cass. pen. n. 36346/2003

L’errore di diritto scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p. è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale. Ne consegue che non è scusabile l’errore riferibile al calcolo dell’ammontare degli interessi usurari sulla base di quanto disposto dall’art. 644 c.p., trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota all’ambiente del commercio, non presenta in sé particolari difficoltà.

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Cass. pen. n. 20148/2003

In tema di usura è manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 644, terzo comma, c.p. e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 per contrasto con l’art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del «tasso soglia», oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale. (La Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di «fotografare», secondo rigorosi criteri tecnici, l’andamento dei tassi finanziari).

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Cass. pen. n. 31683/2001

Sussiste continuità normativa tra l’art. 644 bis c.p., formalmente abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (art. 1, comma 2) e la fattispecie criminosa inserita nel terzo comma del precedente art. 644, come modificato dall’art. 1 della stessa legge n. 108 del 1996, in quanto quest’ultima disposizione ha inglobato in sè gli elementi costitutivi del reato di usura impropria, qualificandone alcuni come circostanze aggravanti del reato di usura, ora previsto e punito dall’art. 644. Ne consegue che l’indicata successione normativa non dà luogo a un fenomeno di abolitio criminis, ma si risolve solo nella diversità di trattamento punitivo del medesimo fatto, soggetto alla disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, c.p.

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Cass. pen. n. 25378/2001

L’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel prevedere che la confisca possa essere disposta a carico di persona condannata per usura e con riferimento ai beni, sproporzionati rispetto al suo reddito, dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza, presuppone che sia quantomeno ipotizzabile la loro provenienza delittuosa, dal momento che non è certamente consentito confiscare all’autore di qualsiasi reato beni lecitamente acquisita prima che l’interessato desse inizio all’attività criminosa che gli viene addebitata.

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Cass. pen. n. 4627/2000

Lo «stato di bisogno» della persona offesa, già costituente requisito per la configurabilità del reato di usura, secondo l’originaria formulazione dell’art. 644 c.p., ed attualmente rilevante come causa di aggravamento della pena, ai sensi del comma quinto, n. 3, dello stesso art. 644, nella formulazione introdotta all’art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non può essere ricondotto ad una situazione di insoddisfazione e di frustrazione derivante dall’impossibilità o difficoltà economica di realizzare qualsivoglia esigenza avvertita come urgente, ma deve essere riconosciuto soltanto quando la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze definibili come primarie, cioè relative a beni comunemente considerati come essenziali per chiunque.

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Cass. pen. n. 881/1999

La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura, a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, fatta dall’art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non trova i suoi limiti nelle previsioni dell’art. 240 c.p. ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall’altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura.

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Cass. pen. n. 11055/1998

In tema di usura, qualora alla promessa segua mediante la rateizzazione degli interessi convenuti la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell’originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo sostanziale del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata. (Principio enunciato con riferimento a una fattispecie relativa all’incasso degli interessi usurari da parte di soggetti diversi da quelli partecipanti alla stipula del patto, dei quali la S.C. ha ritenuto la responsabilità a titolo di concorso nel reato).

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Cass. pen. n. 7770/1997

In tema di usura, non incide sulla rilevanza dello stato di bisogno né la causa di esso né l’utilizzazione del prestito usurario, e ciò sia perché la legge punisce l’usuraio come persona socialmente nociva, allo scopo di tutelare l’interesse pubblico e non quello privato del soggetto passivo – sicché non vi è ragione di avere riguardo alla moralità di costui – sia in quanto, qualora il prestito venga utilizzato per fini illeciti, la condotta della vittima successiva alla consumazione del reato non può in alcun modo influire su di esso, poiché ancora non esiste né materialmente né giuridicamente.

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Cass. pen. n. 6784/1997

In tema di usura, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un’unica originaria pattuizione usuraria, non è ravvisabile in capo all’agente una pluralità di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensì un’unica condotta che si è esaurita nell’atto stesso in cui si è perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell’agente.

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Cass. pen. n. 8604/1996

In materia di usura (art. 644 c.p.) lo stato di bisogno individua e definisce una situazione di disagio del soggetto, che lo induce a sottostare all’esosa richiesta dell’agente usurario nello svolgimento della sua complessa personalità anche di operatore economico, e quindi in tutte le forme di relazione e del convivere sociale. (Nella fattispecie la Corte ha affermato che lo stato di bisogno sussista anche quando la parte lesa intenda insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale).

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Cass. pen. n. 2085/1993

La norma di cui all’art. 644 c.p. (usura) non fornisce alcuna precisazione sulla natura usuraria degli interessi e degli altri vantaggi pattuiti come corrispettivo della prestazione, limitandosi a richiedere tautologicamente che essi siano «usurari», sicché spetta al giudice di merito – valutate tutte le circostanze – stabilire caso per caso quando gli interessi e gli altri vantaggi abbiano l’indicata natura, non potendosi far riferimento all’interesse legale fissato dal codice civile; egualmente è demandato al giudice di merito l’accertamento dello stato di bisogno del mutuatario. Pertanto, attiene al merito del giudizio l’accertamento degli estremi indicati, mentre in fase cautelare è sufficiente il cosiddetto fumus del reato: da ciò scaturisce che il provvedimento di sequestro, per la sua natura di misura cautelare reale deve essere succintamente motivato, sulla base di considerazioni chiare e logiche, ma necessariamente sommarie, perché attinenti al fumus del reato e non alla prova.
Lo «stato di bisogno» di cui all’art. 644 c.p. (usura) non è considerato dalla legge come una situazione materiale, ma come una condizione psicologica in cui la persona si trova e per la quale non ha piena libertà di scelta. Tale stato può essere indifferentemente determinato da pericoli, da sventure ed altre cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili poiché la norma predetta persegue la finalità di punire l’usurario quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore.

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