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Art. 651 — Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Art. 651 — Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni , rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 14811/2015

Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di fornire le proprie generalità, il presupposto dell'”esercizio delle funzioni”, nel cui contesto deve essere formulata la richiesta di dare le indicazioni, non può ritenersi sussistente solo perché il pubblico ufficiale, in quanto appartenente alla Polizia di Stato, è da considerare in “servizio permanente”, trattandosi di due nozioni diverse. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato di cui all’art. 651 c.p., fosse stato integrato da una tardiva risposta a richiesta di generalità formulata da un assistente di Polizia di Stato il quale, giunto sul posto in abiti civili e con vettura privata, nel domandare le precisate indicazioni, pur qualificandosi, non aveva proceduto ad alcuna formale contestazione di specifiche infrazioni).

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Cass. pen. n. 9957/2015

Il reato previsto dall’art. 651 cod.pen., si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell’illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la “ratio”della norma incriminatrice è quella di evitare che l’attività della P.A. sia intralciata nell’identificazione della persona le cui generalità sono richieste nell’esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale).

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Cass. pen. n. 39227/2013

Il reato di cui all’art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l’una all’altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti).

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Cass. pen. n. 5091/2012

Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale – punito dall’art. 651 c.p. – va riferito non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche il luogo di residenza.

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Cass. pen. n. 18592/2011

Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali, che integra la condotta dell’omonima contravvenzione, non presuppone che il soggetto richiesto sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo.

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Cass. pen. n. 14211/2009

Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra il reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, non già il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sanzionato invece dall’art. 651 c.p..

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Cass. pen. n. 47585/2007

Il reato di cui all’art. 651 c.p. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l’una all’altra, se considerate in concreto. (Fattispecie in cui l’imputato, dopo aver opposto resistenza agli agenti di polizia che gli avevano chiesto i documenti per l’identificazione, si è divincolato dalla presa degli operanti ed è stato condotto con forza negli uffici di P.S., ove ha fornito le sue generalità).

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Cass. pen. n. 47469/2003

In tema di rifiuto di generalità (art. 651 c.p.), atteso che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è costituito dal potere-dovere di vigilanza attribuito dalla legge all’amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale al quale il rifiuto viene opposto, detta amministrazione è legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile del reato onde ottenere il risarcimento del danno da essa subito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 651 c.p. configurato a carico di soggetto che aveva rifiutato di declinare le proprie generalità a guardie dell’ente Parco Nazionale d’Abruzzo, ha lasciato ferma la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore del suddetto ente, costituitosi parte civile).

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Cass. pen. n. 21730/2001

Per la configurazione del reato di cui all’art. 651 c.p. è necessario che il soggetto il quale richieda ad altri di fornire le sue generalità, oltre che essere in servizio permanente, eserciti in concreto le pubbliche funzioni, giacché la nozione di «servizio permanente» è diversa da quella di «esercizio delle funzioni», implicando essa che il dipendente pubblico può in ogni momento intervenire per esercitare i propri compiti, ma non che egli in concreto al momento li eserciti. (La Corte di cassazione, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, ritenendo necessario che il giudice di merito accerti se il pubblico ufficiale abbia formalmente contestato una specifica infrazione ed abbia a tal fine richiesto le generalità, senza ottenerle, al conducente di un veicolo che, a seguito di un’errata manovra, aveva intralciato la marcia del veicolo alla cui guida era lo stesso pubblico dipendente).

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Cass. pen. n. 10027/2000

Risponde del reato di cui all’art. 651 c.p. chi rifiuta indebitamente di fornire le proprie generalità al capotreno delle Ferrovie dello Stato Spa addetto al controllo dei titoli di viaggio, dovendosi riconoscere al suddetto capotreno, nell’espletamento della suindicata attività, la qualità di pubblico ufficiale, non venuta meno per il solo fatto dell’intervenuta trasformazione delle Ferrovie dello Stato da ente pubblico in società per azioni; trasformazione che non ha cancellato le originarie connotazioni pubblicistiche proprie della gestione del servizio ferroviario.

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Cass. pen. n. 3764/1998

Poiché la ratio dell’art. 651 c.p. è quella di salvaguardare l’esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all’attività di soggetti istituzionalmente preposti all’assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica, non può valere ad escludere il reato né la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, né il fatto che la sua identità sia facilmente accertabile.

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Cass. pen. n. 8624/1997

L’obbligo di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, penalmente sanzionato dall’art. 651 c.p., può essere assolto anche mediante esibizione, di un documento contenente i dati all’uopo necessari, sempre che lo stesso venga lasciato nella disponibilità del pubblico ufficiale richiedente per il tempo necessario alla identificazione. Risponde, quindi, del reato di rifiuto di generalità il soggetto che, pur avendo esibito un proprio documento di identità, se ne riappropri prima che il pubblico ufficiale abbia avuto il tempo di procedere alla detta identificazione.

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Cass. pen. n. 4898/1997

All’agente venatorio deve essere riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, pur non essendo qualificabile come agente di polizia giudiziaria. Pertanto, il rifiuto di fornire le proprie generalità a guardia giurata che agisca nell’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria configura il reato di cui all’art. 651 c.p.

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Cass. pen. n. 7250/1993

In tema di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, di cui all’art. 651 c.p., l’esigenza di assicurare speditezza alle funzioni dei pubblici ufficiali, nell’adempimento dei loro compiti istituzionali, non può, in uno Stato di diritto, anteporsi al potere-dovere del giudice penale di sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale e non può, pertanto, limitare l’esercizio di detto controllo, che può tuttavia investire la qualifica soggettiva e la competenza del richiedente, ma non anche la discrezionalità della concreta iniziativa del richiedente medesimo, in relazione alla causa della richiesta. (Nella specie relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito aveva ecceduto dai suoi compiti sindacando ed erroneamente, tali ultimi profili).

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Cass. pen. n. 2261/1992

Il precetto di cui all’art. 651 c.p., è adempiuto quando il soggetto richiesto indichi al pubblico ufficiale le proprie generalità ed eventuali qualità personali. Tale obbligo non si estende all’esibizione dei documenti di identità, non essendo il soggetto richiesto tenuto a documentare la propria identità personale. (Fattispecie in cui il soggetto aveva rifiutato di esibire il proprio documento di identificazione all’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento dopo avere mostrato la licenza di commercio da cui risultavano le sue generalità).

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Cass. pen. n. 10378/1989

Il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra — ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge (persone pericolose o sospette) — gli estremi del reato di cui agli artt. 4 T.U. legge di P.S. e 294 del relativo regolamento e non già quello previsto dall’art. 651 c.p., trattandosi di reati aventi diverso elemento materiale e diversa obiettività giuridica. Ne consegue che qualora la persona si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un documento di riconoscimento, si avrà concorso materiale della contravvenzione di cui all’art. 651 c.p. con quella preveduta dalla legge di P.S.

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Cass. pen. n. 1959/1988

Non può configurarsi il reato di cui all’art. 651 c.p. quando non venga accertato un effettivo rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale. Pertanto, il rifiuto di consegnare i propri documenti per la identificazione non concreta gli estremi della contravvenzione se il soggetto fornisce le proprie generalità al pubblico ufficiale, consentendogli di procedere alla sua identificazione attraverso altri mezzi, quali il prelievo del numero di targa dell’autovettura o l’accompagnamento a un posto di polizia per l’identificazione, poiché il precetto di cui al citato art. 651 contiene l’obbligo per il soggetto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale e non di documentarla.

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Cass. pen. n. 1804/1985

Il reato di cui all’art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, onde è irrilevante ai fini della sussistenza dell’illecito, che successivamente vengano fornite le generalità o che l’identità del soggetto sia facilmente accertata per conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.

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