Art. 651 – Codice penale – Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni , rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali , è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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