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Art. 663 — Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Art. 663 — Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni [ 352 ].

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 9895/1974

Ai fini del divieto di cui all’art. 113, comma quinto, T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) vanno considerate «affissioni» le scritte sui muri, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, eseguite con vernice.

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