Art. 663 bis – Codice penale – Divulgazione di stampa clandestina
Salvo che il fatto costituisca reato , chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12194/1994
Non è configurabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 663, comma secondo, cod. pen. nel caso di affissione di manifesti in spazi non consentiti, atteso che l'art. 113 del T.U.L.P.S., che prevedeva l'obbligo della preventiva licenza dell'autorità di P.S. per l'affissione di scritti e disegni in luoghi pubblici, è stato dichiarato incostituzionale (fatta eccezione per il comma quinto), con sentenza della Corte costituzionale 14 giugno 1956 n. 1, e d'altra parte, nessuna autorizzazione equiparabile alla licenza dell'autorità cui fa riferimento il citato art 663, comma secondo cod. pen., può configurarsi sulla base dell'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 in materia di diritti sulle pubbliche affissioni.
Cass. civ. n. 9895/1974
Ai fini del divieto di cui all'art. 113, comma quinto, T.U. delle leggi di P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) vanno considerate «affissioni» le scritte sui muri, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, eseguite con vernice.
Cass. civ. n. 1211/1973
Fa difetto l'elemento soggettivo dello stampato (destinazione alla pubblicazione ed accessibilità ad un numero indeterminato di persone), nel caso che una lettera sia riprodotta in una settantina di esemplari ciclostilati, firmati dall'autore, ciascuno dei quali sia recapitato in busta aperta, a mezzo di persone appositamente incaricate, ai singoli destinatari, i cui nominativi siano segnati sulle buste stesse, e quindi con diffusione preordinatamente limitata ad una ristretta cerchia di persone.
Cass. civ. n. 1143/1973
L'aspetto soggettivo dello stampato (destinazione in qualsiasi modo alla pubblicazione) va riguardato nel momento in cui esso esce dalla sfera di disponibilità dello stampatore e diviene accessibile a un numero indeterminato di persone, non nel momento successivo della diffusione dello stampato stesso, ed è indifferente che più o meno larga sia la cerchia delle persone cui lo stampato è destinato e che tali persone appartengano o meno ad una certa categoria, così come sono indifferenti il modo della diffusione e il numero degli esemplari a questa destinati. (Nella specie è stata riconosciuta la natura di stampato ad un volantino ciclostilato).