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Art. 678 — Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

Art. 678 — Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele , fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse , è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda fino a duecentoquarantasette euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 1764/2012

Integra la contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. l’abusiva detenzione e cessione di giocattoli pirici capaci solo di arrecare molestie.

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Cass. pen. n. 16677/2011

Integra la fattispecie criminosa di illegale detenzione di esplosivi, e non il reato contravvenzionale di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta che abbia ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni (quali possono essere l’ingente quantità, il precario confezionamento, la concentrazione in un ambiente angusto e la prossimità a luoghi frequentati da molte persone), costituiscono pericolo per persone o cose, sì da assumere, nel loro insieme, la caratteristica della micidialità.

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Cass. pen. n. 8754/2011

Si configura il reato di commercio abusivo di materie esplodenti, di cui all’art. 678 c.p., nel caso di vendita in forma ambulante di giocattoli pirici.

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Cass. pen. n. 44474/2009

Integra il reato contravvenzionale di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti la detenzione, senza licenza, del materiale esplodente presso i locali della ditta autorizzata al suo trasporto, sia pure al solo fine di provvedere allo smistamento e alla successiva consegna di esso.

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Cass. pen. n. 32253/2009

Nella categoria delle “materie esplodenti”indicata nell’art. 678 c.p. rientrano quelle sostanze (nella specie un petardo) prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli “esplosivi”- la cui illegale detenzione è sanzionata dall’art. 10 della L. n. 497 del 1974 – quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo.

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Cass. pen. n. 28193/2007

Ai fini della configurabilità del reato di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, le definizioni di «materie esplodenti» di cui all’art. 678 c.p., e di «artifici e prodotti affini» e «giocattoli pirici» di cui all’art. 82 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, non devono essere interpretate in senso stretto, come relative esclusivamente ai composti chimici in sé capaci di esplosione, ma devono ritenersi comprensive dell’insieme dei congegni, degli involucri e degli accessori fisicamente collegati a tali composti chimici, necessari e utili al loro impiego.

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Cass. pen. n. 5756/2005

Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto dall’art. 679 c.p., non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, previsto dall’art. 678 stesso codice, tutelando le rispettive disposizioni beni giuridici diversi, e cioè la corretta informativa dell’autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti la prima, l’incolumità pubblica la seconda. Ne consegue che le due ipotesi di reato ben possono, all’occorrenza, concorrere.

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Cass. pen. n. 23971/2004

In tema di armi ed esplosivi, la detenzione di sette chili di miccia, non tipicamente individuata e classificata, non integra di per sé gli estremi del reato previsto dall’art. 678 c.p.

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Cass. pen. n. 21363/2003

In tema di detenzione di materie esplodenti senza licenza o eccedenti i limiti ivi previsti, si deve fare riferimento esclusivo al quantitativo di sostanza detenibile stabilito dalla licenza conseguita in concreto, a nulla rilevando che un successivo decreto ministeriale abbia innalzato i limiti massimi per le nuove licenze, in quanto il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio non costituisce certo un diritto soggettivo dell’interessato, ma rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione.

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Cass. pen. n. 110/2003

Non integra la contravvenzione prevista dall’art. 678 c.p. la detenzione di materiale esplodente, senza autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti (nella specie petardi confezionati con polvere pirica) non supera i cinque chilogrammi.

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Cass. pen. n. 20244/2002

Non è configurabile la contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) in relazione ad attività riguardanti prodotti esclusi, in forza di provvedimento amministrativo, dal novero delle sostanze esplodenti. (Fattispecie concernente sequestro, ritenuto illegittimo, di articoli pirici non più considerati prodotti esplodenti dal D.M. 4 aprile 1973).

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Cass. pen. n. 3503/2000

Il reato di cui all’art. 679 c.p. (omessa denuncia di materie esplodenti) deve ritenersi assorbito in quello di cui all’art. 678 stesso codice, non essendo logicamente esigibile che chi detiene materie esplodenti a scopo di commercio senza la prescritta licenza all’Autorità si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circostanza, e dovendosi, pertanto, la seconda ipotesi di reato considerare speciale rispetto alla prima, essendo gli elementi specializzanti individuabili sia nel fatto di tenere in deposito a fine di commercio rispetto al semplice fatto di detenere, sia nell’assenza della necessaria licenza rispetto alla mera omissione di denunzia della detenzione.

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Cass. pen. n. 2645/1999

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 678 c.p., in fattispecie in cui assuma rilievo l’esistenza di una licenza che fissi un limite quantitativo alla legittima detenzione di artifici pirotecnici, deve tenersi conto, nel verificare se detto limite risulti o meno superato, anche del peso degli involucri, essendo questi costituiti da materiale infiammabile e tali, quindi, in caso di infortunio, da aggravare il pericolo che la norma incriminatrice mira a prevenire.

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Cass. pen. n. 4983/1998

La detenzione abusiva di materie esplodenti utilizzate per i giocattoli pirici (come sono i petardi) prive di qualsiasi potenzialità lesiva vuoi per struttura chimica vuoi per modalità di fabbricazione vuoi per la destinazione non offensiva, rientra nella previsione dell’art. 678 c.p. La sanzione penale trae origine dalla inosservanza degli obblighi amministrativi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 46 e ss.) e dal relativo regolamento di esecuzione per la fabbricazione e il commercio delle materie esplodenti: la disposizione dell’art. 678 c.p. ha infatti carattere meramente sanzionatorio dell’inosservanza dell’obbligo di munirsi della licenza dell’autorità amministrativa stabilito dalle norme citate, sicché è irrilevante la circostanza che non sia stata fornita la prova tecnica della pericolosità dei prodotti confiscati.

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Cass. pen. n. 3763/1998

In mancanza di una sanzione specificamente prevista in ordine al precetto di cui all’art. 47 R.D. n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e in presenza della norma di cui all’art. 678 c.p. che prevede come reato la condotta di chi tiene in deposito o vende materie esplodenti, prevedendone anche la relativa sanzione, le due norme citate vanno lette in stretto collegamento, nel senso che la prima contiene il precetto, mentre la seconda contiene la sanzione, pur punendo, in pari tempo, anche altre condotte, similari, se pur non identiche. Ne consegue che la sanzione applicabile per la detenzione per la vendita di pezzi pirotecnici è quella prevista dall’art. 678 c.p. (pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda) e non quella di cui all’art. 17 del testo unico citato, a norma del quale le contravvenzioni alle disposizioni ivi previste sono punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda solo nel caso che non risulti stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non provveda il codice penale. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto applicabile la sanzione dell’art. 17 T.U.L.P.S., ammettendo l’imputato all’oblazione speciale prevista dall’art. 162 bis c.p.).

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Cass. pen. n. 5604/1997

L’art. 34 della L. 18 aprile 1975, n. 110, che prevede l’aggravamento delle pene «per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi», trova applicazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 678 e 679 c.p., aventi ad oggetto «materie esplodenti», essendo queste le uniche contravvenzioni contemplate dal codice penale che riguardano direttamente sostanze deflagranti, nulla rilevando in contrario il fatto che, di regola, il termine «esplosivi» esprima un concetto diverso da quello espresso con la locuzione «materie esplodenti».

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Cass. pen. n. 2959/1997

Ai fini della configurabilità del reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, non occorre stabilire se le definizioni di «materie esplodenti», usata dall’art. 678 c.p., e di «artifici e prodotti affini» e «giocattoli pirici» (impiegate nella catalogazione dell’art. 82 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635 per indicare specificamente i materiali della quarta e quinta categoria) vadano intese in senso stretto, come riferite ai soli composti chimici in sè capaci di esplosione, o comprendano anche l’insieme dei congegni, involucri e accessori ad essi fisicamente collegati e necessari od utili all’impiego. La norma incriminatrice è compresa nel titolo concernente la prevenzione di infortuni nelle industrie e nella custodia degli esplodenti; essa, quindi, non stabilisce limitazioni al possesso di tali materiali per ragioni generali di ordine pubblico, ma mira invece a tutelare l’incolumità degli addetti alla loro produzione e manipolazione, nonché dei terzi che potrebbero essere coinvolti in caso di incidenti ed eventi disastrosi. La tutela è realizzata mediante misure precauzionali contenute nella prescritta licenza, secondo direttive dettagliatamente preordinate in conformità al regolamento di pubblica sicurezza. È quindi perfettamente legittimo che la licenza stabilisca limitazioni non al (solo) contenuto in polveri del deposito, ma al peso lordo degli artifici, posto che gli involucri sono costituiti da materiale infiammabile e potrebbero quindi, in caso di infortunio, aggravare il pericolo.

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Cass. pen. n. 6959/1997

In tema di armi e materie esplodenti, l’ambito di applicabilità dell’art. 678 c.p. è limitato — oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l’impero di una normativa speciale — alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della «micidialità»; quest’ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva. (Nella fattispecie, la corte di merito — riformando la sentenza del tribunale che aveva ritenuto la sussistenza dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 — aveva qualificato il fatto della detenzione di 50 «cipolle» e 70 «tracchi ad otto girate» come violazione dell’art. 678 c.p. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima ed in accoglimento del ricorso proposto dal procuratore generale, ha annullato con rinvio l’impugnata decisione, osservando che la tipologia degli oggetti detenuti dall’imputato e sottoposti a sequestro, il loro numero rilevante, la concentrazione in un unico contenitore — elementi minuziosamente descritti nella sentenza di primo grado — avrebbero dovuto indurre la corte d’appello a compiere una valutazione della condotta dell’imputato stesso, eventualmente anche con l’ausilio della perizia tecnica richiesta dalla difesa, che tenesse conto non tanto della destinazione apparentemente ludica delle «cipolle» e dei «tracchi», quanto piuttosto della entità dei danni a cose e persone che un’eventuale esplosione simultanea degli ordigni avrebbe potuto causare).

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Cass. pen. n. 3418/1997

Sono da considerare esplosivi solo quelle sostanze o miscugli di sostanze che sono idonei a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, mentre non lo sono le materie esplodenti utilizzate per i cosiddetti fuochi artificiali, privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione. Ne consegue che l’uso non autorizzato di queste ultime integra gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. e non i più gravi reati previsti dalle L. n. 895 del 1967 e 497 del 1974.

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Cass. pen. n. 5388/1997

In tema di armi e materie esplodenti, al termine «esplosivi» di cui all’art. 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110 non può essere attribuito il significato di «sostanze esplodenti» come contrapposte ai veri e propri esplosivi dotati di potenzialità micidiale, perché, così opinando, si verrebbe a privare tale previsione normativa di ogni pratica efficacia, non conoscendo il codice penale ipotesi contravvenzionali concernenti gli esplosivi nell’accezione sopra specificata; ne consegue che l’inasprimento sanzionatorio introdotto dalla normativa speciale del 1975 — secondo la quale le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni riguardanti gli esplosivi sono triplicate e l’arresto non può essere inferiore a tre mesi — è applicabile alla contravvenzione prevista dall’art. 678 c.p. che punisce la fabbricazione o il commercio abusivi di materie esplodenti. (Nella fattispecie, la contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. era stata contestata in relazione alla detenzione di artifici pirotecnici e materie esplodenti senza licenza).

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Cass. pen. n. 3392/1995

In tema di reati concernenti le armi, per esplosivi devono intendersi tutti quei prodotti che sono caratterizzati da elevata potenzialità e che per la loro micidialità sono idonei a provocare una esplosione con rilevante effetto distruttivo, mentre rientrano nella categoria delle materie esplodenti tutti quei prodotti, utilizzati per i fuochi d’artificio, che sono privi di potenza micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione. La materia relativa agli esplosivi, le cui condotte illecite integrano sempre delitti, è disciplinata attualmente dalle leggi n. 895/1967 e 497/1974, mentre le condotte illecite riguardanti le materie esplodenti sono disciplinate dalle ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale e dal T.U. di P.S. Ne consegue che l’espressione, «esplosivi», contenuta nell’art. 34, L. n. 110/1975, ove è prevista la triplicazione della pena (e comunque la pena dell’arresto non inferiore a tre mesi) per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi, deve essere intesa nel significato di prodotti o sostanze esplodenti, in quanto detta norma richiama in modo esplicito le contravvenzioni del codice penale e del T.U. di P.S., ove sono previste esclusivamente ipotesi contravvenzionali concernenti materie esplodenti. (Nella fattispecie si trattava di contravvenzione ex art. 678 c.p.).

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Cass. pen. n. 10374/1994

L’esclusione dell’applicabilità delle sanzioni sostitutive prevista dall’art. 60, ultimo comma L. 24 novembre 1981, n. 689 non concerne le contravvenzioni di cui all’art. 678 c.p. e agli artt. 55 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, 25 L. 18 aprile 1975, n. 110, non riguardando tali reati gli esplosivi, caratterizzati dalla micidialità, ma esclusivamente le materie esplodenti.

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Cass. pen. n. 3230/1994

L’esclusione dell’applicabilità delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 60 della L. n. 689 del 1981 per le armi da sparo, munizioni ed esplosivi non riguarda le condotte antigiuridiche aventi ad oggetto materie esplodenti prive di potenzialità, destinazione e finalità lesive, e quindi non concerne le contravvenzioni di fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti. (Fattispecie relativa dalla detenzione di kg 727 di materiale pirotecnico).

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Cass. pen. n. 9363/1994

La detenzione e il porto in luogo pubblico di fuochi artificiali integra i reati di cui agli artt. 10 e 12 L. 14 ottobre 1974, n. 497, e non già la contravvenzione prevista dall’art. 678 c.p., qualora i detti fuochi, di per sè materiale esplodente qualificato dagli effetti detonanti, siano in quantità tale da potersi equiparare per la rilevante potenzialità lesiva e distruttiva all’elevata micidialità propria degli esplosivi. (Fattispecie relativa a sequestro di 340.833 fuochi artificiali).

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Cass. pen. n. 9348/1994

La diminuente di cui all’art. 5 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, opera solo per i reati in questa prevista e non può essere riconosciuta con riferimento alle materie esplodenti indicate dall’art. 678 c.p. (Fattispecie relativa a trasporto di un rilevante quantitativo di raudi e di artifizi pirotecnici).

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Cass. pen. n. 1319/1994

I giocattoli pirici e i fuochi artificiali devono essere compresi nel materiale esplodente di cui all’art. 678 c.p. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza pretorile, la quale aveva escluso che il materiale pirotecnico possa essere ricondotto nella categoria delle «materie esplodenti», prevista dall’art. 678 citato, ed aveva ritenuto che debba, invece, trovare applicazione l’art. 47 del T.U.L.P.S. n. 773 del 1931, in cui figura l’espressione «fuochi artificiali»).

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Cass. pen. n. 7467/1994

Ai fini della sussistenza della responsabilità a norma dell’art. 678 c.p. per commercio abusivo di materie esplodenti a nulla rileva la categoria a cui, ex art. 82 del Regolamento per l’esecuzione delle leggi di P.S., effettivamente appartengono i prodotti comunque rientranti tra le suddette materie (anche se di limitata potenzialità lesiva): ciò in quanto la vendita dei medesimi non è mai ammessa senza la licenza dell’autorità.

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Cass. pen. n. 2508/1994

L’esclusione oggettiva dell’applicazione di sanzioni sostitutive prevista dall’art. 60, ultimo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689 per i reati in materia di esplosivi quando per i detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria, riguarda esclusivamente gli «esplosivi» e non le materie esplodenti per cui, con riferimento al reato di cui all’art. 678 c.p. (fabbricazione o commercio non autorizzato di tali ultime materie), vi è la possibilità della sostituzione della pena detentiva (congiunta a pena pecuniaria) con pena pecuniaria ragguagliata.

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Cass. pen. n. 6804/1994

L’attenuante della lieve entità del fatto previsto dall’art. 5 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 si applica solamente ai reati previsti dalla stessa legge. (Nella fattispecie trattavasi della contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. e la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità dell’attenuante in parola — prescindendo dalla valutazione nel merito circa la possibilità di considerare il fatto di lieve entità — enunciando il principio di cui in massima).

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Cass. pen. n. 4093/1994

I giocattoli pirici o altre materie qualificate esplodenti, non micidiali se singolarmente considerate, possono, in determinate circostanze, acquistare tali caratteristiche, quando dalla loro concentrazione, nelle specifiche circostanze di fatto, derivi un’oggettiva e intrinseca potenzialità di pericolo per persone o cose, di guisa che assumano, nel loro insieme, la caratteristica della micidialità. In tale ultima ipotesi, la loro detenzione integra il reato di cui all’art. 10 della L. n. 497 del 1974, e non quello di cui all’art. 678 c.p.

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Cass. pen. n. 11213/1993

La distinzione concettuale introdotta dalla legislazione per il controllo delle armi tra «esplosivi» (che sono quelli che, per la quantità e la qualità, presentano una micidialità equiparabile a quella delle armi da guerra, e sono idonei, quindi, a provocare, sia pure con opportuni condizionamenti, una esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, e, pertanto, assimilabili agli strumenti dotati di idoneità a portare offesa alla vita oppure all’incolumità personale) e «materie esplodenti» (costituite da tutti quei prodotti privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione, vuoi per la destinazione offensiva) deve esser tenuta presente anche nell’interpretazione della espressione «armi da sparo, munizioni ed esplosivi» che figura nell’ultimo comma dell’art. 60, L. n. 689 del 1981. Ne consegue che l’esclusione dell’applicabilità delle sanzioni sostitutive prevista da tale norma non riguarda le condotte antigiuridiche aventi ad oggetto materie esplodenti prive di potenzialità, destinazione e finalità lesive, e dunque non concerne le contravvenzioni di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti (o di sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di essa), nonché di omissione delle prescritte cautele nello svolgimento di dette attività. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha considerato corretto l’operato del giudice di merito con riferimento ad una fattispecie di detenzione senza licenza di petardi tipo raudi, aveva ritenuto la stessa integrare il reato di cui all’art. 678 c.p. ed aveva sostituito la pena detentiva irrogata per il medesimo con l’ammenda).

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Cass. pen. n. 9865/1993

Le sanzioni sostitutive previste dall’art. 53, L. 24 novembre 1981, n. 689 si applicano anche alle contravvenzioni in materia di sostanze esplodenti (nella specie quella prevista dall’art. 678 c.p.).

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Cass. pen. n. 2920/1993

In tema di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti la norma di cui all’art. 678 c.p. va integrata con quanto previsto dall’art. 47 T.U. di P.S. e dagli artt. 81 ss. del relativo regolamento, secondo i quali la licenza dell’autorità è indispensabile anche per la fabbricazione e la vendita di artifici e giocattoli pirici. Ne consegue che rientrano in tale previsione contravvenzionale anche quei giochi che utilizzano miscele semplicemente detonanti.

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Cass. pen. n. 3863/1993

L’art. 2 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 (sul controllo delle armi) non ha abrogato la contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. relativa alla fabbricazione e commercio di materie esplodenti. Gli «esplosivi di ogni genere», cui si riferisce l’art. 1 della L. n. 895 del 1967, sono solo quelli dotati di oggettiva ed intrinseca potenzialità, tale da renderli micidiali, mentre l’art. 678 citato riguarda gli altri materiali compresi nel genus «materie esplodenti», ma privi delle suddette caratteristiche, quali quelli destinati agli artifici pirotecnici e ai giocattoli pirici.

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Cass. pen. n. 6010/1988

Le castagnole e le bombe-carta non possono essere ricomprese tra gli esplosivi micidiali dotati di caratteristiche che li fanno assimilare alle armi da guerra e il loro possesso può integrare le figure criminose di cui agli artt. 678 e 679 c.p.

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Cass. pen. n. 5808/1988

È irrilevante ai fini dell’individuazione degli esplosivi «di ogni genere», oggetto della previsione normativa degli artt. 9 e 10 della L. 14 ottobre 1974, n. 497 (sostitutivi degli artt. 1 e 2 della L. 2 ottobre 1967, n. 895), sia l’elemento della oggettiva potenzialità offensiva, perché qualità propria e connaturata delle materie esplodenti (e dei prodotti esplodenti) contemplate nell’art. 678 c.p. (integrato dagli artt. 46 e ss. T.U. leggi P.S. e 81 ss. reg. stesso T.U.), sia l’elemento della micidialità, perché tale qualità è attribuita dagli artt. 9 e 10 della suddetta L. n. 497/74 esclusivamente agli aggressivi chimici ed altri congegni micidiali. Quanto all’elemento specializzante (art. 15 c.p.) esso è desumibile dall’inciso normativo «di ogni genere», riferibile cioè all’intera categoria degli esplosivi, senza possibilità di riferimento alla specie od alla quantità dei prodotti esplosivi. Pertanto, la materia regolata dall’art. 678 c.p., ad eccezione dei fatti omissivi relativi all’adozione di cautele (unica ipotesi residuale di reato) deve ritenersi disciplinata dagli artt. 9 e 10 L. 14 ottobre 1974, n. 497. (Fattispecie relativa ad artifici pirotecnici).

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Cass. pen. n. 5263/1988

L’abusiva detenzione e cessione di giocattoli pirici capaci solo di arrecare molestie, con esclusione di qualsiasi potenzialità lesiva, non integra l’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall’art. 10 L. 14 ottobre 1974, n. 467, bensì la contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. (Fattispecie relativa ad illegale detenzione o cessione di n. 255 raudi).

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Cass. pen. n. 4849/1988

È lecita la detenzione senza licenza di polvere pirica in quantitativo inferiore ai cinque chilogrammi per la confezione di cartucce per armi da caccia.

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Cass. pen. n. 3605/1988

Le ipotesi delittuose previste per gli esplosivi dai primi quattro articoli della L. 2 ottobre 1967, n. 895 trovano applicazione nel caso in cui si tratti di esplosivo che, per la quantità e la qualità presenti il requisito della micidialità mentre sono applicabili le ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale qualora l’eplosivo manchi di tale caratteristica.

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Cass. pen. n. 3318/1988

In tema di materiale esplodente la operatività dell’art. 678 c.p. residua per la categoria di quei prodotti relativamente ai quali debbono escludersi potenzialità e destinazione e finalità lesive, comprendendosi anche i giocattoli pirici, la cui assimilazione alle materie esplodenti non può essere proposta in forza soltanto della produzione di un comune, seppure differenziato effetto acustico, quale si verifica nell’uso di razzi detonanti, capaci di espellere, a mezzo di una miccia, un corpo cilindrico destinato ad esplodere in aria.

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Cass. pen. n. 10901/1986

La deroga alla disciplina generale ex art. 78 c.p. sulla fabbricazione e commercio e quindi detenzione abusiva degli esplosivi operata dalla normativa speciale ex leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 14 ottobre 1974, n. 497 e 18 aprile 1975, n. 110 è limitata alle condotte aventi per oggetto gli esplosivi dotati di caratteristiche che li assimilino alle armi e specificamente alle armi da guerra, tali cioè che il loro uso possa produrre morte e comunque offesa alla vita e all’incolumità personale, mentre per le condotte aventi ad oggetto quei prodotti esplosivi che di detta potenzialità e destinazione siano ontologicamente sprovvisti si applica la normativa generale che le qualifica reati contravvenzionali. (Nella fattispecie è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all’art. 678 c.p. in relazione alla illegale detenzione di 430 «tracchi»).

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Cass. pen. n. 8190/1986

La fabbricazione, la cessione o la detenzione di materiale pirotecnico (fuochi di artificio e giocattoli pirici) integra la contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. e non già il delitto di cui agli artt. 1-2 della L. n. 895 del 1967, in quanto le caratteristiche di tale materiale, pur ricompreso nella categoria dei prodotti esplosivi, non sono micidiali.

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