Art. 678 – Codice penale – Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele , fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse , è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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