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Art. 677 — Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Art. 677 — Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione , il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo , omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a trecentonove euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 51734/2017

Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione – inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali – assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l’incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui all’art. 676, secondo comma, cod. pen., non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli artt. 434 e 449 cod. pen., in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l’androne di un palazzo).

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Cass. pen. n. 34096/2015

Ai fini della configurabilità dell’ elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall’art. 677 cod. pen., è necessaria una volontà cosciente e libera, cui è condizionata l’imputabilità anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 42 cod. pen., e che è esclusa dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa.

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Cass. pen. n. 7848/2015

Il reato di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina è punito a titolo di colpa, sicché è necessario che il proprietario o la persona obbligata in sua vece siano coscienti della situazione di pericolo per le persone e non la eliminino per negligenza, imprudenza od imperizia. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la condanna dell’amministratore unico della società proprietaria di un castello parzialmente crollato in quanto, indigente ed in precarie condizioni di salute, era stato designato quale “prestanome”senza nulla sapere dell’immobile).

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Cass. pen. n. 17322/2009

Non integra il reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina (art. 677 c.p.) la condotta del proprietario di un immobile, sottoposto a sequestro preventivo, che non provveda a eseguire i lavori urgenti per rimuovere una situazione di pericolo quando l’autorità giudiziaria abbia rigettato la sua richiesta di riacquistarne la disponibilità.

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Cass. pen. n. 13934/2008

In tema di omessa esecuzione di lavori in edifici che minacciano rovina, destinatario dell’obbligo di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è il proprietario dell’immobile o colui che, per fonte legale o convenzionale, sia tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio, ma non l’amministratore del condominio, sul quale non incombono obblighi di questo genere essendogli attribuita soltanto la gestione delle cose comuni.

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Cass. pen. n. 12721/2007

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione perdura fino a che il pericolo per la incolumità pubblica non sia cessato per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, quando la condotta antigiuridica si protragga nel corso del procedimento penale, come nelle situazioni nelle quali il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell’accertamento del reato.

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Cass. pen. n. 16285/2006

Mentre la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 677 c.p. incrimina l’omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo, generico e presunto, in un edificio o costruzione che minacci rovina, l’ipotesi prevista al comma terzo, richiede che dall’omissione dei lavori, in edifici o costruzioni che minacciano rovina, derivi il pericolo concreto per l’incolumità delle persone.

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Cass. pen. n. 25255/2005

L’inosservanza dell’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni (art. 677 c.p.) è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l’obbligo – per fonte legale o convenzionale – di conservazione o vigilanza sul bene, sempre che, trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari, vi sia una verifica circa l’esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che il Soprintendente ai beni ambientali è obbligato ex art. 37 D.L.vo n. 490 del 1990, ad assicurare la conservazione dei beni culturali e ad impedire il loro deterioramento, nel caso minaccino rovina, intervenendo direttamente o imponendo al proprietario l’esecuzione dei lavori necessari, da svolgere sotto la sua vigilanza).

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Cass. pen. n. 4032/2004

L’inosservanza dell’ordinanza del sindaco che ingiunge di provvedere all’urgente riparazione dell’immobile in stato di pericolo per la pubblica incolumità, da parte del soggetto titolare dell’obbligo di manutenzione e conservazione della costruzione od edificio, integra il reato di cui all’art. 677 cod.pen, fattispecie speciale rispetto alla contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p.
L’obbligo penalmente sanzionato dall’art. 677, comma terzo, c.p. di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone, costituito dall’esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, incombe sul proprietario ovvero sul soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l’obbligo di conservazione o vigilanza sul bene, per fonte legale o convenzionale; pertanto il tutore della persona interdetta, in quanto titolare dei compiti di amministrazione ordinaria, tra i quali rientrano la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei beni di proprietà dell’interdetto, può assumere la veste di soggetto attivo della contravvenzione di cui all’art. 677 c.p., nel caso ometta di provvedere, salvo che sussista un’assoluta impossibilità ad adempiere per cause indipendenti dalla volontà del soggetto obbligato.

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Cass. pen. n. 25998/2003

Ricorre l’ipotesi della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. qualora il proprietario di un edificio pericolante non provveda ad eseguire le necessarie opere di consolidamento e di restauro imposte dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, ferma restando la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 677, primo comma, c.p.

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Cass. pen. n. 17844/2003

Il reato previsto dall’art. 677, comma 3 c.p. si realizza allorché il proprietario dell’edificio che minaccia rovina non si sia attivato per rimuovere le cause di pericolo, a nulla rilevando né l’ignoranza dello stato di pericolo – scaturente dalla violazione del dovere di diligenza gravante sul proprietario dell’immobile – né la mancanza di una preventiva diffida da parte della pubblica autorità. Infatti l’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza.

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Cass. pen. n. 9027/2003

Negli edifici condominiali, poiché l’art. 677 c.p. prevede che anche una persona diversa dal proprietario sia tenuta alla conservazione, manutenzione o riparazione dell’edificio, l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione incombe sull’amministratore, titolare ope legis — salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari — non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni, ma anche del potere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente, con obbligo di riferirne alla prima assemblea dei condomini.

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Cass. pen. n. 41709/2002

La fattispecie prevista dall’art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dal propritario dell’edificio o dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo. Ne consegue che il conduttore dell’appartamento sito nell’edificio non è destinatario, in quanto tale, del precetto di cui al citato articolo, atteso che, a norma dell’art. 1576 c.c., tutte le riparazioni necessarie per il mantenimento della cosa locata sono a carico del locatore e non già del conduttore e che costui ha solo l’onere, secondo quanto dispone l’art. 1583 stesso codice, di non opporsi alla loro esecuzione.

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Cass. pen. n. 35144/2002

Per la sussistenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione di cui all’art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) è necessaria quella volontà cosciente e libera, cui è condizionata, a norma dell’ultimo comma dell’art. 42 stesso codice, l’imputabilità anche del reato contravvenzionale. Ne consegue che l’impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente neanche da colpa, escludendo la libera volontà dell’agente, non rende configurabile il reato. (Fattispecie nella quale si è ritenuta penalmente irrilevante la mancata esecuzione di lavori di demolizione in un edificio pericolante da parte del direttore dei lavori, data l’appartenenza del fabbricato a una società dichiarata fallita e l’assenza di uno specifico incarico da parte del curatore fallimentare).

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Cass. pen. n. 25796/2002

La contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e consistente nella mancata ottemperanza al provvedimento di urgenza del sindaco che imponga l’esecuzione delle opere necessarie ad evitare il pericolo di crollo di una costruzione, mentre è assorbita da quella di cui all’art. 677, comma terzo, stesso codice (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), non lo è con riguardo alla violazione, già costituente reato e ora depenalizzata, contemplata dal comma primo di quest’ultimo articolo.

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Cass. pen. n. 34112/2001

L’obbligo, penalmente sanzionato dall’art. 677, comma terzo, c.p., di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone costituito dall’esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove attuato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, per cui nessun rilievo può assumere, ai fini dell’esclusione del reato, la brevità del termine concesso dal medesimo provvedimento per l’esecuzione dei lavori come pure il fatto che questi ultimi non siano specificati.

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Cass. pen. n. 15759/2001

In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare che consenta all’amministratore di adoperarsi al riguardo, sussiste a carico del singolo condomino l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa.

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Cass. pen. n. 14357/2001

L’inosservanza dell’ordinanza sindacale che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 c.p., e non anche la contravvenzione, prevista dall’art. 650 per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico.

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Cass. pen. n. 5966/2000

Il reato previsto dall’art. 677 c.p. si realizza allorché il proprietario non si sia attivato per rimuovere le cause del pericolo accertato, a nulla rilevando né l’ignoranza dello stato di pericolo in cui versi l’edificio (rientrando nella normale diligenza del proprietario di un immobile curarne lo stato al fine di evitarne una rovina pericolosa per la pubblica incolumità), né una preventiva diffida, con specifica previsione di un termine perentorio entro cui provvedere alla manutenzione dell’immobile pericolante, da parte della pubblica autorità.

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Cass. pen. n. 652/2000

L’art. 30 del nuovo c.s., il quale prevede e sanziona in via amministrativa l’obbligo di conservazione dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade «in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze» non ha carattere di specialità rispetto alla contravvenzione prevista dall’art. 677 c.p., che punisce l’omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Detta seconda disposizione normativa ha, infatti, un ambito di applicazione più ampio rispetto alla prima, che tutela la pubblica incolumità soltanto con riferimento alla «viabilità». L’art. 677 c.p., inoltre, richiede che trattisi di un edificio o costruzione «che minacci rovina», mentre tale condizione non è richiesta dall’art. 30 del nuovo c.s.

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Cass. pen. n. 4502/1997

La previsione incriminatrice dell’art. 677 c.p., incentrata sulla mera omissione dell’obbligo di provvedere ai lavori occorrenti per rimuovere la fonte di pericolo, prescinde dall’emissione di un provvedimento amministrativo che accerti e formalmente notifichi all’obbligato la necessità di intervenire, derivando questa direttamente dalla legge, sul presupposto di fatto dell’obbiettiva sussistenza di una minaccia di rovina dell’immobile (o di una sua parte) e, dunque, di una situazione di pericolo per l’altrui incolumità.

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Cass. pen. n. 1437/1997

L’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di un edificio o altra costruzione — la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 677 c.p. — incombe anche sul conduttore: questi, infatti, detiene il bene nel proprio interesse, con obbligo di provvedere alla piccola manutenzione e potere di eseguirvi comunque le riparazioni urgenti, dandone contemporaneamente avviso al locatore; egli, quindi, è tenuto ad attivarsi, anche in luogo del proprietario, e sia pure nei limiti in cui le leggi civili gli consentono un autonomo potere di intervento, per la eliminazione di situazioni che possano, almeno potenzialmente, causare la violazione del principio del neminem laedere.

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Cass. pen. n. 9866/1996

L’obbligo giuridico del proprietario di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni di un edificio — la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 677 c.p. — è del tutto indipendente dalla causa che ha determinato il pericolo, sicché è irrilevante l’origine del pericolo stesso e, tanto meno, la sua attribuibilità all’obbligato o la sua derivazione da caso fortuito o da forza maggiore, quale addirittura un terremoto; nel caso si tratti di condominio, in assenza dell’amministratore, l’amministrazione della cosa comune spetta a ciascuno ed a tutti i condomini, secondo i principi che disciplinano la comunione.

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Cass. pen. n. 7764/1996

Negli edifici condominiali, l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione — la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 677 c.p. — incombe sull’amministratore, pur potendo esso insorgere in via autonoma a carico dei singoli condomini qualora, per cause accidentali, l’amministratore non possa adoperarsi allo scopo suindicato con la necessaria urgenza. L’amministratore è infatti titolare ope legis — salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari — non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1130 nn. 3 e 4 c.c., ma anche del potere di «ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente» con l’obbligo di «riferirne nella prima assemblea dei condomini», ai sensi dell’art. 1135 comma 2 c.c., di talché deve riconoscersi in capo allo stesso l’obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per l’eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del neminem laedere.

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Cass. pen. n. 5196/1996

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina — di cui all’art. 677 c.p. — ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione di essa perdura fino a che il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato. Ne consegue che, trattandosi di reato permanente a condotta omissiva, deve ritenersi che la permanenza viene a cessare solo nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell’obbligato, o per altra causa.

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Cass. pen. n. 7317/1994

Nel caso di oblazione nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola ammenda, di cui all’art. 162 c.p., quando la pena edittale è indeterminata nel massimo – come nella specie per la contravvenzione prevista dall’art. 677, primo comma, c.p. – occorre fare riferimento al disposto dell’art. 26 c.p., secondo il quale la pena dell’ammenda pura non può essere superiore a due milioni di lire. Pertanto, in tal caso, la somma da pagare deve essere pari alla terza parte del detto importo di lire due milioni, cioè lire seicentosessantaseimila.

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Cass. pen. n. 679/1993

Il reato di cui al primo comma, dell’art. 677 c.p., relativo all’omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, è reato di mero pericolo, tant’è che se ricorre un concreto pericolo per l’incolumità delle persone si configura l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma, del detto articolo. Ne consegue che ai fini della sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità, che costituisce la ratio della norma sanzionatoria, il concetto della pubblica incolumità non può essere limitato alla sola eventualità che il crollo coinvolga passanti, ma deve necessariamente riferirsi anche all’occasionale passaggio, per motivi di lavoro o per qualsiasi altra ragione, nel terreno in cui insiste l’edificio in rovina, sicché il reato in questione è configurabile anche nel caso di edificio ubicato all’interno di un terreno privato.

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Cass. pen. n. 10844/1992

Ai fini della configurabilità della responsabilità per l’omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, il contratto di locazione finanziaria (contratto cosiddetto di «leasing») non è assoggettabile alla disciplina dettata per la locazione. È pertanto efficace la clausola contrattuale che prevede il trasferimento a carico del conduttore della manutenzione non ordinaria della cosa, inserita in tale contratto, nella ipotesi che essa non sia stata oggetto di specifica approvazione ai sensi del disposto del secondo comma, dell’art. 1341, c.c., non costituendo tale pattuizione predisposta dal locatore una ingiustificata limitazione della responsabilità del locatore contrastante con la disposizione dell’art. 1576 dello stesso codice. Ne consegue che il proprietario che ometta di provvedere alle opere necessarie per evitare il pericolo di rovina dell’edificio sia in tal caso esente da responsabilità penale ex art. 677 c.p. Per espressa previsione normativa, infatti, soggetto attivo della condotta illecita sanzionata dall’art. 677 c.p., è il proprietario dell’immobile o «chi per lui è tenuto alla conservazione o alla vigilanza» dello stesso, sicché è lo stesso legislatore che ha ritenuto di dovere consentire il trasferimento, in capo a persona diversa dal proprietario, dell’obbligo di curare che la cosa resti in buono stato di conservazione e correlativamente di attivarsi per evitare che essa possa essere causa di lesione del bene goduto, rappresentato dal pericolo per la pubblica incolumità.

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Cass. pen. n. 5268/1988

Costituisce violazione dell’art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) l’inosservanza da parte del conduttore dell’obbligo di attivarsi al fine di impedire un evento di danno o di pericolo e, in particolare, il mancato sgombero di un immobile ordinato per minaccia di rovina. Infatti, il conduttore, a norma dell’art. 1583 c.c., è tenuto a consentire le riparazioni necessarie della cosa, anche quando dette riparazioni importano privazione del godimento di essa.

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Cass. pen. n. 8898/1985

In tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, l’obbligo posto dall’art. 677 c.p. a carico del proprietario dell’edificio alla conservazione ed alla vigilanza, è del tutto indipendente dalla causa che ha determinato il pericolo, sicché questa è irrilevante, anche se non sia attribuibile a colpa dell’obbligato o di altri e derivi da caso fortuito o forza maggiore, quale un terremoto. La colpa di altri o la causa esterna può incidere soltanto come impedimento all’esecuzione dei lavori, qualora escluda la volontarietà dell’omissione di essi.

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Cass. pen. n. 4779/1985

Ai fini dell’applicazione dell’art. 677 c.p., per «rovina» deve intendersi non solo il crollo improvviso o il disfacimento, verificatosi in periodo piuttosto breve, dell’edificio o della costruzione nella loro totalità o nella maggior parte, ma anche il distacco di una parte non trascurabile di questi. Ne consegue che l’ipotesi criminosa ivi prevista sussiste non solo nel caso in cui tutto l’edificio sia pericolante, ma anche quando si trovi in pericolo una sua parte rilevante come l’intonaco, il cornicione, un balcone, una finestra, un muro, che comportino rischio per l’incolumità delle persone.

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Cass. pen. n. 7193/1981

La norma di cui all’art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) non si limita a sanzionare obblighi imposti da norme di diritto civile poiché mira a tutelare una sfera autonoma, costituita dall’interesse alla salvaguardia della pubblica incolumità. L’inquilino come tale, pertanto, non è destinatario del precetto di cui all’art. 677 c.p. Le leggi sulle affittanze agrarie e quelle sulla locazione di immobili urbani non hanno, infatti, sostituito il soggetto tenuto all’esecuzione di lavori, ma hanno concesso semplicemente all’affittuario e al conduttore la facoltà di sostituirsi al proprietario inadempiente.

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Cass. pen. n. 222/1971

Per la sussistenza della contravvenzione, di cui alla prima parte dell’art. 677 c.p., è sufficiente il verificarsi della duplice evenienza che sia insorto il pericolo di rovina dell’edificio e che il proprietario — o chi per lui è obbligato alla conservazione — non abbia provveduto prontamente ai lavori necessari per rimuoverlo, senza che occorra un pericolo attuale per le persone.

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