Art. 690 – Codice penale – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubriachezza altrui [689] , somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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