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Art. 691 — Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Art. 691 — Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio [ 35 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4320/2013

Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest’ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigo bar (servendosi da sé, cosiddetto self service), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti

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